POST 94/2025
Il disegno di legge della Finanziaria 2026 prevede all’articolo 18 di introdurre una radicale modifica al regime impositivo dei dividendi percepiti dalle società.
Per le distribuzioni di utili e riserve deliberate dal 1° gennaio 2026 il regime di imponibilità del 5% attualmente vigente per le società di capitali (art. 89 comma 2 del TUIR) rimarrebbe in vita solo a condizione che la società percipiente abbia una partecipazione diretta al capitale nella società o ente che distribuisce gli utili almeno pari al 10%. Per la determinazione di tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute tramite controllate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena di controllo. Tale nuovo regime sarebbe applicabile anche ai dividendi di fonte estera.
Analogamente i dividendi percepiti dalle società di persone (art. 59 comma 1 del TUIR) perderebbero l’esclusione parziale dal reddito in assenza del requisito minimo di partecipazione nel capitale dell’emittente.
Ricapitolando quindi in mancanza del requisito di partecipazione al capitale di almeno il 10% l’imponibilità sarebbe integrale sia per le società di capitali che per le società di persone.
Per la decorrenza della novità in oggetto si attende l’approvazione entro la fine dell’anno a conclusione dell’iter parlamentare.
Laura Barbieri
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso
