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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tax subsidy scheme for foreign pensioners who transfer their residence to Italy: the provision issued by the Inland Revenue.

NEWS Posted on Mon, June 17, 2019 13:43:25

POST 506

Article 1, paragraphs 273 and 274 of the 2019 Budget Law, introduced article 24 ter of the Income Tax Code (TUIR) which regulates a new optional regime for natural persons receiving a pension income, who transfer their residence to Italy, pursuant to Article 2, paragraph 2 of the Income Tax Reform, in any of the boroughs of the regions of Sicily, Calabria, Sardinia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise and Puglia with a maximum population of 20,000 inhabitants.

These subjects are in fact allowed to opt into the subsidy scheme for the application of a 7% substitute tax applicable to all categories of income, received from a foreign source or produced abroad.

In order to apply the aforementioned tax subsidy, the law foresees that the scheme:

§ can be opted into by natural persons who have not been fiscally resident in Italy in the five tax periods prior to that in which the subsidy scheme becomes effective, and who transfer their residence from Countries with which administrative cooperation agreements are in force;

§ is opted into on the tax return form relating to the tax year in which their residence is transferred to Italy and becomes effective from that tax year onwards;

§ is valid for the first five tax years following the year in which it becomes effective.

It should also be noted that, pursuant to the provisions of article 1, paragraph 274 of the 2019 Budget Law, pensioners who opt into this scheme are not required to complete Section RW of the Italian Tax Return Form concerning the reporting obligations of assets held outside Italy (so-called tax monitoring) and are exempt from Ivie and Ivafe tax.

With provision no. 167878/29019 of 31 May 2019, the Inland Revenue intervened by defining the methods used to opt into and opt out of this subsidy scheme, the cessation of the effects and the payment methods of the substitute tax as well as the information source to identify the Boroughs with the characteristics foreseen by article 24-ter, paragraph 1, of the Income Tax Code (TUIR).

How to opt into the scheme

The scheme can be opted into from the 2019 tax year and is concluded with the indication of the same in the tax return form referring to the tax period in which the subject transferred his/her residence in Italy pursuant to article 2, paragraph 2 of the Income Tax Code.

The tax payer shall therefore declare to be eligible to opt into the subsidy scheme in the Tax Return form, pursuant to Article 24ter of the Income Tax Code, and also indicate:

– the States or foreign territories for which the tax payer intends to opt out of the substitute tax scheme(under paragraph 8 article 24-ter of the Income Tax Code);

– the State of residence of the foreign entity paying the pension income referred to in Article 49, paragraph 2, letter a, of the Income Tax Code;

the amount of foreign income subject to the substitute tax.

The faculty to opt out of the substitute tax scheme with reference to the income produced in one or more States or foreign territories, may also be exercised in the tax return forms relating to the tax years subsequent to that in which the opt in was exercised.

As regards the identification of the population residing in the Borough in Southern Italy to which the residence is transferred, the Provision clarified how to refer, in order to ensure compliance with the condition of establishing one’s residence in a borough with a low population, to the data resulting from the “Annual Borough Population Census” published on the website of the National Statistics Institute (ISTAT) relative to January 1st of the year prior to the first year of validity of the scheme.

This data will then be relevant for each of the scheme validity periods provided that the tax payer does not transfer his or her residence to another Italian borough.

Termination of the effects, opting out of the scheme and expiry date

The scheme is valid for the entire duration of the five tax periods subsequent to the one in which the opt in was exercised, unless a termination of the effects, opting out of the scheme or expiry of the scheme occurs.

The subsidising effects of the scheme terminate at the end of the ordinary period envisaged or may:

be opted out of by the same tax payer in one of the periods subsequent to the one in which the opt in was exercised;

expire if:

o the requirements envisaged by the law are no longer met;

o there is omitted or partial payment of the taxes due;

o if the residence is moved to an Italian borough other than those “subsidised” or abroad.

The opt out and the expiry of the scheme preclude the possibility of opting in again.

Tax payment

As regards the payment of the substitute tax, the Provision clarifies how the same shall be paid in a single instalment within the income tax payment deadline.

Alberto Simonetti
Chartered Accountant – Studio EPICA Treviso



Corte di Giustizia UE: recenti orientamenti in tema di Beneficiario effettivo.

NEWS Posted on Sat, June 15, 2019 08:49:08

POST 505

Con alcune recenti ed importanti sentenze (cause riunite C-116/16 e C- 117/16, riferite all’applicazione della direttiva comunitaria sui dividendi “madre-figlia”, e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, riguardanti il trattamento fiscale della direttiva “interessi-canoni”) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha formulato interessanti considerazioni relativamente alla definizione antielusiva di “Beneficiario effettivo”.

Nello specifico i giudici unionali hanno ribadito come le esenzioni fiscali previste dalle normative comunitarie siano riservate ai soli “beneficiari effettivi” e delle stesse non possono quindi giovarsi fraudolentemente e abusivamente soggetti “artatamente” interposti.

Per determinare la pratica abusiva la Corte sottolinea come la stessa debba connaturarsi di circostanze oggettive per le quali risulti, nonostante il rispetto formale delle previsioni normative, che l’obiettivo principale della norma agevolativa non sia stato conseguito, oltreché di un elemento soggettivo consistente nella volontà di creare appositamente una struttura artificiosa volta esclusivamente a creare le condizioni per l’ottenimento della sola agevolazione fiscale comunitaria.

Costituiscono quindi, a titolo di esempio, indicatori della natura abusiva dello sfruttamento delle agevolazioni previste dalla norma comunitaria in materia di dividendi e interessi e canoni:

il trasferimento dei proventi percepiti ad un soggetto terzo, integralmente o quasi, entro un lasso di tempo molto breve;

– il fatto che la società interposta realizzi un utile imponibile insignificante;

– il fatto che l’unica attività della società interposta sia quella di percepire i proventi e di ritrasferirli a terzi (questione da valutare in base al bilancio, ai costi effettivamente sostenuti, al personale impiegato, alla disponibilità di locali e attrezzature ecc.).

In entrambi i casi (interessi e dividendi), sono le Amministrazioni fiscali a dover dimostrare la sussistenza di pratiche abusive. Tuttavia, le Amministrazioni fiscali potranno negare le agevolazioni dimostrando tutti gli elementi costitutivi delle pratiche abusive volte solo al conseguimento dell’indebito vantaggio fiscale pur non avendo l’obbligo di individuare i beneficiari “finali”. Queste infatti dovranno esclusivamente accertare che il preteso beneficiario altro non è che un soggetto interposto la cui unica finalità è quella di portare al gruppo vantaggi fiscali altrimenti indebiti.

In altre parole con queste pronunce la Corte di Giustizia UE ha precisato come debba considerarsi“Beneficiario effettivo”esclusivamente il soggetto che percepisce i redditi essendone il titolare giuridico e potendone disporre pienamente senza avere alcun obbligo di immediata retrocessione verso altri soggetti ad esso collegati, per i quali le agevolazioni in questione non avrebbero potuto essere applicate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Agevolazioni fiscali per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Fri, June 14, 2019 05:31:39

POST 504

La Legge di Bilancio 2019, al suo articolo 1 commi 273 e 274, ha introdotto l’articolo 24 ter del TUIR il quale regola un nuovo regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR, in uno dei comuni delle regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

A tali soggetti è infatti consentito optare per l’applicazione di una imposta sostituiva con aliquota al 7% per tutti i redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

Per poter applicare la predetta agevolazione la norma prevede che l’opzione:

§ può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

§ è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta;

§ è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 274 della Legge di Bilancio 2019, i pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo agli obblighi di segnalazione delle attività detenute fuori dall’Italia (cd. monitoraggio fiscale) e sono esenti dall’Ivie e dall’Ivafe.

Con il provvedimento n. 167878/29019 del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione è esercitabile dal periodo di imposta 2019 e la stessa si perfeziona con l’indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta nel quale il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà quindi segnalare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa di cui all’articolo 24ter del TUIR ed inoltre indicare:

– gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva(ex comma 8 articolo 24-ter del TUIR);

– lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;

l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Per quanto concerne l’individuazione del della popolazione residente nel Comune del Mezzogiorno in cui viene trasferita la residenza, il Provvedimento ha chiarito come si dovrà fare riferimento, al fine di vedere rispettata la condizione di stabilire la residenza in un comune a bassa densità abitativa, al dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Tale dato avrà poi rilevanza per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza

L’opzione ha validità per tutta la durata del regime ovvero per i cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti agevolativi del regime cessano al termine del periodo ordinario previsto oppure possono:

essere revocati dallo stesso contribuente in uno dei periodi successivi a quello in cui è stata esercitata l’opzione per il regime;

decadere qualora:

o vengano meno i requisiti previsti dalla norma;

o vi sia un omesso o parziale versamento delle imposte dovute;

o qualora la residenza sia spostata in un comune italiano diverso da quelli “agevolati” o all’estero.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell’imposta

Con riferimento al versamento dell’imposta sostituiva il Provvedimento chiarisce come la stessa debba essere versata in un’unica soluzione entro la data per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Veneto: pubblicato il bando per investimenti in macchinari, impianti e hardware dedicato alle imprese manifatturiere.

NEWS Posted on Wed, June 12, 2019 06:10:19

POST 503

La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un nuovo bando, dedicato alle imprese del settore manifatturiero, finalizzato ad agevolare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per la produzione digitale. L’intervento intende sostenere l’innovazione di prodotto e di processo e l’ammodernamento di macchinari ed impianti. La dotazione finanziaria è pari a 16 milioni di euro.

Le spese ammissibili, da sostenersi a partire dal 9 luglio 2019 ed entro maggio 2021, sono le seguenti:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale nuovi (compresa l’installazione e il software collegato);

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, funzionali alla realizzazione del progetto proposto nel limite massimo del 50% delle spese di cui al punto a) ed entro il limite di 100.000 euro;

c) consulenze specialistiche (nel limite massimo del 20% delle spese di cui al punto a);

d) rilascio di certificazioni di sistemi di gestione in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI ISO 14044:2006.

Le spese potranno riguardare anche le tecnologie legate al Piano Industria 4.0, per le quali è stato predisposto un apposito sportello di presentazione delle domande.

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 150.000 euro corrispondente ad una spesa rendicontata di 500.000 euro. L’importo minimo dei progetti è fissato in 60.000 euro.

Per la presentazione delle domande sono previsti due sportelli a seconda che il progetto preveda o meno spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”:

– Sportello A “Industria 4.0” (domande con spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”) dal 9 luglio 2019 al 16 luglio 2019;

– Sportello B (domande per progetti non legati ad Industria 4.0) dal 18 luglio 2019 al 25 luglio 2019.

A cura di Villani & Partners



La proroga dei versamenti al 22 luglio sembra essere più vicina.

NEWS Posted on Tue, June 11, 2019 09:02:50

POST 502

Dopo la firma del DPCM da parte del ministro dell’economia, i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti ai nuovi ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) avranno una proroga di 20 giorni dal termine originario (1° luglio). Saranno interessati alla proroga lavoratori autonomi, ditte e società obbligati per il primo anno alla compilazione degli Isa, ma anche contribuenti “collegati” a chi deve compilare le “pagelle fiscali”, come per esempio, i soci di società di persone e quelli di Srl in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, professionisti e mini-imprese nel regime dei minimi e dei forfettari

Tuttavia, l’Iter per la conferma della proroga dovrà essere completato con la firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e con la successiva registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione finale in “Gazzetta Ufficiale”.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Nuovi chiarimenti sull’utilizzo delle perdite pregresse e il ricalcolo del credito per imposte estere in sede di accertamento e adesione.

NEWS Posted on Tue, June 11, 2019 08:30:18

POST 501

Di recente, con la circolare n. 4/2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a dirimere alcuni dubbi di carattere operativo con riferimento allo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento e dell’ipotesi di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero ai fini della detrazione dalle maggiori imposte accertate.

Riguardo all’utilizzabilità delle perdite pregresse, ai sensi dell’art. 84 del Tuir (nel limite massimo dell’80% del reddito imponibile), in sede di accertamento l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il Contribuente in dichiarazione abbia utilizzato solo parzialmente le predette perdite ad abbattimento del reddito sfruttando, ai sensi del comma 1 art. 84 del TUIR ultimo periodo, eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte, versamenti in acconto o eccedenze, è possibile ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta.

Pertanto nel caso in cui un contribuente presenti perdite pregresse pari a 1.200 e un imponibile di 1.000, si supponga che lo stesso utilizzi ritenute e crediti per 800 e perdite pregresse per 200 (nei limiti quindi dell’80 per cento). L’ufficio successivamente contesta un maggior imponibile di 700. In tale situazione se il contribuente avesse dichiarato correttamente il proprio reddito questo sarebbe stato pari a 1.700 (1.000 + 700). Tenuto conto che l’80% di 1.700 (reddito che avrebbe dovuto dichiarare) è pari a 1.360, con riferimento al maggiore imponibile accertato di 700 il contribuente potrà chiedere la compensazione integrale con le perdite pregresse. In tal modo il totale delle perdite compensate sarà pari a 900, ancora inferiore all’80% del reddito imponibile pari a 1.360.

Con riferimento invece al calcolo della detrazione per le imposte pagate all’estero nel caso in cui venga accertato un maggior reddito prodotto in Italia, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, dovrà aversi riguardo, in sede di accertamento con adesione, al ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.

In tale ipotesi, infatti, il credito per le imposte pagate all’estero sarebbe stato detratto dall’imposta italiana nella misura conseguente al corretto imponibile dichiarato.

In questo senso viene pertanto precisato che la detrazione del credito per le imposte pagate all’estero, riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta, previo riscontro documentale da parte dell’Ufficio, in detrazione dalla maggiore imposta definita su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell’ambito del procedimento di adesione.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche – detrazione d’imposta oppure sconto diretto del corrispettivo.

NEWS Posted on Sun, June 09, 2019 10:49:24

POST 500

Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità di trasformare la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche in uno sconto del corrispettivo dovuto al soggetto che ha eseguito i lavori.

Nello specifico, la norma prevede che per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche (rispettivamente interventi ex art. 14 e 16 del D.L. 63/2013), il soggetto che ha diritto alle relative detrazioni fiscali può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto sul corrispettivo viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ferme restando tutte le previgenti disposizioni normative in merito ad interventi ammissibili, ammontare di spesa e percentuali di detrazione, il contribuente può quindi ora optare per tre diverse possibilità per l’utilizzo della detrazione:

– utilizzo “diretto” della detrazione;

– sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore;

– cessione del credito derivante dalla detrazione a favore di terzi.

Il fornitore che si accorda con il proprio cliente per applicare lo sconto sul corrispettivo, dovrà anticipare la somma, che gli sarà poi rimborsata, per pari importo, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, per importo pari allo sconto praticato e utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

La norma prevede che tali compensazioni non siano soggette ai “normali” limiti previsti per le compensazioni (700.000 euro per compensazioni annuali e 250.000 euro di credito imposta).

La norma è chiaramente di interesse per il contribuente che intende eseguire i lavori perché consente uno sconto immediato del corrispettivo dovuto ed è ancor più interessante per i soggetti che non hanno capienza d’imposta per poter beneficiare della detrazione.

Resta invece dubbia la convenienza e/o opportunità per il fornitore che dovrebbe concedere uno sconto immediato a fronte di un credito di imposta che può essere recuperato solo in cinque anni.

Rinviamo ogni ulteriore chiarimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare le modalità attuative della nuova disposizione normativa, comprese le modalità di esercizio dell’opzione, che dovrà naturalmente essere effettuata d’intesa con il fornitore.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Regime transitorio dei dividendi da partecipazioni qualificate.

NEWS Posted on Sat, June 08, 2019 06:30:33

POST 499

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 56/E pubblicata il 6 giugno 2019, è intervenuta per precisare che, nonostante la lettera della norma, la disciplina transitoria in materia di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate può trovare applicazione anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.

Come è noto, la Legge di bilancio 2018 ha rivisto il regime impositivo dei dividendi conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente partecipazioni non qualificate con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo ilprincipio di cassa (data di percezione del dividendo).

Tuttavia, il legislatore, ha introdotto uno specifico regime transitorio, in forza del quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, in forza del quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate sono tassati nella seguente misura:

  • 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al12.2007,
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2007,
  • 58,14% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2016.

Sulla base del tenero letterale della norma sono sorti dubbi con riferimento all’applicabilità della disciplina transitoria sopra esposta nel caso in cui la distribuzione degli utili sia stata deliberata entro il 31.12.2017.

Tuttavia, come giustamente ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione in esame, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017”.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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