POST 148

La Circolare 37/E prende in esame similitudini e diversità
delle cessioni agevolate rispetto alle assegnazioni.

Aspetti
comuni.

L’operazione
agevolata di assegnazione e quella di cessione dei beni ai soci sono
disciplinate dal legislatore con talune regole comuni, quali ad esempio la
medesima imposta sostitutiva, il medesimo ambito oggettivo di applicazione
ovvero le medesime modalità di versamento dell’imposta.

Anche
nel caso di cessione si potrebbe generare una plusvalenza contabile o un
differenziale positivo di reddito
(nel
caso di beni merce) che, incrementando l’utile d’esercizio, potrebbe confluire
tra le riserve disponibili di patrimonio netto.

La distribuzione
di tali riserve
, precisa la Circolare 37/E:

– per le
società di persone, ridurrà il costo fiscale della partecipazione che in
precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta
sostitutiva;

– per le
società di capitali sarà tassata con le regole ordinarie previste per i
dividendi in capo ai soci percettori al netto dell’importo della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.

Allo
stesso modo del caso di assegnazione di beni merce, anche nella cessione dei
beni merce
se i componenti di reddito rilevati in contabilità (ricavi e
costi) possono dar luogo all’emersione di un risultato negativo, che assume
rilevanza ai fini IRES e IRAP. Se in caso di cessione agevolata di più beni
emergono componenti negative di reddito le stesse devono essere
“utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulle quali è applicabile
l’imposta sostitutiva. Nel caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno
assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi determinati
secondo i criteri dettati dalla disciplina in esame.

Differenze.

Vi sono, tuttavia, delle differenze – individuate dallo
stesso legislatore – che scaturiscono dalla diversa natura dell’operazione di
assegnazione rispetto a quella di cessione.


1) Minusvalenze. Diversamente
da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel
caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di
reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP.

2) Prezzo di cessione. Si ricorda,
al riguardo, la necessità nei casi di cessione di attribuire rilevanza – per la
determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo
stesso è pari o superiore al valore normale ovvero al valore catastale dei beni
ceduti (cfr. circolare n. 26/E del 2016).
In
altri termini, mentre nel caso di assegnazione di beni immobili è possibile
determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a
riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione tali
valori (normale/catastale) assumono rilevanza solo se superiori al
corrispettivo.

Infatti,
come precisato anche nella Circolare 26/E, nella ipotesi di cessione dei beni
immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell’art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è
computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori.

3) Cessionario. Inoltre,
a differenza dell’assegnazione – in cui il costo fiscalmente riconosciuto del
bene da assumere in capo al socio corrisponde al valore normale o catastale
preso a riferimento dalla società per la determinazione dell’imposta
sostitutiva – nella cessione il costo fiscalmente riconosciuto del bene è per
il cessionario pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale
eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione
dell’imposta sostitutiva (cfr. circolare n. 26/E del 2016).

In
definitiva, la scelta tra l’assegnazione agevolata o la cessione dei beni ai
soci potrebbe determinare degli effetti fiscali differenti in capo ai soci e
alla società, stante la diversa natura delle due operazioni espressamente
regolamentata dal legislatore.

4) Elusione.
Infine nella Circolare 37/E si precisa che – coerentemente con quanto precisato
nella circolare n. 26/E del 2016 in merito al cambiamento di destinazione d’uso
effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile – la possibilità di
optare per l’assegnazione agevolata in luogo della cessione (e viceversa)
costituisce una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal
legislatore, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio di imposta
non sindacabile ai sensi dell’articolo 10 bis
della
legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso