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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Finanziamenti garantiti alle PMI: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Wed, June 17, 2020 13:58:05

POST 165/2020

La Legge di conversione del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, il così detto Decreto Liquidità, apporta alcune novità per i finanziamenti sopra i 25.000 euro (30.000 a seguito della Legge di conversione) garantiti dal Fondo Centrale PMI:

  • la possibilità per le imprese che accedono a tali finanziamenti di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi;
  • la possibilità di avvalersi di operazioni di rinegoziazione dei debiti con erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

In tal caso, il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

La Legge di conversione, inoltre, estende la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI, anche alle imprese che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020:

  • sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  • sono state oggetto di misure di concessione, come ad esempio stralcio, riscadenziamento del debito, etc.

In questo caso, la garanzia è ammessa anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, se, le esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Restano in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



D.L. RILANCIO: superammortamento 2019 con consegna dei beni strumentali entro dicembre 2020.

Uncategorised Posted on Sun, June 14, 2020 19:51:15

POST 164/2020

L’art. 1 del D.L. n. 34/2019 (D.L. Crescita) aveva stabilito per i titolari del reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni la reintroduzione della maggiorazione del costo di acquisto del 30% con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. superammortamento).

In particolare, con tale disposizione il superammortamento era stato previsto per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati:

– dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019;

– entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risultasse accettato dal fornitore e fosse pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Il D.L. Rilancio (n. 34/2020) interviene con l’art. 50 a modificare il termine del 30 giugno 2020 per le imprese che avevano “prenotato” il superammortamento nella misura del 30% del costo di acquisizione prorogandolo al 31 dicembre 2020.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Nuova Ordinanza della Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 21:15:26

POST 163/2020

E’ stata pubblicata oggi una nuova Ordinanza della Regione Veneto.

L’Ordinanza si suddivide sostanzialmente in tre parti. 

La prima riguarda la ripresa di alcune attività economiche e sociali:

  • Cinema e spettacoli 
  • Sagre e fiere 
  • Congressi e grandi eventi fieristici 
  • Sale slot, sale giochi, sale bingo 
  • Discoteche e locali assimilabili 
  • Casinò di Venezia 
  • Attività sportive con contatto 

La seconda la nuova disciplina della prosecuzione di alcune attività: ad esempio ristorazione, turistico ricettive, commercio ecc.

La terza stabilisce disposizione speciali regionali, come per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Con riferimento infine ai comportamenti individuali, l’Ordinanza dispone quanto segue:

Nel territorio regionale e’ fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti. 

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa.

 Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani. 

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi. 



Fondo solidarietà mutui «prima casa»: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:56:29

POST 162/2020

La legge di conversione del “Decreto Liquidità” prevede alcune novità in materia di sospensione sui mutui “prima casa” del così detto Fondo Gasparrini. 

Viene esteso, in primis, l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici del Fondo, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che abbiano subito una perdita economica nei termini stabiliti dalla norma in questione, anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori), alle medesime condizioni dei primi.

Al fine semplificare l’iter procedurale, viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, verificata la completezza e la regolarità formale, la banca avvia automaticamente la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Finanziamenti garantiti al 100%: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 13, 2020 20:53:06

POST 161/2020

La Legge di conversione del Decreto Liquidità ha esteso l’accessibilità ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Possono, inoltre, accedere anche i soggetti con esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate.

Per quanto riguarda i finanziamenti in oggetto, inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • l’importo massimo del finanziamento garantito è stato aumentato a 30.000 euro, anziché i 25.000 euro previsti in precedenza;
  • la durata è stata estesa fino a 120 mesi, contro i 72 mesi originariamente previsti; 
  • l’importo del finanziamento non può essere superiore, alternativamente, a:

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;

– il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso



Nuovo DPCM del 11 giugno 2020.

Uncategorised Posted on Fri, June 12, 2020 14:42:58

POST 160/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM (vedi allegato) che dispone misure legale all’epidemia COVID.

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. 

Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da oggi, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Si vedano allegati:



Conversione del Decreto di Liquidità: novità in materia di crisi di impresa.

Uncategorised Posted on Fri, June 12, 2020 06:35:01

POST 159/2020

Con la legge di conversione del D.L. Liquidità pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno u.s. sono state apportate significative modifiche in materia di crisi d’impresa.

In sintesi, all’art. 9 sono state apportate le seguenti modifiche:

1. co. 1, in tema di proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi diristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020, amplia significativamente 

– il periodo temporale di riferimento, elidendo il limite temporale del 31.12.2021 e rendendo così possibile la proroga dei termini di sei mesi per tutte quelle procedure omologate aventi scadenza a medio-lungo termine, 

– le procedure beneficiarie della misura ampliando la platea dei soggetti interessati inserendovi anche gli accordi di composizione della crisi omologati ex art. 12, L. 3/2012, nonché i piani del consumatore omologati ex art. 12-bis, L. 3/2012, sulla scorta del processo di applicazione di una disciplina organica delle procedure derivanti da insolvenza iniziato con la riunione della stessa (disciplina) nel codice della crisi di impresa.

In tal modo, si cerca di evitare che a causa dell’emergenza COVID-19, i suddetti piani, sempre onorati nelle scadenze previste, rischino la revoca della procedura a causa della congiuntura economica negativa (imposta).

Per quanto attiene alle ultime due procedure citate (accordi di composizione e piani del consumatore), è innegabile l’esigenza economico-sociale di consentire al sovraindebitato una finestra di respiro per effetto di probabili e possibili minori entrate derivanti dall’accesso ad ammortizzatori sociali, consentendogli comunque di poter portare a esecuzione l’accordo o il piano omologato e beneficiare dell’effetto esdebitatorio.

2. co. 5-bis, di nuovo inserimento, in tema di scelta tra le alternative per la risoluzione della crisi dell’impresaprevede la possibilità per il debitore che entro la data del 31.12.2021 ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, L.F. (concordato c.d. “in bianco” o “prenotativo”, con termine di 60-120 giorni per la presentazione del piano e della proposta), o di cui all’art. 182-bis, co. 7, L.F. (30 giorni), di depositare un atto di rinuncia alla procedura dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lettera d), pubblicato nel registro delle imprese e depositando la relativa documentazione.

L’intento è quello di agevolare con il più ampio ventaglio di possibilità per il debitore, la risoluzione alternativa della crisi, mediante lo strumento più idoneo.

3. All’art. 10, co. 2, invece, è giunta l’auspicata modifica in sede di conversione (di cui si è parlato nel precedente post 136/2020), la quale prevede che l’improcedibilità per le istanze di fallimento depositate nel periodo non si applica:

– al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

– all’istanza di fallimento da chiunque formulata derivante da inammissibilità del concordato preventivo e revoca dell’ammissione al concordato preventivo e mancata omologazione del concordato preventivo

oltre che alla già prevista esclusione della richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa.

4. In ultimo, all’art. 10, co. 3, è previsto che quando alla dichiarazione di improcedibilità di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020), faccia seguito entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione di fallimento, il periodo di sospensione non viene computato nei termini per l’inefficacia degli atti a titolo gratuito, inefficacia dei pagamenti di crediti non scaduti, revocatoria di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nonché per il fallimento dei soci di una srl.

Si evita in tal modo che il curatore, il creditore o il pubblico ministero decadano definitivamente dalle possibilità sopra elencate.

In conclusione, vengono ampliate le possibilità di accedere alle diverse procedure per la risoluzione della crisi. Il legislatore, in un’ottica di salvaguardia della persistenza attiva delle imprese (e non solo) in crisi, protrae il sacrificio delle pretese creditorie, senza diretta contropartita, conferendo valore strategico alla previsione di nuovi ulteriori tempi dati ai debitori per fuoriuscire dalle difficoltà finanziarie.

Un’attribuzione dunque di un diritto potestativo in capo al debitore, al quale il creditore non può che soggiacere sperando di non soccombere a sua volta.

Forse sarebbe bene riflettere sul fatto che l’economia non funziona in parallelo, ma in serie. Rotto un componente, anche i successivi sono compromessi.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Contributo a fondo perduto. Dal pomeriggio del 15 giugno possibile inviare la domanda.

Uncategorised Posted on Thu, June 11, 2020 07:14:23

POST 158/2020

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.

Sul tema del contributo a fondo perduto si veda anche il seguente post:

In attuazione dell’articolo 25 del Decreto, il provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta (in allegato), che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, in allegato, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto quindi compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A chi spetta il contributo – Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Come si calcola il contributo? –   Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.



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