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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019. Fondo di ristoro per i risparmiatori.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 19:52:10

POST 407

Il disegno di legge di
bilancio 2019 introduce una norma con cui viene istituito un fondo per il
ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con
sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie
finanziarie (ACF), a causa della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di
azioni emesse da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018 (tra cui Banca Popolare di Vicenza e
Veneto Banca).

Il Fondo avrà una
dotazione finanziaria complessiva di Euro 1,5 miliardi, di cui Euro 500
milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L’accesso al Fondo è
riservato ai risparmiatori, persona fisica o imprenditore individuale,
che hanno acquistato le azioni, o i loro successori mortis causa, nonchè il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in
possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Il Fondo opererà nel
rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni devono
essere state acquistate avvalendosi della prestazione di servizi di
investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni devono
essere state detenute alla data in cui la banca è posta in liquidazione;

c) la domanda per il
riconoscimento del danno ingiusto patito sia presentata avanti l’autorità
giudiziaria ordinaria o l’ACF entro il 30 giugno 2019.

Il risarcimento:

a) è pari al 30%
dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o nelle
pronunce dell’ACF entro il limite massimo complessivo di Euro 100.000 per
ciascun risparmiatore
;

b) non è cumulabile con
altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividenti
percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto.

Con l’accettazione del
risarcimento da parte del Fondo il risparmiatore rinuncia all’esercizio di
qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni.

Il Fondo opererà nei
limiti della dotazione finanziaria e fino a suo esaurimento secondo il criterio
cronologico della presentazione della domanda.

Quanto ai risparmiatori
che hanno aderito ad iniziative transattive assunte delle banche è previsto che
possano proporre la domanda di risarcimento alle seguenti condizioni:

a) dall’importo
risarcibile vanno dedotti gli importi liquidati in esecuzione della
transazione;

b) fatta eccezione per i
risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE inferiore ad Euro 35.000 nell’anno
2018 l’erogazione dei rimborsi è postergata rispetto agli altri risparmiatori
che non hanno aderito a iniziative transattive.

La procedura per la
presentazione delle domande è quella già operativa e prevista dal vigente regolamento
Consob. La stessa Consob tuttavia entro 45 giorni dalla entrata in vigore della
Legge di Bilancio provvederà a definire delle modalità semplificate per la
presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori.

Quanto ai risparmiatori
in possesso delle obbligazioni subordinate la competenza viene mantenuta in
capo all’Anac e viene estesa la possibilità di usufruire della procedura
arbitrale anche ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate emesse
da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: in arrivo la proroga per l’iper-ammortamento.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 11:51:31

POST 406

Il disegno di legge di bilancio 2019 che sarà al vaglio parlamentare nei prossimi giorni prevede tra le varie novità di natura fiscale la proroga del beneficio legato al c.d. “iper-ammortamento” a tutto il 2019 e con possibile estensione nel 2020.

Si ricorda brevemente che la sua introduzione normativa è avvenuta con la Legge 232/2016 e con esso si intende la maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della predetta legge ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni leasing. La proroga comprende anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti sostenuti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B sempre della medesima legge.

Come premesso, il bonus continuerà fino al 31 dicembre 2019 ovvero al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Operativamente rimangono valide le medesime regole extra contabili di calcolo e di certificazione (perizia) adottate in precedenza.

Gli acconti per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivo vanno “ricalcolati in aumento” nel senso che devono essere versati senza considerare l’iper-ammortamento.

La maggiorazione è rimodulata per scaglioni di investimento con limite massimo a 20 milioni di euro:

1) per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro resta al 150%;

2) per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro al 100%;

3) per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro al 50%.

Restano ferme le esclusioni di beni immobili e più in generale dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Restano altresì ferme le disposizioni in tema di investimento sostitutivo.

Da ultimo, si consideri che la norma fa proprio il principio della territorialità degli investimenti introdotto dal recente decreto c.d. “dignità”.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disegno di Legge di Bilancio 2019: nuova cedolare secca sulle locazioni commerciali.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 11:04:45

POST 405

Il disegno di legge di bilancio per il 2019
prevede all’art. 9 la possibilità per le persone fisiche che concedono in
locazione un’unità immobiliare a destinazione commerciale di optare per
l’applicazione della cedolare secca al 21% in luogo del regime ordinario di
tassazione Irpef.

L’opzione per la cedolare secca può essere
esercitata per i nuovi contratti di
locazione stipulati nell’anno 2019
:

solo dalle persone fisiche titolari
del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio,
usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o
di arti e professioni;

– per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 e
relative pertinenze la cui superficie non
superi i 600 mq
(nel calcolo escludendo le pertinenze).

La norma, con l’intento di promuovere solo le
nuove locazioni commerciali,
prevede che la cedolare secca non si possa applicare ai contratti, ancorché
stipulati nel 2019, qualora esisteva alla data del 15 ottobre 2018, per lo
stesso immobile e tra i medesimi soggetti, un contratto di locazione non
scaduto ma interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia