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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Crescita: guida alle misure per il rilancio delle imprese.

NEWS Posted on Sun, May 26, 2019 10:33:18


POST 490

Con la pubblicazione del Decreto Crescita sono state introdotte nuove misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane, con particolare attenzione verso il processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello del “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Di seguito i nuovi incentivi nel dettaglio.

Reintroduzione del superammortamento

Dopo essere stato tagliato dalla Legge di Bilancio 2019, il superammortamento ritorna con una maggiorazione sulle quote di ammortamento pari al 130% per gli investimenti in beni strumentali sostenuti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Crescita prevedono l’utilizzo del superammortamento per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti essere accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Potenziamento della Nuova Sabatini

Il Decreto prevede novità anche per gli incentivi destinati ad agevolare l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, infatti, la Legge Sabatini viene potenziata estendendo a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile per ciascuna impresa, a differenza del limite di 2 milioni di euro precedentemente fissato. Le modifiche all’incentivo prevedono anche l’estensione della misura anche al finanziamento delle PMI impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale. I finanziamenti sono concessi a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo previsto è in conto impianti rapportato agli interessi calcolati a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese.Inoltre, per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro il contributo viene erogato in un’unica soluzione e non più in sei rate.

Proroga del Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Il credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo è stato prorogato fino al 2023. L’incentivo prevede, per le imprese che investono fino ad un massimo 20 milioni di euro per le attività di Ricerca & Sviluppo, un credito d’imposta pari al 25% delle spese ammissibili calcolato sulla quota incrementale di spesa rispetto alla media dei costi sostenuti nel triennio 2012-2013-2014. La spesa incrementale a partire dal 2021 dovrà essere calcolata prendendo come riferimento la media degli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo implementati nei tre periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2019.

Bando per attività di Ricerca & Sviluppo nell’ambito dell’economia circolare

L’agevolazione mira, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in relazione al tempo e alle risorse impiegate e meno impattanti per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un’economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Con la pubblicazione di un apposito bando, verranno agevolati i progetti di Ricerca & Sviluppo con un importo compreso tra 500.000 e 2 milioni di euro per modernizzare il comparto industriale, apportando in questa maniera benefìci sia all’economia che all’ambiente.

L’agevolazione consiste in un mix di strumenti finanziari articolato come segue:

– Finanziamento agevolato per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

– Contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese.

Al finanziamento agevolato dovrà essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall’impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) saranno poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell’ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Bando Digital Transformation

Il bando è finalizzato ad attuare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese. Possono dunque accedere al contributo le PMI operanti nel settore manifatturiero o dei servizi, con almeno due bilanci depositati ed un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 500.000 euro. Saranno finanziati progetti di trasformazione tecnologia e digitale, con un importo minimo di 200.000 euro, diretti all‘implementazione di tecnologie 4.0, quali: advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. Il contributo concesso sarà pari al 50% dei costi ammissibili. Per il biennio 2019/2020 sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L’incentivo supporta le imprese italiane nella diffusione del proprio business nei mercati internazionali. Il credito d’imposta in oggetto è rivolto a tutte le imprese esistenti dal 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un limite massimo di 60.000 €. Le spese ammissibili comprendono: affitti di stand, allestimenti di fiere ed eventi,attività promozionali, comunicazione del brand e dei prodotti,realizzazione di unità produttive in paesi esteri, produzione e vendita di prodotti nei mercati internazionali.Entro il 29 giugno 2019, mediante apposito decreto attuativo, ilMinistero dello Sviluppo Economico provvederà ad attivare la misura.

Modifiche alle procedure del Patent box

Il Patent box consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e tutto ciò che riguarda i processi, formule ed esperienze acquisite che possono essere giuridicamente tutelabili. Secondo l’articolo 4 del Decreto Crescita, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito d’impresa potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate. I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Introduzione di incentivi per la tutela del Made in Italy

In ottica di salvaguardia del Made in Italy,il Decreto Crescita introduce un apposito registro per la tutela dei marchi storici e un’agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano all’estero per tutelarne l’originalità dei prodotti italiani vittime del fenomeno di “Italian Sounding”.Il nuovo incentivo consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di imitazioni, entro un importo massimo annuale per beneficiario di 30.000 euro. Infine, sempre in tema incentivi a favore dell’internazionalizzazione, è stata introdotta l’estensione del Fondo Internazionalizzazione ai Paesi dell’Unione europea e la riprogrammazione dei bandi per le proprietà̀ intellettuale a sostegno di brevetti, marchi e disegni.

Voucher 3I “Investire in innovazione”

L’incentivo, a favore delle startup innovative, prevede un sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021. Il voucher finanzia le spese di brevettazione di un’invenzione, di consulenza per ricerca sulla brevettabilità e le ricerche di anteriorità, la stesura della domanda di brevetto, il deposito presso l’ufficio italiano marchi e brevetti e l’estensione all’estero della domanda nazionale. L’intensità dl beneficio e la definizione delle modalità attuative è demandata ad un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

A cura di Villani & Partners



Modifiche al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

NEWS Posted on Wed, May 15, 2019 09:50:33

POST 489

Il Decreto Crescita (art. 36 del D.L. 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) istituito con la Legge di Bilancio 2019 per rimborsare i risparmiatori “truffati dalle Banche”.

La principale modifica apportata comporta l’istituzione di un cd. “doppio binario” per i rimborsi e, segnatamente, (i) una procedura semplificata pressoché automatica a cui potranno accedere solamente i risparmiatori in possesso di determinati requisiti (ii) ed una procedura avanti ad una apposita commissione tecnica a cui dovranno accedere quei risparmiatori che non possiedano tali requisiti e che dovranno dimostrare di essere stati truffati.

Potranno accedere alla procedura di rimborso automatico i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali in possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, o il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore alla data del 31.12.2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui si chiede il rimborso, di valore inferiore a Euro 100.000 (soglia che potrà essere elevata fino ad Euro 200.000 previo assenso della Commissione europea);

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a Euro 35.000 nell’anno 2018.

Fermo quanto sopra si resta in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi che dovranno fare luce sulle modalità del rimborso.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Acquisto di immobile per demolire e ricostruire: imposte ridotte per l’impresa acquirente.

NEWS Posted on Tue, May 14, 2019 12:46:58

POST 488

Il Decreto Crescita (art. 7 del D.L. 34/2019) ha introdotto una nuova misura volta ad incentivare ulteriormente la valorizzazione edilizia riducendo il consumo di terreno.

La nuova norma prevede infatti, in caso di acquisto da parte di un soggetto imprenditore di un fabbricato, fuori campo Iva o in esenzione Iva, destinato a demolizione al fine della ricostruzione, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, in luogo dell’imposta ordinaria pari al 9% del prezzo d’acquisto, e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 400,00.

L’agevolazione opera a condizione che:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia ad oggetto un intero fabbricato (di qualsiasi natura esso sia: residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola);

c) il soggetto acquirente entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda alla demolizione dell’edificio, alla ricostruzione di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente e alla sua integrale vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata in “chiave antisismica”;

e) il nuovo edificio sia classificato in cuna delle classi energetiche “A” e “B”.

L’agevolazione non trova invece applicazione nell’ipotesi di acquisto di un intero fabbricato che non venga poi demolito, ma solamente ristrutturato anche se in modo radicale.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Regime forfettario e nuove cause ostative: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Sun, May 12, 2019 20:47:08

POST 487

Con la circolare n. 9/E dello scorso 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fornire maggiori indicazioni circa le modalità di applicazione del regime agevolato cd.forfettario alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 e chiarire così alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione delle stesse.

Si ricorda infatti che le modifiche introdotte dall’articolo 1 commi da 9 a 11 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) hanno ampliato l’ambito di applicazione del cd. regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, elevata a 65 mila euro. Sono poi stati abrogati i limiti relativi ai beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).

Con riferimento invece alle cause ostative all’applicazione dal regime agevolato la Legge di bilancio 2019 ha modificato quanto previsto alle previgenti lettere d) e dbis) del comma 57 dell’articolo 1 Legge 190/2014.

La partecipazione di controllo in s.r.l.

Quanto alla nuova formulazione della lettera d) questa ha confermato quanto previsto nella precedente versione ovvero che non possono avvalersi del regime forfettario coloro i quali detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari mentre l’elemento di novità apportato consiste nel vietare l’applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con riferimento quindi alla partecipazione in società a responsabilità limitata e all’associazione in partecipazione perché operi la causa ostativa è necessario che siano contemporaneamente presenti il requisito del controllo (diretto o indiretto) da parte del contribuente e che l’attività esercitata dalla srl o dall’associazione in partecipazione sia riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime agevolato.

La novellata causa di esclusione ha quindi fin da subito generato profondi dubbi interpretativi in relazione a cosa dovesse intendersi per:

§ controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata;

§ riferibilità diretta o indiretta all’attività svolta dall’esercente attività di impresa, arti e professioni.

Quanto al primo punto la circolare interviene specificando che “per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre rifarsi all’articolo 2359, primo e secondo comma codice civile” pertanto il controllo diretto si avrà quando:

a. il contribuente detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;

b. il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c. il contribuente detiene un controllo dominante sulla società in forza di particolari vincoli contrattuali.

Il requisito del controllo indiretto invece risulterà soddisfatto ogni qualvolta verranno integrate le condizioni di cui ai precedenti punti a e b computando anche i voti spettanti a società controllate dal contribuente ovvero a società fiduciarie ovvero al coniuge o a partenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Con riferimento invece al secondo punto la circolare in commento ha precisato che per attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti e professioni occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

Assumeranno quindi esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Si precisa che con riferimento alla presente causa ostativa la stessa assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società partecipata.

Tuttavia la circolare lascia aperto un periodo transitorio secondo cui qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.

Attività svolta verso datori o ex datori di lavoro

La lettera d-bis)d el comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 è invece stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime agevolato quelli esercenti attività di impresa arti o professioni che svolgono la propria attività prevalentemente verso datori di lavoro ovvero soggetti con cui sono intercorsi datori di lavoro nei due periodi di imposta precedenti a quello di inizio dell’attività ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili.

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha quindi specificato che il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero verso soggetti a questi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento del totale.

Quanto invece alla locuzione “datori di lavoro” viene precisato come la lettera d-bis) ricomprenda nel suo ambito di applicazione soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Relativamente ai redditi di cui all’articolo 50 del TUIR viene tuttavia precisato che non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori di reddito di cui allo stesso articolo 50 comma 1 lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) e d e) del TUIR.

Con riferimento alle categorie di cui alla lettera cbis)viene invece precisato che la causa ostativa non si applica ai revisori e ai sindaci ma si applica invece agli amministratori e collaboratori.

La locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro riguarda invece i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Infine con la modifica apportata al testo normativo dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, è stato precisato che la causa ostativa non si applica nei confronti di quei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributi Enpaf ridotti per i farmacisti in pensione.

NEWS Posted on Mon, April 22, 2019 11:34:57

POST 486

Il nuovo Regolamento di Previdenza della Fondazione Enpaf, che recepisce le modifiche approvate con le Note del Ministero del Lavoro n.36/0005378/13.07 dell’11 aprile 2019, reca un’interessante agevolazione a favore di quei molti farmacisti che si trovano nella duplice condizione di essere contemporaneamente:
– pensionati Enpaf;
– titolari o soci di farmacia o comunque ancora percipienti redditi derivanti dall’esercizio della professione di farmacista (quali per esempio libero-professionisti, collaboratori di impresa familiare, associati in partecipazione, ecc.).

Questi farmacisti-pensionati, da sempre obbligati al versamento in misura intera dei contributi Enpaf annuali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 avranno infatti la possibilità, ai sensi del nuovo art. 21-bis del citato Regolamento, di versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%, previa presentazione entro il 30 settembre di apposita domanda di riduzione.

La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione della riduzione può essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente: www.enpaf.it.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare a partire dal 1 aprile 2019.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:47:38

POST 485

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni per le nuove modalità di presentazione delle richieste di assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1 aprile 2019.

Per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo le domande dovranno essere inoltrate telematicamente direttamente all’INPSe non saranno più raccolte in modalità cartacea dal datore di lavoro.

La domanda di ANF dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS mediante uno dei seguenti canali:

  • Direttamente dal richiedente tramite la sezione dedicata all’interno del sito www.inps.it, per coloro che siano in possesso del PIN dispositivo per l’accesso alla piattaforma. Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Tramite i Patronati e intermediari dell’Istituto, anche per gli utenti non in possesso di PIN.

A seguito della richiesta l’ente individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata oppure tramite gli intermediari che hanno presentato la richiesta. Saranno inviati al richiedente solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La procedura telematica è prevista anche per le richieste di variazione delle condizioni di spettanza (es. nascita di figli) durante il periodo di validità di una domanda precedentemente presentata.

A seguito delle richieste di autorizzazione all’inserimento di familiari nel nucleo familiare (mod. ANF42), per le quali è già in vigore l’inoltro telematico (es. in caso di separazione/divorzio dei genitori), non verranno più inviati ai richiedenti i provvedimenti di accoglimento (mod. ANF43), ma l’istituto provvederà automaticamente all’istruttoria della domanda di ANF rendendo disponibile la consultazione degli importi riconosciuti con le modalità sopra indicate. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto. Pertanto il dipendente dovrà presentare domanda telematica, entro il limite prescrizionale di cinque anni, con le modalità sopra indicate, oltre alla possibilità di contattare il Contact Center telefonico, se in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione anche del datore di lavoro, che potrà prenderne visione tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà successivamente calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si consiglia quindi di avvisare i dipendenti che non intendano presentare le domande autonomamente, affinché, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite i CAF/Patronati, richiedano anche l’invio della domanda di ANF con decorrenza della nuova annualità dal 1 luglio 2019.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:43:10

POST 484

La Farmacia italiana sta vivendo da alcuni anni un processo di profonda trasformazione. La piccola farmacia tradizionale, molto professionalizzata, costruita sulla ricetta e preservata da una rigorosa regolamentazione del Settore, è ormai un lontano ricordo. Da un lato, le liberalizzazioni introdotte da Bersani, da Monti e dalla recente Legge sulla concorrenza di Renzi e Gentiloni; dall’altro, la progressiva genericazione del mercato del farmaco, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dell’e-commerce, hanno trasformato la farmacia in un negozio “non-ben-definito” e con una forte connotazione commerciale.

In realtà, ancora nel 2009 si era teorizzato un modello di “Farmacia professionale”, in cui il farmacista avrebbe riacquistato un ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso l’erogazione di importanti servizi a favore della popolazione e a supporto o addirittura in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n.69/2009, il D.Lgs n.153/2009 e i successivi Decreti Ministeriali attuativi avevano infatti sancito la possibilità per le farmacie di svolgere:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: quali i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; i test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; i test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; i test ovulazione, gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; i test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  2. servizi di secondo livello: rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prevedendo l’inserimento in farmacia di defibrillatori semiautomatici e l’utilizzo di dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto – spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; ma anche l’utilizzo di dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi in tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  3. servizi professionali resi da operatori socio-sanitari: per l’effettuazione (a domicilio o presso i locali della farmacia) di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come per esempio quelle di infermieri e fisioterapisti.

La “Farmacia dei servizi”, secondo le intenzioni della norma, doveva quindi essere una “Farmacia evoluta e professionalizzata”, in grado di svolgere un fondamentale ruolo di presidio sanitario del territorio.

Si ritiene infatti che l’assistenza continuativa, resa possibile dalla professionalità, dall’organizzazione imprenditoriale e dalla capillarità del servizio farmaceutico territoriale, possa favorire la prevenzione, l’aderenza terapeutica, il controllo delle cronicità e la deospedalizzazione con indubbio vantaggio non solo dei clienti-pazienti, ma anche della spesa sanitaria dello Stato.

Tuttavia, malgrado le meritevoli intenzioni del legislatore, la “Farmacia dei servizi” si è finora principalmente sostenuta sulle spalle (già molto provate!) delle farmacie che in questi anni, pur di soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno fatto diversi investimenti e avuto molti costi, a fronte di ricavi spesso contenuti o addirittura assenti. Lo Stato non ha fatto la sua parte, lasciando da sole le farmacie, con l’inevitabile conseguenza che la “Farmacia dei servizi” nel nostro Paese non è mai pienamente decollata.

Una svolta positiva, in questo difficile contesto, è però rappresentata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, meglio nota come Legge di bilancio 2018, che all’art. 1, commi da 403 a 406, ha previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo della Legge è verificare in che modo e in quale misura la Sanità pubblica sia avvantaggiata dal sostenere i costi per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie al fine quindi di favorirne lo sviluppo.

La sperimentazione, iniziata nel 2018 nelle Regioni di Piemonte, Lazio e Puglia, continuerà quest’anno in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, per terminare il prossimo anno in Veneto, Umbria e Campania.

Lo scorso 21 marzo si è insediato il Gruppo di lavoro ministeriale che dovrà entro quattro mesi individuare quali tra i servizi previsti dal D.Lgs. n.153/2009 e dai successivi decreti attuativi, saranno testati secondo i budget di spesa stabiliti Regione per Regione. Sebbene gli importi stanziati non siano elevati, è un segnale politico molto importante: la Farmacia e la “Farmacia dei servizi” meritano attenzione e sostegno! Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Registrazione contratti di locazione: nuovo modello RLI dal 19 maggio 2019.

NEWS Posted on Wed, March 20, 2019 18:47:52


POST 483

Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019) a decorrere dal 19 maggio 2019 entrerà in vigore l’utilizzo di un nuovo modello RLI per la registrazione telematica dei contratti di locazione e sino alla data del 18 maggio 2019 sarà possibile utilizzare sia il vecchio sia il nuovo modello.

Il nuovo modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La principale novità presente nel modello è legata alla nuova opzione per la cedolare secca al 21% relativa alla locazione di unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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