POST 228

Il DL fiscale di recente
approvazione ha introdotto una significativa
novità in materia di monitoraggio fiscale
.

L’articolo 7-quater,
derubricato “disposizioni in materia di
semplificazione fiscale”
, al suo comma 23 ha integrato il contenuto dell’articolo
4 co. 3 del Dl 167/1990 stabilendo che non
sono oggetto di monitoraggio
fiscale,
e pertanto non risulta più dovuta l’indicazione all’interno del quadro RW della
dichiarazione dei redditi, quegli immobili
detenuti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni
nel corso
del periodo d’imposta, fatto salvo l’obbligo
di versamento dell’IVIE
.

Detto esonero si aggiunge a
quelli già previsti dal citato comma 4 che, lo ricordiamo, riguardano:


le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad
intermediari residenti
;


i depositi e i conti correnti bancari che nel corso dell’anno non raggiungo mai un valore massimo
complessivo superiore a 15 mila euro.

Si ritiene che tale nuova previsione
possa applicarsi già a partire della compilazione di Unico 2017 con riferimento
ai redditi del 2016. Grazie a tale modifica non troveranno più applicazione le sanzioni da monitoraggio relative
alla mancata indicazione in RW degli immobili detenuti all’estero
,
sempreché questi non abbiano subito
variazioni
nel corso del periodo di imposta (cessione, acquisto,
costituzione di diritto reale etc…).

I primi commenti alla novella
legislativa suggeriscono, o meglio auspicano, che la non più dovuta indicazione
in RW degli immobili esteri, alle condizioni prima descritte, e il conseguente venir
meno delle sanzioni da monitoraggio possa
valere anche per il passato
.

Si potrebbe infatti, secondo
alcuni, ragionare in maniera analoga a quanto già indicato dall’Amministrazione
Finanziaria con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero che dal
Modello Unico 2014, redditi 2013, non sono più oggetto di monitoraggio. Tale
eliminazione, in quel caso, aveva infatti operato anche per il passato in forza
del principio contenuto nell’articolo 3 Dlgs 472/1997 secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile
”.

Vista la rilevante portata in
termini di applicazione delle sanzioni non resta quindi che attendere la
presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate
.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso