POST 26/2021

Al fine di favorire le aggregazioni aziendali attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimentoperfezionate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, la Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 commi da 233 a 243 interviene prevedendo la possibilità di trasformare in credito di imposta una quota di DTA (Deferred Tax Asset – crediti per imposte anticipate) per perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo di imposta antecedente al quale ha efficacia giuridica l’operazione di aggregazione.

Il credito spetta al soggetto risultante dall’operazione di fusione, al beneficiario ovvero al conferitario ed è stabilito in un ammontare massimo complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento

Non concorre alla base imponibile del reddito di impresa e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109 comma 5 del Tuir. Il credito potrà poi essere:

  • utilizzato in compensazione (senza limiti di importo);
  • ceduto ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973;
  • chiesto a rimborso.

La trasformazione delle DTA deve avvenire in due momenti diversi:

  • per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Inoltre per poter fruire dell’agevolazione viene previsto che i soggetti che partecipano all’operazione:

  • devono essere società operative da almeno due anni;
  • e alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono appartenere allo stesso gruppo, ovvero essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dall’articolo 2359 del CC.

Tuttavia, a parziale deroga di quanto sopra, il comma 238 prevede che qualora tra i soggetti coinvolti il rapporto di controllo ex art. 2359 cc si sia concretizzato, attraverso operazioni diverse da quelle in commento, tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 la possibilità di trasformare le DTA in crediti di imposta è comunque attuabile purché le operazioni di aggregazioni abbiano avuto efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione di detto controllo. 

Sono sempre escluse dall’agevolazione quelle società per le quali sia stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della normativa bancaria ovvero lo stato di insolvenza ai sensi del codice della crisi di impresa.

Affinché la trasformazione si concretizzi la stessa è condizionata al versamento di una commissione pari al 25% della attività per le imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento deve avvenire:

  • per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione;
  • per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione.

Detta commissione rileva come costo deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine