POST 74/2025
Con la Risposta n. 236/2025 pubblicata ieri, 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio molto comune in tema di Concordato preventivo biennale (CPB) e cambio attività.
Dal 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2025), che in alcuni casi ha introdotto codici più specifici per attività già esistenti. Questo ha portato diversi contribuenti a chiedersi se il cambio di codice derivante dalla nuova classificazione che comporti l’applicazione di un diverso ISA potesse far venire meno la validità del concordato.
Infatti, l’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa quando «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito, riprendendo quanto riportato nella FAQ n. 2.21 presente nella Circolare 9/E del 24 giugno 2025, che «il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata».
Di conseguenza, il cambio del codice attività e di ISA dovuti all’aggiornamento ATECO 2025, senza una modifica sostanziale dell’attività svolta, non fa cessare il CPB.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso
