POST 1/2023

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, meglio nota come “Legge di bilancio”, all’art. 1, commi 532-534, prevede a partire dal primo marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva, nel limite di 150 milioni di euro annui, a favore delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il comma 532 in particolare precisa che il riconoscimento di tale remunerazione aggiuntiva avviene “anche” sulla base degli esiti della sperimentazione effettuata nel 2021 e nel 2022 ai sensi DL 41/2021, art. 20, commi 4, 5 e 6, che aveva stabilito a favore delle farmacie una maggior remunerazione per i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di un tetto di spesa di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni per il 2022.

Il comma 532 quindi, nel confermare anche per il 2023 un’analoga remunerazione aggiuntiva, precisa che la stessa è finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane”. Assunto, questo, che rimanda ad almeno due considerazioni.

Da un lato, l’ulteriore conferma che il servizio di prossimità offerto dalle farmacie, attraverso il sistema delle “piante organiche” o “zone”, è importante, (anzi!) essenziale. 

Del resto, il modello sanitario organizzato sulla centralità delle strutture ospedaliere, volto a considerare -più o meno dichiaratamente- le farmacie come dei semplici “negozi-commerciali-privilegiati” è stato superato dall’avvento della pandemia da covid-19. 

Dall’altro, la consapevolezza che la Farmacia necessita di un urgente supporto economico per continuare a svolgere il proprio ruolo. 

La disposizione normativa di quest’anno, al pari di quella per il 2020 e 2021, muove infatti nelle more di una più organica e completa revisione dell’attuale sistema di remunerazione delle farmacie. Revisione inseguita senza successo da ormai troppi anni. 

Il cosiddetto “sistema del margine”, che prevede il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, si è infatti dimostrato anacronistico e del tutto inadeguato in un contesto di prezzi medi decrescenti per effetto della progressiva genericazione del mercato del farmaco. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia