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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assegnazioni Agevolate: rivalutazioni effettuate da imprese in contabilità semplificata.

NEWS Posted on Fri, September 23, 2016 13:09:52

POST 146

Com’è noto la disciplina dell’assegnazione dei beni ai soci
prevede che le riserve in sospensione d’imposta, annullate per consentire il
trasferimento agevolato dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.


Tali riserve derivano generalmente da una precedente legge
speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E ha ricordato che la
rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata
non genera – a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in
contabilità ordinaria – la “creazione” di una corrispondente riserva in
sospensione d’imposta (cfr. circolare n. 11/E del 2009 e circolare n. 22 del 6
maggio 2009) e ciò anche nel caso in cui il contribuente, successivamente
alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di
contabilità ordinaria.

In definitiva, considerato che la rivalutazione effettuata in
regime di contabilità semplificata non ha generato una riserva in sospensione
d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita,
nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la
conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva – per consentire
l’assegnazione dei beni ai soci – non è assoggettato ad imposta
sostitutiva del 13 per cento prevista in materia di assegnazione agevolata.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Assegnazioni, effetti in capo ai soci: il cosiddetto “sottozero” per i soci di società di persone.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 23:22:31

POST 145

Nelle società di persone (ma anche nelle
società di capitali che abbiano optato per la tassazione ex articoli 115 e 116
del TUIR), l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per
trasparenza
determina, per i soci, l’irrilevanza dell’importo già
assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell’imposta
sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata.

La Circolare 37/E, emanata venerdì 16
settembre 2016, precisa che anche nelle società di persone potrebbe verificarsi
in capo al socio l’ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene
assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva
dalla societ
à.

Questo differenziale negativo (cosiddetto “sottozero”) è tassato con le regole ordinarie
che prevedono la sua qualificazione come utile ai sensi dell’articolo 47, comma
7, del TUIR, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i
presupposti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l, del TUIR.

La medesima tassazione in capo al socio
potrebbe verificarsi, peraltro, anche nel caso in cui l’assegnazione sia
effettuata da società in contabilità semplificata, non essendo prevista
una specifica deroga in tal senso dalle norme del TUIR. Si tratta anche in
questo caso di un reddito che assume la natura di utile.

Al riguardo, si precisa che il costo fiscale
della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere
determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo
68, comma 6 del TUIR.

Tale articolo, va
ricordato, prevede che per le società di persone il costo di
“acquisto della partecipazione” è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

La norma precisa che
– il costo od il valore di “acquisto” delle partecipazioni è aumentato
di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione
degli interessi passivi;
– nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione.
– nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante.

E’ noto che la ricostruzione del predetto “costo
d’acquisto” può risultare, soprattutto per le società costituite in anni
lontani e che non dispongono di un vero e proprio bilancio (stato patrimoniale)
annuale, estremamente elaborata e difficoltosa implicando – tra l’altro – la
necessità di recuperare tutti i dichiarativi dal momento dell’acquisto della
partecipazione da parte del socio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Nuova Circolare sulle Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 22:43:48

POST 144

Venerdì 16 settembre 2016 l’Agenzia delle
Entrate ha emanato la “tanto attesa” seconda circolare (n. 37/E) di chiarimenti
in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della
trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore
individuale.

La stessa sarà oggetto di approfondimenti in
questo post e in alcuni post successivi.

Le precisazioni contenute nella predetta
circolare sono le seguenti.

Precisazioni sulle “plusvalenze contabili”:

– la plusvalenza contabile rilevata a
conto economico (calcolata prendendo a riferimento il valore attribuito al
bene) è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la
stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale (determinata sulla
base del valore normale/catastale) sulla quale è applicata l’imposta
sostitutiva;

– plusvalenza contabile – iscritta in
bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata e “sterilizzata” con una
variazione fiscale in diminuzione – concorre però alla formazione del risultato
di conto economico relativo all’esercizio 2016 e, in presenza di un risultato
positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto. L’eventuale
distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come
dividendo in capo ai soci percettori
.

Precisazioni sulle “minusvalenze”

– la minusvalenza che si genera per effetto
dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza
ai fini della determinazione del reddito d’impresa (cfr. art. 101 del TUIR) ma assume
rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal
bilancio;

– invece, per effetto della assegnazione di beni
merce
che origina un componente negativo di reddito: il differenziale negativo di reddito rilevato
in contabilità (ricavi e costi) assume rilevanza ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, sempre che il componente positivo sia stato
determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del TUIR

(cfr. art. 85 del TUIR) e il differenziale negativo di reddito rilevato in
contabilità (ricavi e costi) assume altresì rilevanza ai fini IRAP sulla base
del principio della presa diretta dal bilancio.

Precisazioni sull’utilizzo delle riserve:

– Tenuto conto che le riserve da annullare
sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito, potrebbe
verificarsi che le riserve annullate contabilmente siano di entità diversa da
quella del valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la
determinazione dell’imposta sostitutiva.

– Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia che per
consentire la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione agevolata, la
società può liberare le riserve in sospensione d’imposta con applicazione
dell’imposta sostitutiva in misura pari al 13 per cento (cfr. comma 116). Ai fini del versamento della predetta imposta
sostitutiva del 13 per cento, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte
contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l’ammontare delle
riserve annullate
, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal
valore normale/catastale del bene. Possono
essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede
contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può
utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a
consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di
capitale) già disponibili.

– Inoltre riferimento al trattamento delle
riserve, l’Agenzia ribadisce (cfr. esempi circolare n. 26/E del 2016) che la
presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista
dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, è disapplicata, dal comma
118 della disciplina agevolativa in esame, per l’intero importo oggetto
di distribuzione in sede contabile e non è limitata alla base imponibile
assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nuda proprietà e usufrutto:

Qualora la società abbia la piena proprietà del
bene è ammissibile che si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci
singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un
altro socio).

Trasferimenti agevolati di beni merce:

In
presenza dell’assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia
assegnazioni di beni merce che di altri beni
, le componenti negative di
reddito, che originano dall’assegnazione di beni merce prendendo a
riferimento il valore normale/catastale, devono
essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è
applicabile l’imposta sostitutiva.

Nel
caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta
sostitutiva al netto dei componenti negativi.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Resi noti i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive nell’assegnazione agevolata ai soci.

NEWS Posted on Wed, September 14, 2016 22:58:15

POST 143

Con la
risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti
i codici tributo con i quali sarà possibile versare le imposte sostitutive per
le società che hanno utilizzato il regime agevolato di assegnazione, cessione
dei beni ai soci e trasformazione previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Si ricorda
che in base al dettato del comma 120 dell’articolo 1 della predetta Legge è
previsto che le società che si avvalgono del regime agevolato devono versare il
60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e il restante
40 per cento entro il 16 giugno 2017.

I codici
tributo istituiti per permettere i versamenti sopracitati sono tre:


Il “1836” denominato “Imposta
sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate
– articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1837” denominato “Imposta
sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma
116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1127”, già operativo
dal 2008, ma che viene ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei
beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”.

In
sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere riportati
nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno di
imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Infine, con la citata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha
soppresso il codice tributo “1673”.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Ipoteca di Equitalia nulla senza il preventivo avviso.

NEWS Posted on Tue, September 13, 2016 13:11:55

POST 142

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9797 del 12 maggio 2016 ha affrontato e risolto con una decisione a
favore del contribuente la questione relativa alla validità dell’ipoteca
iscritta da Equitalia sull’immobile del contribuente senza la preventiva
notifica di un apposito avviso di pagamento.

La Suprema Corte in particolare,
pur specificando che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto
dell’espropriazione forzata e quindi non necessita della previa notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, 2° comma del D.P.R. 602/73, ha affermato
che “…l’Amministrazione finanziaria prima
di iscrivere l’ipoteca su beni mobili…deve comunicare al contribuente che
provvederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che
può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative…in trenta
giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere
che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la
nullità dell’iscrizione ipotecaria
”.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate: in arrivo una nuova Circolare dell’Agenzia e la proroga dei termini.

NEWS Posted on Thu, September 08, 2016 15:36:24

POST 141

Con il Comunicato Stampa di ieri 7 settembre 2016,
l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sarà emanata nei prossimi giorni una nuova
Circolare
sul tema delle assegnazioni/cessioni/trasformazioni agevolate (i
primi chiarimenti sono stati emanati dall’Agenzia con la Circolare n. 26/E del
1° giugno 2016).

La Circolare dovrà chiarire alcuni importanti “punti
dubbi” che riguardano l’attuazione della disciplina.

Si fa inoltre sempre più probabile una proroga della
scadenza del suddetto provvedimento dal 30 settembre al 30 novembre 2016
.
In particolare, una formale richiesta della proroga è stata presentata sempre
ieri dal Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista –
STUDIO EPICA – Treviso



Equitalia – Riammessi al pagamento rateale delle cartelle i contribuenti decaduti

NEWS Posted on Thu, September 08, 2016 10:10:10

POST 140

Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 160/2016 del
dl Enti locali n. 113/2016 avvenuta lo scorso 20 agosto 2016 vengono
ufficialmente riammessi al pagamento rateale quei contribuenti decaduti dal
beneficio nei confronti di Equitalia.

Nello
specifico la nuova previsione normativa consente a tutti i contribuenti
decaduti dal pagamento rateale delle cartelle di Equitalia con data antecedente
al 1^ luglio 2016 di richiedere nuovamente una dilazione dei versamenti senza
avere l’obbligo di versare integralmente le rate scadute all’atto della
domanda.

La
possibilità di accedere ad un nuovo piano di rateizzazione è estesa inoltre anche
ai debitori decaduti in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1^ luglio
2016 dei piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla
definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi
atti. Anche per questi contribuenti è ammessa la presentazione di una domanda
contente la richiesta di accesso ad un nuovo piano di rateizzazione ancorché vi
siano delle rate scadute e non ancora saldate.

In entrambi
i casi la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 20
ottobre ed in questo modo chi farà richiesta potrà essere ammesso ad un nuovo piano
di rateizzazione sino ad un massimo di 72 rate.

Si decade dal beneficio nel caso in cui il
contribuente manchi di pagare due rate anche non consecutive.

Dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere
riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a
condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della
domanda.

Con
l’entrata in vigore del decreto viene infine estesa da 50 mila a 60 mila euro
la soglia delle somme iscritte a ruolo oltre la quale la rateizzazione può
essere concessa solo qualora il contribuente documenti la temporanea situazione
di obiettiva difficoltà.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La vendita on line da parte del collezionista non configura attività di impresa.

NEWS Posted on Wed, September 07, 2016 19:06:11

POST 139

Con la sentenza
n. 826 depositata il 9 maggio 2016 la CTR di Firenze è tornata a pronunciarsi in
riferimento al fatto se l’attività posta in essere da un collezionista di vendita
di oggetti da collezione possa o meno configurarsi come vera e propria attività
di impresa.

Nel caso di
specie il Fisco aveva contestato ad un pensionato una serie di operazioni di
vendita e di acquisto su un portale di aste on line di beni da collezione (nello
specifico si trattava di bottiglie “mignon” da collezione).

I giudici
hanno quindi fatto osservare che la distinzione tra collezionista e
commerciante d’arte è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti di cui
all’articolo 2082 cc ovvero la commercializzazione dei prodotti attraverso una
attività professionale ed organizzata finalizzata alla produzione e/o scambio
di beni e servizi. Il requisito della professionalità si concretizza qualora
l’attività sia posta in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività.

Nel caso in
esame i giudici non hanno ritenuto sussistere i requisiti della professionalità
in quanto in tutti i casi individuati si trattava di operazioni avvenute tra
collezionisti privati ed il contribuente era un pensionato, privo quindi di
professionalità ed organizzazione di impresa.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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