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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Interventi a favore del settore dell’autotrasporto.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 10:04:03

POST 52/2022

L’ articolo 6 del Decreto-legge 01/03/2022 n. 17 ha previsto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto alcuni interventi a favore del settore dell’autotrasporto:

Pedaggi autostradali: per il 2022 viene incrementata di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Deduzioni forfettarie delle spese non documentate: sempre per l’esercizio 2022 sono aggiunti 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore;

AdBlue: Nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro per l’anno 2022 è introdotto un credito d’imposta del 15% del costo per l’acquisto al netto dell’IVA del componente AdBlue, utilizzato sui veicoli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. L’acquisto deve essere comprovato tramite fattura, la misura è prevista a favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di logistica e trasporto delle merci in conto terzi.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno indicati con decreto di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza, da adottare entro 60 giorni.

GNL: Al fine di sostenere e promuovere le imprese di logistica e trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni euro, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto, comprovato con fatture di acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP.

È prevista la cumulabilità con le altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

I criteri e le modalità di attuazione saranno previsti entro 60 giorni con l’emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Credito d’Imposta Imprese a forte consumo di Gas Naturale: articolo 5 Legge N. 17/2022.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 10:00:44

POST 51/2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici è riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. 

Soggetti beneficiari del Credito D’imposta:

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che

– Operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione de tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.)

– Hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

– Non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,

– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Credito d’Imposta imprese “energivore”: articolo 4 Legge n. 17/2022.

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 09:56:52

POST 50/2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” ha riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30%  relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio spetta, in particolare alle imprese che:

– Operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgica, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle linee guida CE;

– Non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,

– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza