POST 50/2022

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” ha riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30%  relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio spetta, in particolare alle imprese che:

– Operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgica, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle linee guida CE;

– Non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

– È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Non è soggetto ai limiti di:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

– Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP,

– Non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/ base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con un decreto Ministeriale saranno definite le relative disposizioni attuative.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza