POST 96/2025
L’articolo 33 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, così come previsto dalla prima versione in attesa di approvazione, intende intervenire sull’articolo 96 del TUIR, introducendo un meccanismo di progressivo ampliamento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari.
La disposizione si inserirebbe nel più ampio processo di revisione del trattamento fiscale degli oneri finanziari, con l’obiettivo di allineare gradualmente il settore finanziario al regime ordinario applicabile alle imprese industriali e commerciali.
Ambito soggettivo
Il nuovo regime si applicherebbe agli intermediari finanziari con esclusione dei soggetti menzionati nel comma 13, primo periodo, dell’articolo 96 del TUIR (principalmente banche, società di assicurazione e altri soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, già disciplinati da regimi specifici).
Rientrerebbero pertanto nell’ambito applicativo gli intermediari diversi da quelli esclusi, quali ad esempio società finanziarie ex art. 106 TUB, società di leasing, intermediari di factoring, holding finanziarie e soggetti equiparati.
Percentuali di deducibilità
La norma delineerebbe un percorso di incremento graduale della deducibilità degli interessi passivi, secondo le seguenti percentuali:
- 96% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- 97% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- 98% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- 99% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
La misura amplierebbe quindi progressivamente la quota di interessi passivi deducibili dal reddito imponibile, mantenendo comunque una limitazione parziale (1% residuo) che consente allo Stato di preservare un margine prudenziale di indeducibilità strutturale.
Determinazione degli acconti d’imposta
Il comma 3 disciplinerebbe le modalità di determinazione degli acconti IRPEF/IRES nei periodi d’imposta interessati dal graduale aumento della percentuale di deducibilità, con l’obiettivo di neutralizzare gli effetti transitori derivanti dalla progressiva applicazione delle nuove soglie.
In particolare, per la determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta 2027, 2028, 2029 e 2030, il legislatore intende disporre che l’imposta del periodo precedente (utilizzata come base di riferimento per il calcolo dell’acconto secondo il metodo “storico”) debba essere calcolata come se la nuova percentuale di deducibilità non fosse ancora in vigore.
Ciò significherebbe, ad esempio, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, gli acconti potranno essere calcolati come se la deducibilità applicata nel determinare l’imposta del periodo precedente fosse rimasta al 96% (senza applicare l’incremento al 97%), e così via.
In sostanza, il legislatore intende imporre che, ai fini del calcolo degli acconti, non si anticipi l’effetto del beneficio fiscale che deriverebbe dall’aumento della deducibilità, evitando così una riduzione artificiosa degli acconti rispetto all’imposta effettivamente dovuta a consuntivo.
La norma avrebbe quindi una finalità prudenziale e di tutela del gettito, assicurando che il beneficio derivante dall’incremento percentuale operi solo in sede di saldo d’imposta e non anticipatamente nel calcolo degli acconti.
Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia
