POST 143

Con la
risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti
i codici tributo con i quali sarà possibile versare le imposte sostitutive per
le società che hanno utilizzato il regime agevolato di assegnazione, cessione
dei beni ai soci e trasformazione previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Si ricorda
che in base al dettato del comma 120 dell’articolo 1 della predetta Legge è
previsto che le società che si avvalgono del regime agevolato devono versare il
60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e il restante
40 per cento entro il 16 giugno 2017.

I codici
tributo istituiti per permettere i versamenti sopracitati sono tre:


Il “1836” denominato “Imposta
sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate
– articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1837” denominato “Imposta
sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma
116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1127”, già operativo
dal 2008, ma che viene ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei
beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”.

In
sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere riportati
nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno di
imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Infine, con la citata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha
soppresso il codice tributo “1673”.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso