POST 101/2025

Con l’art. 13 del DL 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, il Governo ha precisato che l’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese è da adempiere entro il 31 dicembre 2025 e non può essere assolto comunicando la PEC della società.

Viene sostituito il riferimento agli “amministratori” con quello di “amministratore unico o amministratore delegato, o in mancanza Presidente del consiglio di amministrazione”. Pertanto, l’obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l’Amministratore unico o l’Amministratore delegato, o in mancanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria neocostituite che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo della sanzione prevista, sospende la domanda in attesa di integrazione.  

Per quelle già esistenti il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31 dicembre 2025 comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2360 cc in misura raddoppiata, ossia da € 206 a € 2.064, e l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.

Ricordiamo che il DL 159/2025 dovrà essere convertito in legge entro il 30 dicembre 2025, e che quindi potrebbero emergere ulteriori modifiche e novità.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso