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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Modifiche all’articolo 20 del TUR a portata “retroattiva” limitata.

NEWS Posted on Wed, December 26, 2018 13:50:04

POST 426

Come noto l’articolo 1 comma 87 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) è intervenuto modificando il contenuto della norma di cui all’articolo 20 del TUR (Testo unico dell’imposta di registro).

La disposizione novellata stabilisce che «l’imposta di registro deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione… sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.

Tuttavia sin dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2018, si è molto dibattuto su quale dovesse essere l’ambito temporale di applicazione del nuovo articolo 20 TUR ovvero se si potesse considerare norma interpretativa e conseguentemente “sanante” di eventuali contenziosi in atto con l’amministrazione finanziaria in relazione ad accertamenti vertenti su il dettato antecedente della norma.

Sul punto il MEF, con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00644 del 28 novembre 2018 in commissione Finanze alla Camera, ha ribadito che tale novella modificativa ha natura innovativa e non interpretativa e che, quindi, non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti il 1° gennaio 2018 continuano ad essere assoggettati a imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione della norma.

Detta interpretazione si allinea quindi ad un ormai affermato filone giurisprudenziale che poco spazio aveva lasciato ad interpretazioni più favorevoli ai contribuenti interessati.

Se da un lato quindi viene ribadita la sostanziale irretroattività della norma dall’altro con questa risposta il MEF ha precisato che le modifiche apportate all’articolo 20 del TUR trovano applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti. Questa conclusione appare comunque di indubbio vantaggio per i contribuenti in quanto le modifiche in commento troverebbero applicazione con riferimento non tanto alla data di registrazione dell’atto quanto alla data di avvio dell’attività accertatrice e di liquidazione dell’imposta da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Si ricorda infine che in maniera coordinata con le modifiche apportate all’articolo 20 è stato modificato anche l’articolo 53-bis del TUR che disciplina le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia nell’ambito delle attività di accertamento, richiamando espressamente la disciplina sull’abuso del diritto prescritta dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato, per i motivi anzidetti, mediante l’attività interpretativa di cui al novellato articolo 20 del T.U.R, tale vantaggio potrà essere valutato dal competente ufficio dell’Agenzia, in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1° gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

In altri termini, in sede di controllo degli atti, gli uffici potranno valutare la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche i fatti, gli atti e i contratti ad essi collegati, secondo la disciplina sull’abuso del diritto di cui al citato articolo 10-bis, nel rispetto delle regole procedimentali dalla stessa prevista.

Resta quindi inteso che le nuove disposizioni non esplicheranno effetti con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati in data antecedente al 1° gennaio 2018, ancorché non definitivi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Deducibilità TFM: ultime pronunce della giurisprudenza.

NEWS Posted on Wed, December 19, 2018 07:35:10

POST 425

Con l’ultima pronuncia
contenuta nella sentenza n. 5280/18 del 3 dicembre 2018 la Ctr della Lombardia
è tornata a prendere posizione sull’annoso tema della deducibilità degli
accantonamenti a TFM (Trattamento di Fine Mandato) riservati agli
amministratori di società.

Come già sostenuto dagli
stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 3749/16/2018 depositata lo
scorso 11 settembre 2018 (si veda sul tema anche post n. 397), è stato ribadito
che non vi sono nell’ordinamento
tributario norme specifiche che pongano un tetto massimo di deducibilità
dell’accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, che dispongano nel
senso che l’accantonamento di cui si discute debba essere limitato al valore
fisso convenzionale pari al numero di mensilità (13,5) a cui i lavoratori
subordinati hanno diritto.

La determinazione del quantum da destinare agli amministratori
resta infatti vincolato esclusivamente ad una scelta discrezionale operata
dall’assemblea dei soci (natura pattizia).

Tale assunto trova peraltro conferma anche nella risoluzione n. 124/E
del 13/10/2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate
, dove si afferma che
l’ammontare del TFM è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità
rispetto alla realtà economica dell’impresa.

Viene quindi confermata
l’erroneità delle contestazioni effettuate dagli Uffici nel presupposto che
l’accontamento non determinato sulla base di quanto previsto ai fini del TFR
violi il coordinato disposto delle norme contenute nei commi 1 e 4
dell’articolo 105 del TUIR.

Resta tuttavia, secondo i
giudici lombardi, la facoltà da parte
degli Uffici di poter in ogni caso contestare la congruità dell’ammontare
dell’accantonamento qualora lo stesso sia da ritenersi eccessivo o
sproporzionato in relazione alla realtà specifica dell’azienda.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Permuta di un “bene esistente” con un “bene futuro”.

NEWS Posted on Tue, December 18, 2018 06:51:17

POST 424

Con l’ordinanza n. 27058/2017
la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della disciplina
fiscale dell’operazione che vede la permuta di un bene esistente, nella specie
il terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, con un bene futuro,
normalmente un’immobile facente parte dell’edificio realizzato dall’impresa
edile che ha acquistato il terreno.

La Corte, in particolare,
ha approfondito la questione relativa al momento in cui si realizza la
plusvalenza imponibile per la persona fisica derivante dalla dazione in permuta
del terreno edificabile
.

La Corte, confermando
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che la plusvalenza
deve ritenersi realizzata dal cedente nel momento in cui il corrispettivo per
la cessione del terreno, che è rappresentato dalla proprietà del realizzando
immobile, viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente e cioè al momento
del trasferimento della proprietà della costruzione realizzata sul terreno

non essendo a tal fine sufficiente la mera emissione dell’atto di
identificazione catastale della costruzione realizzata sul terreno.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Incentivi all’assunzione di donne: i settori e le professioni con disparità di genere validi per il 2019.

NEWS Posted on Sat, December 15, 2018 10:51:34


POST 423

La
riforma Fornero ha introdotto dal 1 Gennaio 2013, a favore dei datori di lavoro,
un incentivo sotto forma di una riduzione pari al 50% della contribuzione dovuta (per un periodo massimo di 18
mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine)
per le assunzioni di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno:

  • 24 mesi ovunque residenti, ovvero
  • 6 mesi e residenti nelle: – regioni
    ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione
    europea oppure in aree annualmente
    individuate con decreto ministeriale.

Si
tratta di lavoratrici occupate in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato interessato.

In attuazione delle suddette
disposizioni, il Decreto del 28.11.2018
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha individuato,
su elaborazioni effettuate dall’ISTAT con riferimento alla media annua del
2017, i settori e le professioni
(nel settore privato) caratterizzati da
un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% per i quali trovano
applicazione per il 2019 gli incentivi all’assunzione.

Per fruire dell’incentivo,
i datori di lavoro interessanti, sono tenuti ad inoltrare apposita
comunicazione all’INPS mediante modulo di istanza on-line “92-2012” disponibile
all’interno del “Cassetto previdenziale
aziende ed aziende agricole”.

Monica Rubini
Consulente del Lavoro – Studio Ram – Padova Vicenza



INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’: nuovo strumento in sostituzione degli studi di settore.

NEWS Posted on Wed, December 12, 2018 06:39:36

POST 422

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente
pubblicato le prime bozze per l’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2018.

Lo strumento, che dovrebbe definitivamente
mandare in soffitta gli studi di settore, prevede l’assegnazione al
contribuente un indice di affidabilità, in una scala di valori da 1 a 10.

Con l’analisi dei dati l’Agenzia delle
Entrate darà una valutazione quale misura del grado di rischiosità fiscale del
soggetto e non più un livello di ricavi di congruità come veniva fatto con gli
studi di settore.

Si
tratterà di una sorta di “pagella fiscale”. Ai “più affidabili” verranno
riconosciuti dei vantaggi, quali la riduzione dei termini di accertamento o
l’esonero entro certi limiti per l’apposizione del visto di conformità nella
compensazione dei crediti fiscali.

Ad
oggi, però, la definizione del sistema premiale non è ancora stata resa nota
dall’Agenzia delle Entrate.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Somme erogate dal socio alla società: finanziamento soci o versamento in conto capitale?

NEWS Posted on Wed, December 05, 2018 06:37:28

POST 421

Con la recente ordinanza
n. 20978 del 23 agosto 2018 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul
tema della qualificazione delle somme erogate dai soci alle società da loro
partecipate.

Tali somme posso infatti
essere erogate a titolo di mutuo (cd. “finanziamento soci”), con il conseguente
obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata
scadenza, oppure di versamento, destinato a essere iscritto non tra i debiti,
ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” senza fare insorgere in
capo al socio alcun diritto alla restituzione.

La Corte ha chiarito che
la “qualificazione nell’uno o nell’altro
senso della dazione della somma dipende dall’esame della volontà negoziale
delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in
restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in
concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli
interessi che vi sono sottesi
”.

Nel caso in esame,
applicando i suddetti principi, i giudici hanno qualificato quale versamento
l’apporto patrimoniale di denaro effettuato dal socio in un momento in cui la
società versava in una situazione di tensione finanziaria e, conseguentemente,
hanno rigetto la domanda restitutoria avanzata dal socio.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



FATTURAZIONE ELETTRONICA: nuovi casi di esonero.

NEWS Posted on Wed, November 28, 2018 19:40:34

POST 420

La Commissione Finanze al Senato ha approvato
un emendamento al Decreto Fiscale 119/2018 con il quale è previsto l’esonero
dalla fatturazione elettronica per i soggetti già tenuti all’invio dei dati al
Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata.

Con tale emendamento il Governo intende risolvere
il problema sollevato dal Garante delle privacy in ordine alla protezione dei
dati sensibili, evitando anche una inutile duplicazione di adempimenti.

La nuova previsione riguarda un’ampia platea
di operatori, quali farmacie, medici,
poliambulatori e altre strutture sanitarie, odontoiatri, psicologi,
ecc.

È il caso di precisare che l’esclusione opera
solamente per le operazioni attive
che verranno tramesse al sistema TS nell’anno
2019
. Rimangono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, pertanto,
le operazioni effettuate dai suddetti operatori nei confronti di soggetti
titolari di partita IVA.

Nulla cambia in merito all’obbligatorietà
della fatturazione elettronica per il ciclo passivo.

Altri
soggetti esonerati sono le associazioni
sportive senza scopo di lucro
affiliate alle federazioni sportive nazionali
o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive
dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale Iva e imposte dirette
di cui alla Legge 398/1991.

Tale
esclusione opera per le associazioni che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65 mila.

Per
le associazioni che hanno conseguito proventi da attività commerciali superiori
a € 65 mila è previsto che il committente o cessionario soggetto passivo di
imposta emetta la fattura elettronica per loro conto.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Comunicazione Enea obbligatoria anche per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

NEWS Posted on Tue, November 27, 2018 08:56:04

POST 419

Sono state rese
note le modalità operative per trasmettere all’Enea i dati relativi agli
interventi di recupero edilizio.

L’obbligo era
stato introdotto dalla legge di bilancio dello scorso anno, ma non erano mai
stati forniti gli strumenti e le modalità operative per inviare i dati.

Segnaliamo che
devono essere comunicati solo i dati relativi agli interventi edilizi e
tecnologici che comportano anche risparmio energetico e/o l’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali
perviste per il recupero del patrimonio edilizio.

La trasmissione
avviene esclusivamente per via telematica collegandosi al sito internet http://ristrutturazioni2018.enea.it. La compilazione
e la trasmissione dei dati può essere fatta dallo stesso contribuente e non è
richiesto l’intervento di un tecnico abilitato.

Per quanto
riguarda le scadenze della comunicazione, la trasmissione dei dati dovrà
avvenire, in via generale, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data
di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di
fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o
da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21
novembre 2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal
21 novembre 2018. La scadenza è pertanto prevista per il 19 febbraio 2019.

Nel sito
internet sopra citato è disponibile una “Guida rapida alla trasmissione” che
riporta tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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