POST 318

La legge
di Bilancio 2018, aggiungendo la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1 del TUIR, ha
previsto la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

La detraibilità è consentita per le polizze stipulate a partire dal 1 gennaio 2018 e le
stesse sono interamente esentate dalla imposta
sulle assicurazioni
(come previsto dal nuovo art. 11-bis dell’allegato C della tabella delle assicurazioni e dei
contratti vitalizi esenti da imposta
, aggiunto dalla legge di
Bilancio e annesso alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216).

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso