POST 229

Il rapporto tra le farmacie e il S.S.N. è disciplinato da convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Sarà che la vigente convenzione, recepita con il DPR 371/98, è scaduta nel 2001 e da allora opera in regime di prorogatio. Sarà che nel frattempo il mondo è cambiato e con esso la popolazione e le sue necessità, anche sanitarie e farmaceutiche. Sarà che è cambiata la Farmacia e molta della normativa che la regola. Ma oggi si ricomincia finalmente a parlare di “nuova convenzione”.

Il Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 8 marzo ha dato infatti il via libera all’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private.

Dal documento è possibile cogliere i tratti della “Farmacia di domani”. Una Farmacia che -si noti bene- avrà ancora nella professionalità e nella capillarità le sue caratteristiche principali, seppur con nuove declinazioni.

Anzi, la “Farmacia di domani” rappresenterà sempre più il primo presidio sanitario nel territorio, deputato non solo alla dispensazione di medicinali e altri prodotti sanitari, ma anche allo svolgimento di varie attività per conto del S.S.N., all’interno di un sistema integrato e multidisciplinare.

La Farmacia farà formazione e informazione sul corretto uso e conservazione del farmaco. Monitorerà, in collaborazione con le nuove aggregazioni di medici di medicina generale, l’aderenza terapeutica e l’andamento della terapia dei pazienti, in particolare dei cronici. Svolgerà un ruolo importante nel favorire la deospedalizzazione, garantendo l’assistenza domiciliare, attraverso la consegna a domicilio dei medicinali e dei presidi medico-sanitari, la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate nonché la consegna dei referti.

La Farmacia contribuirà anche alle “campagne di prevenzione”, attraverso la partecipazione ai programmi di farmacovigilanza, alle campagne di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, alle politiche di informazione sull’offerta assistenziale delle strutture e dei servizi pubblici socio-assistenziali del territorio.

Quella di domani sarà quindi soprattutto una “Farmacia professionale” e di “Servizi sanitari”. Servizi che, qualora risultino di reale e misurabile utilità rispetto ai programmi sanitari regionali, dovranno essere remunerati.

Tra i servizi remunerati vi saranno certamente la distribuzione per conto, la prenotazione di prestazioni di assistenza sanitaria, la consegna dei referti, la consegna a domicilio di farmaci e presidi, la partecipazione ai programmi di screening.

Invece i servizi di formazione e informazione, quali la farmacovigilanza e il monitoraggio dell’aderenza alle terapie mediche, potranno essere remunerati solo successivamente alla definizione di indicatori di processo e di risultato, che ne attestino la reale utilità.

Più incerta sarà infine la remunerazione degli altri servizi previsti dal D.Lgs. 153/2009 (prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, servizi di secondo livello, messa a disposizione di operatori socio-sanitari). Questi servizi si caratterizzano infatti per avere utilità difficilmente misurabili e in parte già superate dalla nuova organizzazione delle cure territoriali (AFT, UCCP).

Tuttavia il Documento di indirizzo della nuova convenzione non si limita alla Farmacia dei Servizi, ma affronta anche ulteriori importanti aspetti dell’articolato rapporto tra farmacie e S.S.N..

In particolare il Documento si sofferma puntualmente sulle questioni:

  • della “sanità digitale”, con la dematerializzazione non solo della ricetta, ma anche della Distinta contabile;
  • della “eliminazione del pagamento dell’acconto di gennaio”, coerentemente alla nuova regolamentazione della fatturazione elettronica e della fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • della “destinazione del contributo Enpaf delle ASL”, che dovrà essere finalizzato a favore dei titolari di farmacie private;
  • del “superamento dell’attuale sistema di remunerazione”, come previsto dall’art.15 del DL 95/2012, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 1° gennaio 2018;
  • della “la sostituzione del concetto di ruralità con quello di farmacia disagiata”.


Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia