POST 145

Nelle società di persone (ma anche nelle
società di capitali che abbiano optato per la tassazione ex articoli 115 e 116
del TUIR), l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per
trasparenza
determina, per i soci, l’irrilevanza dell’importo già
assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell’imposta
sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata.

La Circolare 37/E, emanata venerdì 16
settembre 2016, precisa che anche nelle società di persone potrebbe verificarsi
in capo al socio l’ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene
assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva
dalla societ
à.

Questo differenziale negativo (cosiddetto “sottozero”) è tassato con le regole ordinarie
che prevedono la sua qualificazione come utile ai sensi dell’articolo 47, comma
7, del TUIR, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i
presupposti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l, del TUIR.

La medesima tassazione in capo al socio
potrebbe verificarsi, peraltro, anche nel caso in cui l’assegnazione sia
effettuata da società in contabilità semplificata, non essendo prevista
una specifica deroga in tal senso dalle norme del TUIR. Si tratta anche in
questo caso di un reddito che assume la natura di utile.

Al riguardo, si precisa che il costo fiscale
della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere
determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo
68, comma 6 del TUIR.

Tale articolo, va
ricordato, prevede che per le società di persone il costo di
“acquisto della partecipazione” è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

La norma precisa che
– il costo od il valore di “acquisto” delle partecipazioni è aumentato
di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione
degli interessi passivi;
– nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione.
– nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante.

E’ noto che la ricostruzione del predetto “costo
d’acquisto” può risultare, soprattutto per le società costituite in anni
lontani e che non dispongono di un vero e proprio bilancio (stato patrimoniale)
annuale, estremamente elaborata e difficoltosa implicando – tra l’altro – la
necessità di recuperare tutti i dichiarativi dal momento dell’acquisto della
partecipazione da parte del socio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso