POST 105/2025

Con la legge 2 dicembre 2025 n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, sono state introdotte importanti novità in materia di circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazioni e successioni.

La riforma interviene sulla disciplina dei diritti dei legittimari, ossia dei soggetti che la legge tutela riservando loro una quota dell’eredità. In base alle nuove disposizioni, quando un immobile donato viene successivamente venduto a terzi, questi ultimi non possono più essere chiamati a restituire il bene in caso di lesione dei diritti dei legittimari, purché l’acquisto sia avvenuto a titolo oneroso.

In tali situazioni, i legittimari potranno far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti del donatario, chiedendo la restituzione dell’immobile oppure, se il bene è stato alienato, una compensazione economica nei limiti del patrimonio disponibile. La legge disciplina, inoltre, i casi in cui l’immobile sia stato trasferito gratuitamente, prevedendo specifiche forme di tutela economica entro il vantaggio effettivamente conseguito.

Più in particolare, la legge n. 182/2025 interviene sugli articoli 561, 562 e 563 del Codice civile, ridefinendo i presupposti e gli effetti dell’azione di restituzione in caso di donazioni lesive dei diritti dei legittimari. Sono inoltre modificate le disposizioni in materia di trascrizione, con interventi sugli articoli 2652 e 2690 del Codice civile, che riducono i termini entro i quali l’azione di riduzione può essere opposta agli acquirenti di diritti immobiliari a titolo oneroso. Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge n. 182/2025, l’azione di riduzione a tutela dei legittimari, se trascritta, poteva incidere sugli acquisti di immobili effettuati a titolo oneroso dagli eredi fino a dieci anni dall’apertura della successione; a seguito della riforma introdotta dall’articolo 44 della legge, tale termine è stato ridotto a tre anni dall’apertura della successione.

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 182/2025 si applicano alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, ossia il 18/12/2025.

È previsto anche un regime transitorio per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, che consente il mantenimento delle precedenti tutele solo a determinate condizioni e entro specifici termini.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso