POST 139

Con la sentenza
n. 826 depositata il 9 maggio 2016 la CTR di Firenze è tornata a pronunciarsi in
riferimento al fatto se l’attività posta in essere da un collezionista di vendita
di oggetti da collezione possa o meno configurarsi come vera e propria attività
di impresa.

Nel caso di
specie il Fisco aveva contestato ad un pensionato una serie di operazioni di
vendita e di acquisto su un portale di aste on line di beni da collezione (nello
specifico si trattava di bottiglie “mignon” da collezione).

I giudici
hanno quindi fatto osservare che la distinzione tra collezionista e
commerciante d’arte è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti di cui
all’articolo 2082 cc ovvero la commercializzazione dei prodotti attraverso una
attività professionale ed organizzata finalizzata alla produzione e/o scambio
di beni e servizi. Il requisito della professionalità si concretizza qualora
l’attività sia posta in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività.

Nel caso in
esame i giudici non hanno ritenuto sussistere i requisiti della professionalità
in quanto in tutti i casi individuati si trattava di operazioni avvenute tra
collezionisti privati ed il contribuente era un pensionato, privo quindi di
professionalità ed organizzazione di impresa.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso