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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Novità sugli affitti concordati.

NEWS Posted on Fri, March 24, 2017 03:18:43

POST 234

Dopo oltre 18 anni di
attesa con l’approvazione del nuovo decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo) vengono rinnovate le regole per la pattuizione dei canoni di locazione concordati.

Le principali novità
introdotte rispetto alla previgente disciplina riguardano:

a) la circostanza che associazioni
e sindacati, a richiesta delle parti, “attesteranno la rispondenza del
contratto di locazione” ai contenuti della convenzione;

b) l’individuazione dei
Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le
fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati. Mentre
prima ci si doveva limitare ai soli Comuni con “alta tensione abitativa”, ora
sarà possibile siglare contratti a canone concordato dovunque
;

c) i contratti per
esigenze “transitorie”
, i cui canoni sono gli stessi dei contratti
concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento) che potranno
essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti
;

d) i contratti per studenti
infine (anch’essi con canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione) che
potranno essere stipulati anche per chi frequenta master, dottorati,
specializzazioni o perfezionamenti
(restano invece esclusi i contratti
stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus).

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Criticita’ sul periodo transitorio in seguito all’abrogazione dei voucher – parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

NEWS Posted on Tue, March 21, 2017 11:42:26

POST 233

Si segnala che il 20 marzo 2017 è stato pubblicato il parere n. 2 della Fondazione
studi dei Consulenti del lavoro
in merito all’abrogazione del lavoro
accessorio.

Il parere si concentra sulle
criticità legate alla natura delle prestazioni che dovessero essere svolte nel
periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017.

Si ricorda infatti che per
espressa previsione normativa, di cui all’art. 1 c. 2 del DL 25 del 17 marzo
2017, i voucher acquistati fino al 17
marzo stesso sono utilizzabili fino al 31 dicembre prossimo.

Con l’abrogazione degli artt. 48-50
del Dlgs 81/2015 sono di fatto decaduti anche gli elementi essenziali che
definivano la natura del lavoro accessorio (definizione,
campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali, limiti economici e
modalità di comunicazione preventiva).

Pertanto
è non di poco conto chiedersi di che
natura
siano le prestazioni che
verranno effettuate fino a fine anno
con i voucher già in possesso dei
committenti.

Manca
di fatto un’esplicita indicazione in merito all’applicabilità della disciplina
prevista dal Dlgs 81/2015 agli artt. 48-50 durante il periodo transitorio.

Le criticità
riguardano i problemi che potrebbero sorgere in caso di conflitto di ogni
genere che sorgesse in relazione alle
modalità di conduzione della prestazione in lavoro accessorio, ma anche la sussistenza o meno dell’obbligatorietà
della comunicazione preventiva
entro i 60 minuti antecedenti l’inizio della
prestazione (che ricordiamo prevedeva una sanzione da 400 a 2400 euro in caso
di omissione).

L’abrogazione
di tutto l’apparato normativo che sosteneva il lavoro accessorio apre pertanto
la strada a un vuoto legislativo che ci si auspica venga celermente colmato.

Intanto
nella giornata di ieri 20 marzo sono giunte numerose segnalazioni da tutto
il territorio nazionale sull’impossibilità
di effettuare le comunicazioni preventive all’interno delle procedure
telematiche INPS
, rendendo pertanto inutilizzabili i buoni nel periodo
transitorio.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Aboliti i Voucher per lavoro accessorio.

NEWS Posted on Sun, March 19, 2017 16:42:30

POST 232

Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 25 del 2017 col quale il Governo ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio.

L’intento, chiaramente indicato
nelle premesse del decreto, è quello di contrastare
pratiche elusive
nell’utilizzo dei voucher. L’urgenza dell’emanazione di
questo provvedimento è stata dettata dalla volontà di evitare l’annunciato
referendum abrogativo del 28 maggio prossimo promosso dalla CGIL.

Pertanto a far data dal 17 marzo non è più possibile acquistare
voucher
. E’ stato fissato però un periodo
transitorio, fino al 31 dicembre 2017,
durante il quale sarà possibile far
uso dei voucher acquistati fino al 17 marzo scorso.

In merito alla necessità di
trovare nuove soluzioni per regolamentare le prestazioni occasionali e
saltuarie, pare si stia guardando al modello tedesco dei mini jobs che sarebbe
una rivisitazione dell’attuale lavoro a chiamata. Si pensa quindi a contratti
che prevedano una contribuzione pari a quella delle normali assunzioni, ma che
abbiano un limite massimo di ore di utilizzo oltre le quali scatterebbe l’obbligo
di assunzione.

Per le prestazioni occasionali
presso le famiglie si pensa invece al modello francese che utilizza una
piattaforma telematica ove avviene l’incontro domanda – offerta di lavoro e
tramite la quale è possibile pagare on line il servizio. L’INPS potrebbe essere
il gestore di tale piattaforma ma il costo dell’investimento e le tempistiche
per realizzarla fanno intuire tempi lunghi.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Novità per i Distretti Turistici.

NEWS Posted on Sun, March 19, 2017 10:01:00

POST 231

Con il recente “decreto milleproroghe” sono stati
prorogati i termini per l’istituzione dei Distretti Turistici. Il termine
ultimo è, oggi, fissato al 31 dicembre 2017 e con l’occasione il legislatore si
è premurato di introdurre alcune significative modifiche al d. l. 70/2011 che
disciplina il procedimento di istituzione dei Distretti Turistici (D.T.).

L’art. 3 comma 4 di tale decreto legge (conv. in
l. 106/2011), come da ultimo modificato, prevede la possibilità di istituire i
D.T., sempre con decreto del MIBACT, su richiesta delle imprese interessate (in
funzione di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica, di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori del D.T., di semplificare i procedimenti
amministrativi, di assicurare garanzie e certezze alle imprese in materia di
investimenti e via dicendo), previa intesa con la Regione. Occorre procedere
alla delimitazione del territorio del D.T. entro il 31 dicembre p.v. e tale
delimitazione va fatta dalla Regione d’intesa con il MIBACT e i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi: quest’ultima viene
obbligatoriamente indetta quando ne facciano richiesta le imprese che operano
nel settore turistico nell’ambito territoriale interessato. L’avvio della
procedura, pertanto, è rimesso all’iniziativa delle imprese.

Un’importante novità è rappresentata dalla
previsione che il procedimento di delimitazione suddetto si intende concluso
favorevolmente –anche per silentium – quando la PA competente non
comunica alle imprese, entro 90 giorni, un’eventuale provvedimento di diniego.

I vantaggi che derivano alle imprese
dall’istituzione dei D.T., sono di grande importanza: si va dalla possibilità
di negoziare con il Ministero competente progetti pilota fiscali, alla
possibilità di concordare sempre con il Ministero competente progetti di
semplificazione amministrativa, creazione di sportelli unici, alla
applicabilità, alle reti d’impresa aderenti al D.T., di agevolazioni della più
varia natura.

Avv.
Simonetta Rottin



Nuovo accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni.

NEWS Posted on Wed, March 15, 2017 13:10:55

POST 230

Con comunicato stampa n. 39
del 14 marzo 2017 il MEF ha reso noto che le autorità competenti di Italia e
Svizzera hanno concluso un Accordo
per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso le
cd. “richieste di gruppo
in
base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Tale accordo, in vigore già
dallo scorso 2 marzo 2017, definisce le modalità operative per una specifica
categoria di “richieste di gruppo” e
riguarda in particolare i “contribuenti
recalcitranti
” ovvero quei clienti italiani che non hanno voluto fornire
adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le
istituzioni finanziarie svizzere interessate.

Le “richieste di gruppo” – si legge ancora nel comunicato – potranno
riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del
Protocollo) e potranno riguardare anche informazioni su conti chiusi e quelli
“sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

Il comunicato si
conclude con un esplicito invito, a chi ancora non lo avesse fatto, ad aderire
alla nuova Voluntary Disclosure definendola
come “un importante opportunità per i
contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale
con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme
fiscali
”.

Si aggiunge così un ulteriore
tassello al quadro della cooperazione internazionale volta alla trasparenza
fiscale che, lo ricordiamo, anche attraverso lo scambio automatico di
informazioni in vigore dal prossimo settembre 2017, consentirà
all’amministrazione finanziaria italiana di ricevere informazioni nominative su
contribuenti italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di
paesi, compresi i maggiori centri finanziari.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Farmacia di domani: ipotesi di una nuova convenzione.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 23:16:56

POST 229

Il rapporto tra le farmacie e il S.S.N. è disciplinato da convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Sarà che la vigente convenzione, recepita con il DPR 371/98, è scaduta nel 2001 e da allora opera in regime di prorogatio. Sarà che nel frattempo il mondo è cambiato e con esso la popolazione e le sue necessità, anche sanitarie e farmaceutiche. Sarà che è cambiata la Farmacia e molta della normativa che la regola. Ma oggi si ricomincia finalmente a parlare di “nuova convenzione”.

Il Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 8 marzo ha dato infatti il via libera all’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private.

Dal documento è possibile cogliere i tratti della “Farmacia di domani”. Una Farmacia che -si noti bene- avrà ancora nella professionalità e nella capillarità le sue caratteristiche principali, seppur con nuove declinazioni.

Anzi, la “Farmacia di domani” rappresenterà sempre più il primo presidio sanitario nel territorio, deputato non solo alla dispensazione di medicinali e altri prodotti sanitari, ma anche allo svolgimento di varie attività per conto del S.S.N., all’interno di un sistema integrato e multidisciplinare.

La Farmacia farà formazione e informazione sul corretto uso e conservazione del farmaco. Monitorerà, in collaborazione con le nuove aggregazioni di medici di medicina generale, l’aderenza terapeutica e l’andamento della terapia dei pazienti, in particolare dei cronici. Svolgerà un ruolo importante nel favorire la deospedalizzazione, garantendo l’assistenza domiciliare, attraverso la consegna a domicilio dei medicinali e dei presidi medico-sanitari, la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate nonché la consegna dei referti.

La Farmacia contribuirà anche alle “campagne di prevenzione”, attraverso la partecipazione ai programmi di farmacovigilanza, alle campagne di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, alle politiche di informazione sull’offerta assistenziale delle strutture e dei servizi pubblici socio-assistenziali del territorio.

Quella di domani sarà quindi soprattutto una “Farmacia professionale” e di “Servizi sanitari”. Servizi che, qualora risultino di reale e misurabile utilità rispetto ai programmi sanitari regionali, dovranno essere remunerati.

Tra i servizi remunerati vi saranno certamente la distribuzione per conto, la prenotazione di prestazioni di assistenza sanitaria, la consegna dei referti, la consegna a domicilio di farmaci e presidi, la partecipazione ai programmi di screening.

Invece i servizi di formazione e informazione, quali la farmacovigilanza e il monitoraggio dell’aderenza alle terapie mediche, potranno essere remunerati solo successivamente alla definizione di indicatori di processo e di risultato, che ne attestino la reale utilità.

Più incerta sarà infine la remunerazione degli altri servizi previsti dal D.Lgs. 153/2009 (prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, servizi di secondo livello, messa a disposizione di operatori socio-sanitari). Questi servizi si caratterizzano infatti per avere utilità difficilmente misurabili e in parte già superate dalla nuova organizzazione delle cure territoriali (AFT, UCCP).

Tuttavia il Documento di indirizzo della nuova convenzione non si limita alla Farmacia dei Servizi, ma affronta anche ulteriori importanti aspetti dell’articolato rapporto tra farmacie e S.S.N..

In particolare il Documento si sofferma puntualmente sulle questioni:

  • della “sanità digitale”, con la dematerializzazione non solo della ricetta, ma anche della Distinta contabile;
  • della “eliminazione del pagamento dell’acconto di gennaio”, coerentemente alla nuova regolamentazione della fatturazione elettronica e della fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • della “destinazione del contributo Enpaf delle ASL”, che dovrà essere finalizzato a favore dei titolari di farmacie private;
  • del “superamento dell’attuale sistema di remunerazione”, come previsto dall’art.15 del DL 95/2012, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 1° gennaio 2018;
  • della “la sostituzione del concetto di ruralità con quello di farmacia disagiata”.


Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Niente RW per gli immobili esteri che non hanno subito variazioni.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 10:04:29

POST 228

Il DL fiscale di recente
approvazione ha introdotto una significativa
novità in materia di monitoraggio fiscale
.

L’articolo 7-quater,
derubricato “disposizioni in materia di
semplificazione fiscale”
, al suo comma 23 ha integrato il contenuto dell’articolo
4 co. 3 del Dl 167/1990 stabilendo che non
sono oggetto di monitoraggio
fiscale,
e pertanto non risulta più dovuta l’indicazione all’interno del quadro RW della
dichiarazione dei redditi, quegli immobili
detenuti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni
nel corso
del periodo d’imposta, fatto salvo l’obbligo
di versamento dell’IVIE
.

Detto esonero si aggiunge a
quelli già previsti dal citato comma 4 che, lo ricordiamo, riguardano:


le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad
intermediari residenti
;


i depositi e i conti correnti bancari che nel corso dell’anno non raggiungo mai un valore massimo
complessivo superiore a 15 mila euro.

Si ritiene che tale nuova previsione
possa applicarsi già a partire della compilazione di Unico 2017 con riferimento
ai redditi del 2016. Grazie a tale modifica non troveranno più applicazione le sanzioni da monitoraggio relative
alla mancata indicazione in RW degli immobili detenuti all’estero
,
sempreché questi non abbiano subito
variazioni
nel corso del periodo di imposta (cessione, acquisto,
costituzione di diritto reale etc…).

I primi commenti alla novella
legislativa suggeriscono, o meglio auspicano, che la non più dovuta indicazione
in RW degli immobili esteri, alle condizioni prima descritte, e il conseguente venir
meno delle sanzioni da monitoraggio possa
valere anche per il passato
.

Si potrebbe infatti, secondo
alcuni, ragionare in maniera analoga a quanto già indicato dall’Amministrazione
Finanziaria con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero che dal
Modello Unico 2014, redditi 2013, non sono più oggetto di monitoraggio. Tale
eliminazione, in quel caso, aveva infatti operato anche per il passato in forza
del principio contenuto nell’articolo 3 Dlgs 472/1997 secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile
”.

Vista la rilevante portata in
termini di applicazione delle sanzioni non resta quindi che attendere la
presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate
.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi termini per la stampa dei registri contabili.

NEWS Posted on Fri, March 10, 2017 14:02:08

POST 227

Come noto da quest’anno il termine per
l’invio della dichiarazione IVA è stato anticipato al 28 febbraio, rispetto
alla scadenza del 30 settembre valida fino all’anno di imposta 2015.

Tale modifica comporta conseguentemente una
variazione del termine previsto per la stampa dei registri IVA.

Si ricorda, infatti, che la stampa (o
conservazione sostitutiva) dei registri
IVA
deve essere effettuata entro
tre mesi dalla scadenza dell’invio della dichiarazione IVA
, ossia entro il 28 maggio 2017.

Stesso termine va rispettato per la
conservazione in modalità elettronica delle fatture elettroniche.

I soggetti obbligati alla tenuta degli altri libri e registri (libro
giornale, libro degli inventari, registro meccanografico dei beni
ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino) sono tenuti alla stampa (o
conservazione sostitutiva) dei medesimi entro
tre mesi dalla scadenza dell’invio della relativa dichiarazione dei redditi
.

Tale termine, con riferimento all’anno di
imposta 2016, deve tener conto della proroga prevista per alcuni soggetti nel
Decreto Milleproroghe 2017.

Pertanto la stampa (o conservazione
sostitutiva) deve essere effettuata:

– entro il 15
gennaio 2018
per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’art
2435-ter che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice
Civile in quanto il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi è stato
prorogato al 15 ottobre 2017;

– entro il 30
dicembre 2017
per gli altri soggetti essendo il termine per l’invio
della dichiarazione dei redditi fissato al 30
settembre 2017
.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre-Venezia



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