POST 324

Che la Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124) non fosse scritta bene ce ne eravamo accorti tutti. La conferma (ufficiale!) è arrivata con l’inusuale “grido d’aiuto” lanciato dal Ministero della salute al Consiglio di Stato in seguito alla moltitudine di richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini, federazioni di ordini professionali, enti del Servizio sanitario nazionale in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni.

L’incertezza riscontrata nel formulare le risposte, l’importanza delle questioni sollevate e probabilmente il timore che nei prossimi anni possa scaturirne un contenzioso dalle proporzioni spaventose, ha spinto il Capo dell’Ufficio legislativo ministeriale a formalizzare lo scorso 3 novembre una richiesta di parere al Consiglio di Stato, quale Organo di consulenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art.100 della Costituzione.

Il parere emanato a fine anno dalla Commissione speciale all’uopo costituita in seno al Consiglio di Stato, rispondendo ai diversi quesiti, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. Società di capitali:

Nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali. Ne discende che possono essere titolari di farmacia le Società a responsabilità limitata (Srl), le Società per azioni (Spa), le Società in accomandita per azioni (Sapa).

  1. Concorso straordinario, vincitori in forma associata:

I farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario possono costituire società di capitali e lo possono fare anche prima della scadenza del vincolo triennale. Tuttavia a tale società non possono partecipare, prima della conclusione dei tre anni, altri soggetti, che non siano gli stessi vincitori. Inoltre la società, dovendo rispettare il vincolo della gestione paritaria, non potrà essere una Sapa, che si caratterizza per le due diverse categorie di soci (accomandatari e accomandanti), ma potrà essere una Spa o, ancor meglio, una Srl a condizione però che lo Statuto presenti idonee disposizioni a tutela della gestione paritaria tra i soci per almeno il primo triennio.

  1. Soci non farmacisti:

Anche le società di persone e non solo le società di capitali possono avere nella propria compagine soci non farmacisti.

  1. Incompatibilità:
  1. Medici:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio di società titolare di farmacia, qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale.

  1. Titolari, gestori provvisori, direttori, collaboratori di farmacia:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, indipendentemente dal fatto che sia un “socio operativo”, un “socio di capitali”, un “socio persona fisica” o un “socio società”, chiunque sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

  1. Rapporto di lavoro:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, intendendo con questo non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma qualsiasi rapporto di lavoro (anche autonomo) che abbia carattere continuativo e la cui regolarità delle prestazioni sia tale da risultare assorbente.

  1. Tutte le farmacie:

Le incompatibilità previste dalla norma sono applicabili sia alle farmacie vinte con concorso ordinario sia a quelle vinte con concorso straordinario.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia