POST 76/2025

Conversione in legge art. 9 del DL 84/2025

In sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 9 del DL 84/2025, con riferimento all’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 57 – 63 della L. 207/2024) che prevedono:

  • L’applicazione del reverse charge (In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR N. 633/72) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati/rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica;
  • L’efficacia della predetta disposizione è subordinata all’autorizzazione UE per questo motivo il comma 59 dell’art.1  prevede, in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell’IVA da parte del committente del servizio; è prevista la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese:
    • L’esercizio dell’opzione, congiuntamente da parte del committente e del prestatore, avviene con l’invio, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, da parte del committente, dell’apposito modello approvato dall’Agenzia stessa, direttamente o tramite un intermediario, a partire dal 30.7.2025;
    • l’opzione ha durata triennale e può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori: l’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei predetti rapporti va presentata un’autonoma comunicazione.

Il modello è composto da:

  • Frontespizio, in cui oltre ai dati del committente (o subappaltante) e prestatore (o subappaltatore) e del dichiarante, deve essere apposta la firma e viene attestato l’esercizio congiunto dell’opzione (con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000);
  • Quadro A, in cui riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l’opzione, compilando più moduli nel caso di più contratti tra le stesse parti, nonché l’eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati e i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

  • La fattura è emessa dal prestatore ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972;
  • L’imposta è versata dal committente con il mod. F24 senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. A tal fine l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28.7.2025, n. 47/E ha istituito il codice 6045 da utilizzare per il versamento IVA; nei campi “rateazione/regione/prov/mese rif.” e “anno di riferimento”, vanno indicati il mese e l’anno per cui si effettua il pagamento

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette