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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Ristori Quater: proroga rate rottamazione e nuova chance per la rateizzazione delle cartelle.

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 18:27:56

POST 236/2020           

Con il Dl Ristori Quater viene previsto che il versamento di tutte le rate 2020 della cd. Rottamazione Ter e del cd. Saldo e Stralcio, in scadenza il 10 dicembre 2020, sono posticipate al prossimo 1° marzo 2021.

In base a questa disposizione quindi il totale delle rate previste in scadenza nel 2020 dovrà essere versato entro e non oltre il 1° marzo 2021pena la decadenza dell’agevolazione e l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.

Quanto invece ai piani di dilazione “ordinari” l’articolo 7 del Dl Ristori Quater riammette alla possibilità di richiedere il pagamento rateale anche i soggetti che siano decaduti da precedenti piani di dilazione prima dell’8 marzo 2020 (data di inizio della sospensione dei versamenti) senza che sia dovuto il versamento delle rate scadute

In altre parole verrà consentito di creare, se del caso, un unico piano di dilazione per i debiti eventualmente decaduti ante 8 marzo 2020 e quelli successivi a tale data.

La domanda di rateazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre 2021.

Inoltre per le domande presentate entro tale data è prevista una deroga ai limiti ordinari tale per cui potranno essere ammessi alla massima rateazione di 72 rate mensili, senza la necessità di esibire documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà, tutte quelle posizioni complessivamente non superiori a 100 mila euro (il limite ordinario è di 60 mila euro).

Inoltre, sempre per i piani richiesti entro il 31 dicembre 2021, viene eccezionalmente previsto che la causa di decadenza dal piano scatti a seguito del mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie 5 rate (prima tale agevolazione era prevista solo per le domande presentate fino al 31 dicembre 2020).

Ultima e importante novità è quella che prevede la possibilità di accedere alla rateazione ordinaria anche quei contribuenti decaduti, al 31 dicembre 2019, dal beneficio della Rottamazione 1 e 2 per i quali, ante il Decreto in commento, tale possibilità era invece preclusa dalla norma agevolativa originaria. Tale preclusione normativa viene dunque derogata espressamente. Si fa infine notare che la riammissione alla possibilità di accedere ad una rateazione ordinaria per questi soggetti non risulta essere vincolata ad alcuna scadenza di presentazione della domanda non indicando la norma alcun termine specifico. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Via al “Cashback”: misure premiali per l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

Uncategorised Posted on Mon, December 07, 2020 12:50:16

POST 235/2020

Il Cashback è una delle iniziative del Piano Italia Cashless previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto 156/2020 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si tratta della possibilità di ricevere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati a titolo privato (non nell’ambito di attività di impresa, arti e professioni), in un certo periodo di tempo, tramite pagamenti elettronici eseguiti su negozi “fisici”, presso gli Esercenti e Professionisti che abbiano aderito al programma.

Non concorrono alla maturazione dei crediti gli acquisti effettuati via web, perché non si realizzano tramite dispositivi di accettazione fisici.

Il Cashback si svolge in quattro periodi:

il primo “sperimentale” definito “Extra Cashback di Natale” parte l’8 dicembre e termina il 31 dicembre 2020.

A partire dall’1 gennaio 2021 sono previsti altri tre periodi, di durata però, semestrale:

1 semestre: dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

2 semestre: dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

3 semestre: dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Possono partecipare al programma soltanto i maggiorenni residenti in Italia, per partecipare occorre:

  • scaricare dal proprio smartphone o tablet, l’app IO (per accedere e registrarsi occorre essere in possesso di Spid: identità digitale che si può attivare attraverso le Poste Italiane oppure altri operatori come Aruba, Legalcert ecc., oppure di Carta di Identità digitale rilasciata dal Comune);
  • registrarsi su altri sistemi messi a disposizione dai soggetti che emettono gli strumenti di pagamento elettronici scelti per partecipare all’iniziativa e che abbiano sottoscritto una convenzione con PagoPa spa (Yap, Nexi Pay, Satispay ecc.);

i dati richiesti: sono codice fiscale, estremi identificativi delle carte di credito, bancomat, carte prepagate, carte di pagamento connesse a circuiti a spendibilità limitata, ecc che verranno utilizzate per effettuare i pagamenti partecipanti al programma di cashback, il codice Iban di un conto corrente intestato al partecipante dell’iniziativa o cointestato, dove verranno accreditati i rimborsi.

Partecipano al cashback anche le transazioni effettuate tramite app di pagamento come Satispay o Bancomat Pay ed altri sistemi di pagamento come ad esempio Google Pay, Apple Pay  ma per questi ultimi soltanto a partire dal 2021.

Il Cashback riconosce un rimborso in misura percentuale (10% sul valore della transazione – non è previsto un importo minimo di pagamento, però è riconosciuto un massimo rimborsabile di Euro 15 a transazione – significa che se spendo Euro 300 ne ottengo, comunque fino a Euro 15 di rimborso) per ogni transazione eseguita con uno strumento di pagamento elettronico registrato per l’adesione al programma, con un minimo di transazioni da effettuare sulla base del periodo considerato:

  • nel periodo sperimentale (8 dicembre – 31 dicembre 2020) il numero minimo di transazioni da effettuare è pari a 10;
  • per ciascun semestre successivo, il numero minimo sale a 50 transazioni.

In ogni caso la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo di transazioni non superiore a Euro 1.500 per singolo periodo, significa che, se al termine ad esempio del primo semestre 2021 ho effettuato transazioni di importo complessivo pari ad Euro 2.000, potrò contare su un rimborso cashback di soli Euro 150, pari cioè al 10% dell’importo massimo individuato dal programma di Euro 1.500 a periodo.

In aggiunta a tali rimborsi, i primi 100.000 aderenti al programma (escluso il periodo sperimentale Cashback di Natale: 8 dicembre – 31 dicembre 2020) che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni hanno diritto ad un ulteriore rimborso speciale di tipo forfettario: il Super Cashback di Euro 1.500.

Al termine di ogni periodo di riferimento il conteggio si azzera e riparte per il successivo periodo. 

Il programma prevede le seguenti tempistiche di rimborso:

  • periodo “sperimentale”:“Extra Cashback di Natale” (8 dicembre – 31 dicembre 2020) rimborso a febbraio 2021;
  • 1 semestre: (1 gennaio – 30 giugno 2021) rimborso entro 60 giorni dal termine del periodo;
  • 2 semestre: (1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021) rimborso entro 60 giorni dal termine del periodo;
  • 3 semestre: (1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022) entro 60 giorni dal termine del periodo 

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Farmacie: modifiche al tracciato di invio dati al sistema tessera sanitaria e ai termini di trasmissione dal 2021.

Uncategorised Posted on Sat, December 05, 2020 11:15:09

POST 234/2020

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 ha stabilito che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese, ad esclusione di quelle che rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, L. 160/2019.

Si ricorda che l’art. 1, comma 680, L. 160/2019 prevede che l’obbligo di tracciabilità NON si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati dal Sistema TS provvedono all’invio dei dati indicando anche:

– il tipo di documento fiscale;

– l’aliquota IVA o la “natura IVA” dell’operazione (es. esente);

– l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 2021 viene modificato, inoltre, il termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Mentre per il 2020 il termine è previsto entro il 31 gennaio 2021, dal 2021 la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, trasformandosi quindi da un invio con scadenza annuale ad un invio con scadenza mensile.

È il caso di precisare che a partire dal 2021 i soggetti tenuti sia all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia alla me­morizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (come le Farmacie), sono tenuti ad assolvere quest’ultimo obbligo mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) utilizzando i registratori telematici già adottati per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Tali modifiche comportano la necessità di aggiornare i gestionali delle Farmacie e i registratori telematici in tempo utile per l’avvio del nuovo trattamento dei dati dal 2021.

Ricordiamo, inoltre, che l’aggiornamento del registratore telematico si è reso necessario entro il 31 dicembre per permettere la partecipazione della spesa del cliente alla “lotteria degli scontrini”.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con provvedimento  n. 0351449 dello scorso 11 novembre, ha previsto che il cliente consumatore finale possa richiedere alla Farmacia l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale per la fruizione della ordinaria detrazione fiscale.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



DPCM 3 dicembre 2020. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Uncategorised Posted on Fri, December 04, 2020 06:29:37

POST 233/2020

Il Presidente del Consiglio ha emanato il DPCM 3 dicembre 2020 contenente nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19.

Si veda allegato.

Si segnala in particolare quanto segue.

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico- scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.



Il Governo approva il Decreto “RISTORI QUATER”.

Uncategorised Posted on Mon, November 30, 2020 12:05:50

POST 232/2020

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa notte un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte come da comunicato stampa del Governo.

  1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
    Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
     
  2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
    È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
     
  3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
    Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
     
  4. Proroga definizioni agevolate
    La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
     
  5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
    Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
     
  6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
    Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
     
  7. Estensione codici Ateco
    La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
     
  8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
    Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
     
  9. Associazioni sportive
    È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
     
  10. Indennità per i lavoratori sportivi
    Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
     
  11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
    Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
  12. Sicurezza e forze armate
    Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.
     
  13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
    Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
     
  14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
    Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
     
  15. Fondo perequativo
    È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
     
  16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
    I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
     
  17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
    Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.
     
  18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
    L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.


MEF: proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.

Uncategorised Posted on Sat, November 28, 2020 09:10:31

POST 231/2020



Il Governo approva il DECRETO RISTORI TER.

Uncategorised Posted on Sat, November 21, 2020 08:38:08

POST 230/2020

Questa notte il Governo ha approvato il Decreto Ristori TER. Stando al Comunicato Stampa del Governo il provvedimento prevede quanto segue:

  • l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
  • l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
  • l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
  • l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

Si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.



Deducibilità del TFM senza i limiti previsti per i dipendenti. (Cass. civ., 6/11/2020, ordinanza n. 24848).

Uncategorised Posted on Thu, November 19, 2020 08:20:11

POST 229/2020

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia della sezione tributaria, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva negato l’equiparabilità, ai fini della disciplina legale dell’accantonamento, delle quote annualmente destinate a costituire i fondi per il trattamento di fine mandato degli amministratori rispetto alle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. La Corte ha escluso l’esistenza di “una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti”. L’art. 2120, cod. civ., riguarda soltanto i lavoratori subordinati e non è applicabile al (diverso) rapporto (di immedesimazione organica) che lega l’amministratore all’ente rappresentato. La tesi contraria, sostenuta dall’Amministrazione, contrasta altresì con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata dall’ordinanza in commento, secondo cui “in tema di redditi d’impresa, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori di società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dal medesimo D.P.R., art. 95, comma 5, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti”, Cass. sez. V, 19.10.2018, n. 26431”.

Nello stesso senso, si segnala una sentenza di pochi giorni anteriore della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, pubblicata lo scorso 23 Ottobre, con la quale sono stati annullati gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate che contestavano la deducibilità del trattamento di fine mandato in misura eccedente la quota fissata per il TFR dei dipendenti. Il contribuente potrà avvalersi, nel prevedibile giudizio di appello, dello specifico precedente favorevole da parte del Supremo Collegio, sopra riportato.

Avv. Claudio Tiberti



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