POST 406

Il disegno di legge di bilancio 2019 che sarà al vaglio parlamentare nei prossimi giorni prevede tra le varie novità di natura fiscale la proroga del beneficio legato al c.d. “iper-ammortamento” a tutto il 2019 e con possibile estensione nel 2020.

Si ricorda brevemente che la sua introduzione normativa è avvenuta con la Legge 232/2016 e con esso si intende la maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della predetta legge ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni leasing. La proroga comprende anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti sostenuti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B sempre della medesima legge.

Come premesso, il bonus continuerà fino al 31 dicembre 2019 ovvero al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Operativamente rimangono valide le medesime regole extra contabili di calcolo e di certificazione (perizia) adottate in precedenza.

Gli acconti per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivo vanno “ricalcolati in aumento” nel senso che devono essere versati senza considerare l’iper-ammortamento.

La maggiorazione è rimodulata per scaglioni di investimento con limite massimo a 20 milioni di euro:

1) per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro resta al 150%;

2) per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro al 100%;

3) per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro al 50%.

Restano ferme le esclusioni di beni immobili e più in generale dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Restano altresì ferme le disposizioni in tema di investimento sostitutivo.

Da ultimo, si consideri che la norma fa proprio il principio della territorialità degli investimenti introdotto dal recente decreto c.d. “dignità”.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso