POST 142

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9797 del 12 maggio 2016 ha affrontato e risolto con una decisione a
favore del contribuente la questione relativa alla validità dell’ipoteca
iscritta da Equitalia sull’immobile del contribuente senza la preventiva
notifica di un apposito avviso di pagamento.

La Suprema Corte in particolare,
pur specificando che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto
dell’espropriazione forzata e quindi non necessita della previa notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, 2° comma del D.P.R. 602/73, ha affermato
che “…l’Amministrazione finanziaria prima
di iscrivere l’ipoteca su beni mobili…deve comunicare al contribuente che
provvederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che
può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative…in trenta
giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere
che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la
nullità dell’iscrizione ipotecaria
”.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso