POST 1/2026
La Legge di bilancio 2026 interviene in modo organico sul modello della Farmacia dei servizi, di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, ponendo fine a un lungo periodo di applicazione sperimentale e a un dibattito, politico e ideologico, circa la sua effettiva collocazione all’interno del Servizio sanitario nazionale.
Il legislatore assume una posizione chiara, riconoscendo alla Farmacia un ruolo strutturale nell’ambito dell’assistenza sanitaria territoriale e superando le incertezze interpretative che ne avevano sinora limitato l’evoluzione operativa.
La norma stabilisce che le farmacie pubbliche e private operanti in regime di convenzione con il SSN siano preposte non soltanto alla dispensazione dei medicinali, ma anche all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ulteriori rispetto a quelle già consentite dalla normativa vigente.
Tali prestazioni devono essere svolte in un contesto di integrazione funzionale con gli altri professionisti sanitari del territorio, tra cui i medici di medicina generale, rafforzando il modello di presa in carico del paziente e il ruolo della farmacia quale presidio sanitario di prossimità.
Ne deriva una configurazione della farmacia non più limitata a funzione distributiva, bensì inserita a pieno titolo e stabilmente nella rete dei servizi territoriali del SSN.
Diversamente da quanto previsto nelle prime versioni del disegno di legge – e in controtendenza rispetto alla disciplina ordinaria applicabile alle strutture sanitarie – la Legge di bilancio non introduce un obbligo di specifico accreditamento per le farmacie ai fini dell’erogazione delle nuove prestazioni.
La definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali necessari è demandata a linee guida di competenza del Ministero della salute, con particolare riferimento alle farmacie operanti in aree decentrate, rurali o caratterizzate da condizioni di disagio socio-assistenziale.
A supporto del nuovo assetto, la Legge di bilancio prevede uno stanziamento annuo strutturale e vincolato pari a 50 milioni di euro, con decorrenza già dall’esercizio 2026. Tale stanziamento assume carattere permanente e supera l’impostazione sperimentale che ha invece caratterizzato gli interventi finanziari degli anni precedenti, in cui le risorse destinate alla Farmacia dei servizi sono stante non solo temporaneamente limitate, ma anche significativamente inferiori, avendo raggiunto al massimo i 25,3 milioni di euro annui.
La norma prevede inoltre che la determinazione dei livelli di remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie sia rimessa alla contrattazione a livello regionale, nell’ambito degli Accordi integrativi regionali stipulati tra le Regioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Tali accordi dovranno in ogni caso rispettare il limite complessivo di spesa fissato dalla normativa nazionale in 50 milioni di euro annui, configurando un sistema di remunerazione differenziato su base territoriale, ma vincolato a un tetto finanziario unitario.
Al fine di raggiungere un mirato controllo della spesa e migliore valutazione degli impatti organizzativi, economici e assistenziali derivanti dall’erogazione dei servizi da parte delle farmacie, la Legge di bilancio impone alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di trasmettere al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ciascun anno, una rendicontazione analitica relativa all’utilizzo delle risorse assegnate e ai volumi di attività erogati nell’anno precedente.
Infine, è prevista l’emanazione, entro il 30 marzo 2026, di un decreto interministeriale del Ministero della salute e del MEF, volto a disciplinare le nuove modalità di gestione delle ricette mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, adeguando le procedure prescrittive e i meccanismi di rimborso del SSN al nuovo perimetro operativo della Farmacia, introducendo al contempo misure di semplificazione amministrativa coerenti con l’ampliamento delle funzioni attribuite.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia
