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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2021: novità per l’agevolazione dei “lavoratori impatriati” e studenti rientrati dall’estero.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:24:12

POST 23/2020

Con un ulteriore nuova modifica alla normativa agevolativa per i cd. lavoratori “impatriati”, di cui all’articolo 16 del dlgs 147/2015, il comma 50 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità, per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, di poter estendere il regime agevolativo di ulteriori cinque anni.

Nello specifico, con una integrazione apportata all’articolo 5 del Dl Crescita, si prevede che l’estensione in commento possa essere richiesta su opzione dai soggetti che:

  • hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020;
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo ordinario previsto per i lavoratori impatriati.

Questi soggetti, che stando al dettato normativo devono essere stati iscritti all’AIRE o essere cittadini dell’Unione Europea, potranno quindi optare per l’estensione del beneficio. La richiesta però prevede anche il versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il prossimo 2 marzo 2021 (60 giorni dalla entrata in vigore della legge di Bilancio).

Infine, sempre in tema di agevolazioni per soggetti qualificati che rientrano dall’estero, il comma 1127 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevede che per i ricercatori e studenti rientrati in Italia attraverso l’agevolazione fiscale di cui alla Legge 238 del 2010 la norma contenuta nell’articolo 2 della predetta Legge debba essere interpretata nel senso che “le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente attività di studio all’estero”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: riduzione tassazione dividendi enti non commerciali.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:22:55

POST 22/2021      

I commi da 44 a 47 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevedono che a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 gli utili percepiti da enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. c del Tuir) nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. d del Tuir) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Sono esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (ex articolo 47bis Tuir). Per poter godere dell’agevolazione gli enti non commerciali in commento devono svolgere le predette attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

  1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
  4. arte, attività e beni culturali.

Ai commi 46 e 47 è inoltre previsto che:

  • la quota di imposta non dovuta sia accantonata a riserva indivisibile non distribuibile per tutta la durata dell’ente;
  • le fondazioni (Dlgs 153/1999) destinano l’imposta non dovuta al finanziamento alle predette attività di interesse generale accantonando le somme, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 16:32:41

POST 21/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa notte un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo inoltre prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.



Legge di bilancio 2021: riallineamento anche per l’avviamento.

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 21:45:39

POST 20/2021

La legge di bilancio 2021 integra la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020 introdotta dal “Decreto Agosto” (articolo 110, Dl 104/2020, convertito in legge 126/2020) estendendo la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio – il cosiddetto “riallineamento” – anche in relazione alle attività immateriali prive di tutela giuridica: tipicamente, ad esempio, all’avviamento e le spese di utilità pluriennali

In particolare, possono esser riallineati (ma non rivalutati) anche i predetti maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019: situazione che si realizza a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (come fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) nell’ambito delle quali emergono maggiori valori contabili fiscalmente non riconosciuti.

In tali casi, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3 per cento, si potrà ottenere quindi il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio secondo le regole previste per la rivalutazione dei beni d’impresa (dal 2021 per gli ammortamenti e dal 2024 per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze). 

Va ricordato che l’operazione genera una riserva in sospensione d’imposta.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2021: allungamento termini restituzione mutui Invitalia.

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 13:27:21

POST 19/2021

La legge di Bilancio 2021 prevede l’allungamento dei termini per la restituzione delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia fino a un massimo di 84 rate mensili. La richiesta di allungamento può essere richiesta anche quando sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. Nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa o nell’ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l’attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia è obbligata ad aderire a proposte di transazione per importi pari al 25 per cento del debito in un’unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti. Al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la proposta decade.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Legge di Bilancio 2021: proroga moratoria PMI.

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 12:10:28

POST 18/2021

La legge di Bilancio 2021 proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dal decreto Cura Italia. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. 

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Legge di Bilancio 2021: rifinanziato il Fondo di Garanzia PMI.

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 11:59:05

POST 17/2021

La legge di Bilancio 2021 prevede la proroga fino al 30.06.2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020).

L’unica differenza riguarda la disciplina dei finanziamenti alle così dette mid cap, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale (vedasi post specifico pubblicato in precedenza).

Le piccole e medie imprese, quindi, sino al 30.06.2021 hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, che copre dal 90 al 100% dei finanziamenti, fino ad un massimo di 5 milioni di euro ed eventualmente, in caso di intero utilizzo di tale plafond, anche alla garanzia SACE che va dal 70 al 90% dell’importo del finanziamento.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Legge di Bilancio 2021: E-commerce delle imprese agricole.

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 11:41:15

POST 16/2021

La Legge di Bilancio 2021 estende, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentarianche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



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