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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Art 1, comma 1105, Legge Bilancio 2021 – Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 14:48:55

POST 31/2021

Viene confermato, anche per il 2021, il divieto, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (al fine di consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Art 1, comma 1102, Legge Bilancio 2021 – Semplificazioni fiscali.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 14:47:44

POST 30/2021

Il comma 1102 della Legge di Bilancio 2021, aggiungendo il comma 3 bis all’art. 7 del Dpr 542/99, consente, a partire dal 2021, l’allungamento del termine per la registrazione delle fatture emesse dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione Iva trimestrale.

Per i contribuenti minori, con volume d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 400 mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di servizi) o a 700 mila euro (se esercenti altre attività), vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta: per tali contribuenti l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – -Studio EPICA – Treviso 



Art 1, comma 602, Legge Bilancio 2021 – Estensione credito di imposta locazione immobili non abitativi.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 14:46:31

POST 29/2020

L’art. 1, comma 602, della legge di Bilancio 2021 è intervenuto direttamente nel testo dell’art 28, comma 5, del decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020), includendo, tra i soggetti beneficiari del credito di imposta relativo a contratti di locazione degli immobili ad uso non abitativo, a prescindere dal volume di ricavi del periodo di imposta precedente, le agenzie di viaggio ed i tour operator.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’estensione temporale dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta relativo ai primi quattro mesi dell’anno 2021 maturerà a condizione che il pagamento dei canoni venga effettuato nel medesimo anno 2021. Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante cessione del credito al locatore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Art 1, comma 38, Legge Bilancio 2021 – Redditi dei terreni di coltivatori diretti e Iap.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 14:43:27

POST 28/2021

Il comma 38 della Legge di Bilancio 2021 proroga anche per l’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Art 1, commi 36-37, Legge Bilancio 2021 – Rinvio versamenti fiscali del settore sportivo.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 14:42:19

POST 27/2021

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi i versamenti, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021:

  • delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti di imposta;
  • dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi Inail;
  • dell’Iva;
  • delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 30 maggio 2021, in unica soluzione o fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021).

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022 dovranno essere effettuati entro il 16 di quegli stessi mesi.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Legge di bilancio 2021: incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:31:31

POST 26/2021

Al fine di favorire le aggregazioni aziendali attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimentoperfezionate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, la Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 commi da 233 a 243 interviene prevedendo la possibilità di trasformare in credito di imposta una quota di DTA (Deferred Tax Asset – crediti per imposte anticipate) per perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo di imposta antecedente al quale ha efficacia giuridica l’operazione di aggregazione.

Il credito spetta al soggetto risultante dall’operazione di fusione, al beneficiario ovvero al conferitario ed è stabilito in un ammontare massimo complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento

Non concorre alla base imponibile del reddito di impresa e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109 comma 5 del Tuir. Il credito potrà poi essere:

  • utilizzato in compensazione (senza limiti di importo);
  • ceduto ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973;
  • chiesto a rimborso.

La trasformazione delle DTA deve avvenire in due momenti diversi:

  • per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Inoltre per poter fruire dell’agevolazione viene previsto che i soggetti che partecipano all’operazione:

  • devono essere società operative da almeno due anni;
  • e alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono appartenere allo stesso gruppo, ovvero essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dall’articolo 2359 del CC.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, il comma 238 prevede che qualora tra i soggetti coinvolti il rapporto di controllo ex art. 2359 cc si sia concretizzato, attraverso operazioni diverse da quelle in commento, tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 la possibilità di trasformare le DTA in crediti di imposta è comunque attuabile purché le operazioni di aggregazioni abbiano avuto efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione di detto controllo. 

Sono sempre escluse dall’agevolazione quelle società per le quali sia stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della normativa bancaria ovvero lo stato di insolvenza ai sensi del codice della crisi di impresa.

Affinché la trasformazione si concretizzi la stessa è condizionata al versamento di una commissione pari al 25% della attività per le imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento deve avvenire:

  • per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Detta commissione rileva come costo deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: credito di imposta per cuochi professionisti.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:30:18

POST 25/2021

Con l’intento di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID- 19, i commi da 117 a 123 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono, per i cuochi professionisti, un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per:

  • l’acquisto di beni strumentali ovvero macchinari di classe lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; 
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;

Per cuochi professionisti si intendono i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il credito di imposta spetta nella misura massima di 6 mila euro (e comunque nel limite massimo di spesa complessivo per lo Stato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Il credito può:

  • essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
  • essere ceduto a terzi compresi gli istituti di credito.

Il credito di imposta non costituisce reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 (quindi entro il 2 marzo 2021), verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2021: Proroga credito di imposta per spese consulenza quotazione PMI.

Uncategorised Posted on Tue, January 05, 2021 21:29:08

POST 24/2021

Il credito di imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per porre in essere operazioni di quotazione delle PMI, previsto dall’articolo 1 della Legge 205/2017, viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’agevolazione in commento riguarda le spese sostenute dalle PMI in relazione a consulenze ricevute per l’ammissione alla negoziazione di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% delle spese e fino ad un massimo di 500 mila euro.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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