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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023. Regolarizzazione irregolarità formali.

Uncategorised Posted on Sun, January 01, 2023 16:22:25

POST 2/2023

L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione avviene con il pagamento di tali somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Non è ammessa la regolarizzazione:

–  degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227);

– per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;

– per le violazioni che sono già state contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge (1 gennaio 2023).

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno disciplinate le modalità di attuazione di tali norme.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Legge di bilancio 2023 e la remunerazione della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, January 01, 2023 16:07:37

POST 1/2023

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, meglio nota come “Legge di bilancio”, all’art. 1, commi 532-534, prevede a partire dal primo marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva, nel limite di 150 milioni di euro annui, a favore delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il comma 532 in particolare precisa che il riconoscimento di tale remunerazione aggiuntiva avviene “anche” sulla base degli esiti della sperimentazione effettuata nel 2021 e nel 2022 ai sensi DL 41/2021, art. 20, commi 4, 5 e 6, che aveva stabilito a favore delle farmacie una maggior remunerazione per i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di un tetto di spesa di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni per il 2022.

Il comma 532 quindi, nel confermare anche per il 2023 un’analoga remunerazione aggiuntiva, precisa che la stessa è finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane”. Assunto, questo, che rimanda ad almeno due considerazioni.

Da un lato, l’ulteriore conferma che il servizio di prossimità offerto dalle farmacie, attraverso il sistema delle “piante organiche” o “zone”, è importante, (anzi!) essenziale. 

Del resto, il modello sanitario organizzato sulla centralità delle strutture ospedaliere, volto a considerare -più o meno dichiaratamente- le farmacie come dei semplici “negozi-commerciali-privilegiati” è stato superato dall’avvento della pandemia da covid-19. 

Dall’altro, la consapevolezza che la Farmacia necessita di un urgente supporto economico per continuare a svolgere il proprio ruolo. 

La disposizione normativa di quest’anno, al pari di quella per il 2020 e 2021, muove infatti nelle more di una più organica e completa revisione dell’attuale sistema di remunerazione delle farmacie. Revisione inseguita senza successo da ormai troppi anni. 

Il cosiddetto “sistema del margine”, che prevede il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, si è infatti dimostrato anacronistico e del tutto inadeguato in un contesto di prezzi medi decrescenti per effetto della progressiva genericazione del mercato del farmaco. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia