POST 425

Con l’ultima pronuncia
contenuta nella sentenza n. 5280/18 del 3 dicembre 2018 la Ctr della Lombardia
è tornata a prendere posizione sull’annoso tema della deducibilità degli
accantonamenti a TFM (Trattamento di Fine Mandato) riservati agli
amministratori di società.

Come già sostenuto dagli
stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 3749/16/2018 depositata lo
scorso 11 settembre 2018 (si veda sul tema anche post n. 397), è stato ribadito
che non vi sono nell’ordinamento
tributario norme specifiche che pongano un tetto massimo di deducibilità
dell’accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, che dispongano nel
senso che l’accantonamento di cui si discute debba essere limitato al valore
fisso convenzionale pari al numero di mensilità (13,5) a cui i lavoratori
subordinati hanno diritto.

La determinazione del quantum da destinare agli amministratori
resta infatti vincolato esclusivamente ad una scelta discrezionale operata
dall’assemblea dei soci (natura pattizia).

Tale assunto trova peraltro conferma anche nella risoluzione n. 124/E
del 13/10/2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate
, dove si afferma che
l’ammontare del TFM è determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità
rispetto alla realtà economica dell’impresa.

Viene quindi confermata
l’erroneità delle contestazioni effettuate dagli Uffici nel presupposto che
l’accontamento non determinato sulla base di quanto previsto ai fini del TFR
violi il coordinato disposto delle norme contenute nei commi 1 e 4
dell’articolo 105 del TUIR.

Resta tuttavia, secondo i
giudici lombardi, la facoltà da parte
degli Uffici di poter in ogni caso contestare la congruità dell’ammontare
dell’accantonamento qualora lo stesso sia da ritenersi eccessivo o
sproporzionato in relazione alla realtà specifica dell’azienda.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso