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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova possibilità per rivalutare partecipazioni e terreni.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:24:50

POST 320

La Legge di Bilancio 2018 consente ancora una volta a persone fisiche, società semplici, enti
non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia di rivalutare (“affrancare”) il costo o valore di acquisto delle
partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti
alla data del 1 gennaio 2018.

L’aggiornamento al 1 gennaio 2018 del valore delle partecipazioni in società e dei
terreni detenuti dai privati (operazione che può esser molto conveniente
in previsione di una futura vendita) sarà possibile attraverso:

– la predisposizione entro il 30 giugno 2018 di una perizia
asseverata da parte di un professionista abilitato che determini il valore dei
predetti beni alla data del 1 gennaio 2018,

– il versamento di una imposta sostitutiva dell’8 per
cento
sul valore periziato,
imposta da versarsi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo)
sempre entro il 30 giugno 2018.

L’opportunità
di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere
valutata anche alla luce delle novità contenute nel Ddl di bilancio in materia
di tassazione del capital gain. Infatti, si ricorda che a partire dal 1 gennaio
2019 la tassazione del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni
qualificate detenute dalle persone fisiche sarà uniformata a quella prevista
per quelle non qualificate che attualmente scontano un’imposta sostitutiva del 26
per cento sull’ammontare della plusvalenza realizzata.

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 50 per cento per la quotazione delle PMI.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:14:12

POST 319



Al fine di promuovere un ambiente più favorevole agli
investimenti e alla capitalizzazione delle imprese, la legge di bilancio 2018
riconosce un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 dalle PMI che decidono di quotarsi in
Borsa.

L’agevolazione spetterà alle piccole e medie imprese (come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003)
fino ad un importo massimo nella misura di 500 mila Euro e sarà
riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla
quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di
uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico Europeo.

Per questa agevolazione lo Stato ha stanziato un importo
complessivo di 80 milioni di Euro nell’arco di un triennio e sarà destinato nel
limite complessivo di 20 milioni di Euro per il 2019 e di 30 milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Come accade per analoghe agevolazioni, il credito non
concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini
di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi
e dei componenti negativi.

In riferimento ai costi di consulenza oggetto
dell’agevolazione, sono ammessi tutti i costi sostenuti per il processo di
quotazione e ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare
la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto
il processo. In particolare, rientreranno nell’agevolazione le spese sostenute:

– per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo
e supporto nel processo di ammissione);

– per il nominated advisor (due
diligence
finanziaria e di business, redazione del documento di
ammissione);

– per la società di revisione (giudizio sul bilancio
aziendale e comfort letter);

– per gli advisor legali e fiscali;

– per le società di comunicazione finanziaria e investor
relations
, nonché le cosiddette listing fee da versare
alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Non possono invece formare oggetto di agevolazione i costi
di collocamento relativi all’aumento di capitale, posto che la normativa
Europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall’attività di
intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle
azioni, non tra i costi di consulenza.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso