Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

L’applicazione delle nuove norme sulla detrazione IVA.

NEWS Posted on Mon, January 15, 2018 18:10:42

POST 323

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, è stato ridotto sensibilmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni, al fine di agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, ai sensi del novellato art. 19, co. 1, del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. La nuova normativa ha disposto che le nuove regole in materia di detrazione IVA debbano trovare applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Conseguentemente con la modifica del termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA è stato anche modificato il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Pertanto, l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro IVA deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, per quest’anno entro il prossimo 30.4.2018.

Operativamente:

· Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni è stato anticipato di 2 anni rispetto a quello precedentemente previsto. Non è più possibile, dunque, esercitare il diritto alla detrazione IVA in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta. A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

· Le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Viene introdotta, in tal modo, una disciplina transitoria e le nuove norme non si applicano, dunque, alle fatture e alle bollette doganali emesse in anni precedenti (e, segnatamente, negli anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio della detrazione.

· Con la modifica del termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

· Per le operazioni con esigibilità 2017 che perverranno documentate da fattura dopo il 16.1.2018, la stampa specializzata suggerisce di adottare apposito “sezionale iva” dove far confluire tali operazioni senza “inquinare” l’esercizio 2018, ovvero creare un sistema informatico tale da isolare le stesse operazioni rispetto alle altre del 2018.

Criticità:

  • Le fatture relative al 2017 non ricevute entro il 30.4.2018 potranno essere regolarizzate se ricevute prima del 31.5.2018, emettendo autofattura e versando l’imposta in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997;
  • Le fatture differite relative al 2017, anche se datate 2018, dovranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018 nella liquidazione di dicembre ovvero nella dichiarazione annuale;
  • Le note di variazione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificata l’emissione della nota di variazione;
  • Eventuali inesattezze iva 2017 potranno essere sanate presentando la dichiarazione integrativa.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2018: proroga dell’iperammortamento.

NEWS Posted on Fri, January 12, 2018 11:46:37

POST 322

La Legge di bilancio 2018 prevede
anche la proroga dell’iperammortamento per gli investimenti volti a favore i
processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero sino al 31 dicembre 2019, a condizione che
entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia
avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20%.

Restano ferme le agevolazioni
della maggiorazione ai fini fiscali del
150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi inclusi
nell’Allegato “A” alla Legge n. 232 del 11.12.2016 e del 40% del costo di
acquisto dei beni immateriali ricompresi nell’Allegato “B” della stessa Legge.

E’ stata, inoltre, ampliata la
categoria dei beni immateriali agevolabili, in quanto, ai beni ammissibili di
cui all’Allegato “B” la Legge di bilancio 2018 aggiunge altri beni: “i sistemi
di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; i
software e servizi digitali per al fruizione immersiva, interattiva e partecipativa,
ricostruzioni 3D, realtà aumentata; i software, piattaforme e applicazioni per
la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica,
fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei
dispositivi on-field)”.

Viene, infine, prevista la
possibilità di sostituire i beni oggetto di iperammortamento a condizione che
l’impresa:


sostituisca il bene originario con un bene
materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o
superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n.
232;


attesti l’effettuazione dell’investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna



Legge di bilancio 2018: proroga del superammortamento.

NEWS Posted on Fri, January 12, 2018 11:42:54

POST 321

La Legge di bilancio 2018 prevede
la proroga del superammortamento per gli investimenti in beni materiali
strumentali effettuati sino al 30 giugno 2019, con una riduzione al 30% della
maggiorazione del valore dei beni ai fini fiscali, anziché al 40% come previsto
dalla normativa previgente.

Gli investimenti agevolati devono
essere realizzati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero sino al 30
giugno 2019, a condizione che gli investimenti si riferiscano ad ordini
accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la
medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al
20%.

Sono esclusi dall’agevolazione
gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art 164 del TUIR.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna



Nuova possibilità per rivalutare partecipazioni e terreni.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:24:50

POST 320

La Legge di Bilancio 2018 consente ancora una volta a persone fisiche, società semplici, enti
non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia di rivalutare (“affrancare”) il costo o valore di acquisto delle
partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti
alla data del 1 gennaio 2018.

L’aggiornamento al 1 gennaio 2018 del valore delle partecipazioni in società e dei
terreni detenuti dai privati (operazione che può esser molto conveniente
in previsione di una futura vendita) sarà possibile attraverso:

– la predisposizione entro il 30 giugno 2018 di una perizia
asseverata da parte di un professionista abilitato che determini il valore dei
predetti beni alla data del 1 gennaio 2018,

– il versamento di una imposta sostitutiva dell’8 per
cento
sul valore periziato,
imposta da versarsi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo)
sempre entro il 30 giugno 2018.

L’opportunità
di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere
valutata anche alla luce delle novità contenute nel Ddl di bilancio in materia
di tassazione del capital gain. Infatti, si ricorda che a partire dal 1 gennaio
2019 la tassazione del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni
qualificate detenute dalle persone fisiche sarà uniformata a quella prevista
per quelle non qualificate che attualmente scontano un’imposta sostitutiva del 26
per cento sull’ammontare della plusvalenza realizzata.

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 50 per cento per la quotazione delle PMI.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:14:12

POST 319



Al fine di promuovere un ambiente più favorevole agli
investimenti e alla capitalizzazione delle imprese, la legge di bilancio 2018
riconosce un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 dalle PMI che decidono di quotarsi in
Borsa.

L’agevolazione spetterà alle piccole e medie imprese (come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003)
fino ad un importo massimo nella misura di 500 mila Euro e sarà
riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla
quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di
uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico Europeo.

Per questa agevolazione lo Stato ha stanziato un importo
complessivo di 80 milioni di Euro nell’arco di un triennio e sarà destinato nel
limite complessivo di 20 milioni di Euro per il 2019 e di 30 milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Come accade per analoghe agevolazioni, il credito non
concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini
di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi
e dei componenti negativi.

In riferimento ai costi di consulenza oggetto
dell’agevolazione, sono ammessi tutti i costi sostenuti per il processo di
quotazione e ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare
la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto
il processo. In particolare, rientreranno nell’agevolazione le spese sostenute:

– per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo
e supporto nel processo di ammissione);

– per il nominated advisor (due
diligence
finanziaria e di business, redazione del documento di
ammissione);

– per la società di revisione (giudizio sul bilancio
aziendale e comfort letter);

– per gli advisor legali e fiscali;

– per le società di comunicazione finanziaria e investor
relations
, nonché le cosiddette listing fee da versare
alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Non possono invece formare oggetto di agevolazione i costi
di collocamento relativi all’aumento di capitale, posto che la normativa
Europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall’attività di
intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle
azioni, non tra i costi di consulenza.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Detrazione del 19 per cento per i premi assicurativi relativi agli eventi calamitosi.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:52:39

POST 318

La legge
di Bilancio 2018, aggiungendo la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1 del TUIR, ha
previsto la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

La detraibilità è consentita per le polizze stipulate a partire dal 1 gennaio 2018 e le
stesse sono interamente esentate dalla imposta
sulle assicurazioni
(come previsto dal nuovo art. 11-bis dell’allegato C della tabella delle assicurazioni e dei
contratti vitalizi esenti da imposta
, aggiunto dalla legge di
Bilancio e annesso alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216).

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 36 per cento per prodotti plasmix.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:36:27

POST 317

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche
miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, la
legge di bilancio 2018 ha istituito in via definitiva un credito d’imposta
del 36 per cento a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con
materiali derivati da plastiche miste (plasmix)
, provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani
residui.

Il predetto credito è riconosciuto fino ad un importo
massimo annuale di Euro 20.000 per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020 e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Per questa
agevolazione lo Stato stanzia un importo complessivo di un milione di Euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Come
accade per analoghe agevolazioni, il credito in commento non concorre alla
formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini di quanto disposto
dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti
negativi.

Inoltre, tale credito d’imposta del 36 per cento è
utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d’imposta successivo
a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti definiti precedentemente.
Ai fini della sua fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2018: nuove scadenze fiscali.

NEWS Posted on Tue, January 09, 2018 14:46:04

POST 316

Negli oltre mille commi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 varata a fine dicembre scorso c’è spazio anche per la rimodulazione delle scadenze per l’invio dei dichiarativi.

In sintesi:

– il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di irap slitta al 31 ottobre 2018 (periodo di imposta 2017);

– il termine per la presentazione della dichiarazione ritenute sui redditi effettuate dai sostituti di imposta (mod.770) slitta al 31 ottobre 2018;

– il termine per le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del modello 770;

– il termine per la presentazione del modello 730, sia precompilato che ordinario, è fissato al 23 luglio (in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7). Inoltre, gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così distribuiti:

• 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6,

• 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6,

• 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7;

– il termine per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relativo al secondo trimestre, ovvero primo semestre, slitta al 30 settembre 2018.

Il termine generalizzato di scadenza a fine ottobre 2018 si è reso necessario per evitare “sovrapposizioni” di adempimenti di natura dichiarativa come appunto spesometro e dichiarazioni legate ai redditi fintanto che non entrerà in vigore definitivamente la fatturazione elettronica che a sua volta farà venir meno l’obbligo dell’invio telematico dello spesometro.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »