POST 29/2020

L’art. 1, comma 602, della legge di Bilancio 2021 è intervenuto direttamente nel testo dell’art 28, comma 5, del decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020), includendo, tra i soggetti beneficiari del credito di imposta relativo a contratti di locazione degli immobili ad uso non abitativo, a prescindere dal volume di ricavi del periodo di imposta precedente, le agenzie di viaggio ed i tour operator.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’estensione temporale dell’agevolazione fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta relativo ai primi quattro mesi dell’anno 2021 maturerà a condizione che il pagamento dei canoni venga effettuato nel medesimo anno 2021. Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante cessione del credito al locatore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso