POST 22/2021      

I commi da 44 a 47 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevedono che a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 gli utili percepiti da enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. c del Tuir) nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di enti non commerciali (ex articolo 73 comma 1 lett. d del Tuir) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Sono esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (ex articolo 47bis Tuir). Per poter godere dell’agevolazione gli enti non commerciali in commento devono svolgere le predette attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

  1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
  4. arte, attività e beni culturali.

Ai commi 46 e 47 è inoltre previsto che:

  • la quota di imposta non dovuta sia accantonata a riserva indivisibile non distribuibile per tutta la durata dell’ente;
  • le fondazioni (Dlgs 153/1999) destinano l’imposta non dovuta al finanziamento alle predette attività di interesse generale accantonando le somme, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine