POST 319



Al fine di promuovere un ambiente più favorevole agli
investimenti e alla capitalizzazione delle imprese, la legge di bilancio 2018
riconosce un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 dalle PMI che decidono di quotarsi in
Borsa.

L’agevolazione spetterà alle piccole e medie imprese (come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003)
fino ad un importo massimo nella misura di 500 mila Euro e sarà
riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla
quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di
uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico Europeo.

Per questa agevolazione lo Stato ha stanziato un importo
complessivo di 80 milioni di Euro nell’arco di un triennio e sarà destinato nel
limite complessivo di 20 milioni di Euro per il 2019 e di 30 milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Come accade per analoghe agevolazioni, il credito non
concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini
di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi
e dei componenti negativi.

In riferimento ai costi di consulenza oggetto
dell’agevolazione, sono ammessi tutti i costi sostenuti per il processo di
quotazione e ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare
la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto
il processo. In particolare, rientreranno nell’agevolazione le spese sostenute:

– per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo
e supporto nel processo di ammissione);

– per il nominated advisor (due
diligence
finanziaria e di business, redazione del documento di
ammissione);

– per la società di revisione (giudizio sul bilancio
aziendale e comfort letter);

– per gli advisor legali e fiscali;

– per le società di comunicazione finanziaria e investor
relations
, nonché le cosiddette listing fee da versare
alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Non possono invece formare oggetto di agevolazione i costi
di collocamento relativi all’aumento di capitale, posto che la normativa
Europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall’attività di
intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle
azioni, non tra i costi di consulenza.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso