POST 90/2025
Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2026 tutti i proventi legati alle cripto-attività sconteranno una imposta sostitutiva del 33%, come previsto già dalla scorsa Legge di Bilancio 2025.
Con il DDL Bilancio 2026 viene ora introdotto un regime fiscale speciale per le operazioni che coinvolgono token di moneta elettronica (stablecoin) denominati in euro (ovvero token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea), come definiti dal Regolamento MiCA.
Per questo tipo di attività, infatti, l’aliquota sarà ridotta al 26% per i redditi diversi derivanti da, detenzione, cessione/permuta o impiego (es. acquisto beni/servizi).
Viene inoltre espressamente stabilito che non generano plus o minusvalenze la conversione tra euro e stablecoin in euro nonché il rimborso in euro del valore nominale.
Pertanto:
- i guadagni derivanti dall’uso di stablecoin (es. pagamento beni/servizi o cessione per acquisto di NFT) sono tassati al 26%, calcolati come differenza tra valore di scambio e costo d’acquisto.
- Anche le remunerazioni derivanti dalla detenzione (es. staking) sono tassate al 26%, senza deduzioni (art. 68, comma 9-bis TUIR).
Come detto, invece le conversioni tra euro e stablecoin euro restano non imponibili.
Secondo queta impostazione proposta nel DDL Bilancio 2026 le stablecoin saranno quindi considerate come delle cripto-attività di carattere “speciale”, ma non equiparate alla valuta legale.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine
