POST 20/2024

Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023 – commi 296 e 297

In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma1, lett. a) terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t di categoria euro 5 o superiore;
  • iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.lgs n. 504/95.

Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 ne consegue che il credito d’imposta in esame:

 – è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:

 a) € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;

 b) € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

 – è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

– rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

– non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette