POST 22/2024

Si ricorda che si è in attesa dell’emanazione del decreto legge inerente il piano transizione 5.0 che introdurrà un credito d’imposta per investimenti che comportino un risparmio energetico e che si affiancherà al piano transizione 4.0 già esistente.

Per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero essere introdotti nuovi incentivi per  investimenti che potranno riguardare l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse) e per spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

Questi investimenti dovranno produrre dei risultati misurati in termini di efficienza energetica o risparmio di energia. E l’intensità del beneficio fiscale aumenterà in base ai miglioramenti conseguiti.

Per quanto al piano transizione 4.0, riassumiamo di seguito la normativa vigente:

BENI GENERICI (NON INCLUSI NELLE TAB. A E B L. 232/16) nuovi materiali e immateriali:

  • credito riconosciuto per gli acquisti prenotati entro il 31/12/2022 con conclusione dell’investimento entro il 30/11/2023;
  • credito del 6% con un limite di costi ammissibili di € 2.000.000 per beni materiali e € 1.000.000 per beni immateriali;
  • nessun credito di imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 (e non prenotati entro il 31/12/2022).

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 nuovi con caratteristiche di cui all’allegato A della legge 232/1:

  • il credito d’imposta spetta in misura diversa a seconda dell’importo dell’investimento e del momento di effettuazione:
  • per investimenti fino a € 2.500.000 prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023 la misura del credito è il 40%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 20%;
  • per investimenti da € 2.500.000 fino a € 10.000.000 prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023 la misura del credito è il 20%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 10%;
  • per investimenti da € 10.000.000 fino a € 20.000.000 prenotati entro il 31/12/2022  e conclusi entro il 30/11/2023  la misura del credito è il 10%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 5%.
  • Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0 nuovi con caratteristiche di cui all’allegato B della legge 232/16:

  • il credito di imposta spetta in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento:
  • per investimenti prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/11/2023  la misura del credito è il 50%;
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (o prenotati entro il 31/12/2023 e conclusi entro il 30/6/2024) la misura del credito è il 20%;
  • per investimenti effettuati dall’1/1/2024 al 31/12/2024 (o prenotati entro il 31/12/2024 e conclusi entro il 30/6/2025) la misura del credito è il 15%
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (o prenotati entro il 31/12/2025 e conclusi entro il 30/6/2026) la misura del credito è il 10%;
  • il limite massimo di costi ammissibile è di € 1.000.000.

La prenotazione è necessaria per individuare la norma agevolativa applicabile, tenendo conto che l’utilizzo in compensazione in tre quote  del credito d’imposta sarà fruibile solo quando il bene entrerà in funzione o sarà interconnesso. Con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 è necessaria la redazione di una perizia asseverata che attesti la presenza delle caratteristiche previste e verifichi l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.

Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir;
  • beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso