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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Garanzia SACE: novità dalla conversione del Decreto Liquidità.

Uncategorised Posted on Wed, June 10, 2020 06:12:10

POST 157/2020

La legge di conversione del decreto Liquidità prevede alcune novità in materia di garanzie SACE S.p.A. per i finanziamenti alle imprese (art. 1).

Soggetti beneficiari (comma 1)

La garanzia può essere concessa anche a favore alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Possono inoltre beneficiare della garanzia SACE le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI e le imprese agricole che non abbiano accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

Finanziamenti ammissibili (comma 2)

La durata dei finanziamenti garantiti da SACE è fissata in un massimo di 72 mesi e il periodo di preammortamento può essere richiesto fino a 36 mesi.

Il finanziamento garantito può essere destinato:

– al sostenimento di costi del personale, di investimenti o di capitale circolante;

– al pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda;

– al pagamento di rate di finanziamento scadute o in scadenza nel periodo di emergenza (dal 1° marzo al 31 dicembre 2020) per le quale esiste un’oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, come da attestazione del legale rappresentante. Tale possibilità è limitata in misura non superiore al 20% dell’importo erogato.

Sono stati introdotti ulteriori vincoli delle imprese beneficiare tra i quali:

– impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni da parte dell’intero gruppo di appartenenza dell’impresa per l’anno 2020 o per i successivi 12 mesi per le imprese cha abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia;

– impegno a non delocalizzare la produzione.

In relazioni agli aspetti procedurali sono state previste le seguenti principali misure:

– ai fini dell’individuazione di un’impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, va considerato che il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5;

– la richiesta di finanziamento garantito deve essere corredata da un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa in cui viene attestata la limitazione o sospensione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19, che i dati aziendali sono veritieri e corretti e che la destinazione delle risorse garantite sarà quella prevista dalla Legge;

–   i finanziamenti saranno accreditati su un conto corrente dedicato e che l’operatività su detto conto sarà condizionata all’indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”.

Nuove possibilità di intervento (comma 1-bis)

Le garanzie della SACE potranno essere rilasciate anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a banche e a intermediari finanziari.

Le garanzie potranno essere estese anche in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente.

Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Decreto Liquidità: obblighi dei datori di lavoro per la tutela del rischio di contagio da Covid-19.

Uncategorised Posted on Mon, June 08, 2020 12:40:05

POST 156/2020

Il 4 giugno il Senato ha approvato con modifiche il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (il cd. Decreto Liquidità).

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate in sede di conversione vi è l’inserimento dell’articolo 29 bis il quale prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. 

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Legislatore ha dunque recepito l’interpretazione già fornita dall’INAIL con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, nella quale era stato precisato che: “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

Viene quindi confermata anche a livello normativo la necessità per i datori di lavoro di attuare le prescrizioni contenute nei protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 al fine di limitare i profili di responsabilità nel caso in cui il virus venga contratto dai propri dipendenti.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Credito d’imposta locazioni: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Mon, June 08, 2020 08:43:48

POST 155/2020

Da sabato 6 giugno 2020 è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E (in allegato) che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

L’Agenzia ha inoltre emanato la circolare n. 14 che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

A seguire una sintesi sul tema in commento che si approfondisce in allegato con alcune slide.

In cosa consiste – Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta – Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

NOTA BENE: L’AE nella Circolare suddetta ritiene il beneficio riguardi solo i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito secondo l’AE, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento. 

PER APPROFONDIMENTI VEDI SLIDES ALLEGATE:

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rivalutazione beni d’impresa: novità dalla conversione del decreto liquidità.

Uncategorised Posted on Sat, June 06, 2020 11:16:31

POST 154/2020

La legge di conversione del decreto liquidità, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre a quanto previsto nel post precedente, prevede alcune novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa.

Tale tema della Rivalutazione è già stato oggetto di approfondimento nel post che segue:

Le novità previste dalla legge di conversione suddetta sono le seguenti.

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni può essere effettuata ANCHE nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Inoltre: limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale: rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Uncategorised Posted on Sat, June 06, 2020 10:56:49

POST 153/2020

La legge di conversione del Decreto Liquidità (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede un’interessante novità per gli operatori del settore alberghiero e termale.

Al fine di sostenere il predetto settore:

– i contribuenti soggetti ad IRES (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) b), del testo unico delle imposte sui redditi e quindi a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); 

– operanti nei settori alberghiero e termale;

– che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio

possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni) – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni merce) – risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

La rivalutazione:

(a) deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui sopra (quindi per i soggetti con esercizio solare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021);

(b) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

(c) deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa

NOVITA’: Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. 

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. 

La possibilità̀ di rivalutare i beni nel 2020 e/o nel 2021 consentirà quindi di sfruttare al massimo la rivalutazione – gratuita e con effetto fiscale “immediato” – dotando di patrimonio netto le società del settore (che a causa del COVID 2019 hanno subito importanti perdite). 

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2024 o 2025 a seconda del bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione), ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione. 

Per le imprese che avessero già scelto la rivalutazione onerosa della legge di Bilancio 2020, vengono anticipati gli effetti fiscali al 2020. 

Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rivalutazione di beni d’impresa. 

Si veda, in tema di rivalutazione, anche il precedente post:

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuova Ordinanza Regione Veneto.

Uncategorised Posted on Fri, June 05, 2020 07:40:53

POST 152/2020

La Regione Veneto ha emanato ieri una nuova Ordinanza (vedi allegato). L’Ordinanza si occupa in particolare di:

1)  Servizi per l’infanzia 0/3 anni;

2)  Informatori scientifici;

3)  Sale giochi per bambini e adolescenti;

4)  Piscine condominiali;

5)  Servizi semiresidenziali per minori.



Cessione d’azienda e passaggio automatico dei lavoratori.

Uncategorised Posted on Thu, June 04, 2020 06:51:40

POST 151/2020

Con la sentenza n. 10414 depositata il 1.06.2020 la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento interpretativo circa la portata applicativa dell’art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990.

L’ art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990 disciplina, come noto, alcune deroghe alle disposizioni dell’art. 2112 c.c., che tutela il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, nelle ipotesi in cui la cessione dell’azienda o del ramo avvengano nell’ambito di imprese in stato di crisi o assoggettate a procedure concorsuali non finalizzate alla liquidazione del patrimonio. La formulazione letterale della norma, più volte riscritta a seguito delle bocciature della Corte di Giustizia Europea, sembrerebbe ancora ammettere, in contrasto con il diritto comunitario, che in tali ipotesi di crisi si possa derogare, nell’ambito di uno specifico accordo sindacale, all’intera disciplina dettata dall’art. 2112 c.c..

Tale possibilità è stata tuttavia smentita dalla Corte la quale, fornendo una lettura conforme al diritto dell’Unione europea, ha statuito come l’accordo sindacale di cui al comma 4-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 possa prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, ammettendo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non possa consentire la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria

Ad ulteriore supporto di tale lettura interpretativa la Corte ha richiamato anche le modifiche al comma 4-bis apportate dal Codice della crisi di impresa (D.Lgs 14/2019, art. 136 comma 4) che prevede il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



I primi chiarimenti circa l’iva sulle mascherine e altri beni per l’emergenza sanitaria.

Uncategorised Posted on Wed, June 03, 2020 07:13:43

POST 150/2020

Come noto, l’art. 124 del Decreto Rilancio prevede a decorre dal 1° gennaio 2021 l’applicazione dell’iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. 

La norma continua stabilendo inoltre che le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. 

La Relazione illustrativa a “chiarimento” dell’art.124 precisa che in via transitoria le cessioni di questi beni, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta -recita la Relazione- l’applicazione di una aliquota iva pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote iva per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’iva versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Come abbiamo già osservato, la disposizione risulta per certi versi contraddittoria, sollevando molti dubbi applicativi agli addetti ai lavori.

Uno dei primi auspicati chiarimenti è arrivato lo scorso 30 maggio con la Circolare n.12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha voluto precisare che:

  1. fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’iva, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, c. 1, del medesimo DPR n. 633/72 e allo stesso modo, conformemente all’art. 68, c. 1, lett. c), del medesimo DPR, sono dunque esenti dall’applicazione dell’iva anche le importazioni di tali beni;
  2. Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative a tali beni sono esenti dall’iva, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni e alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota iva del 5%. Rileva pertanto il momento in cui la cessione dei beni deve ritenersi effettuata ai fini iva. Ebbene tale momento coincide con la data di consegna o spedizione del bene. in alternativa dalla data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo, se natecedenti alla consegna o spedizione. per le fatture elettroniche tale momento è indicato nel campo “data fattura”. Per le importazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’accettazione della dichiarazione in Dogana;
  3. l’elencazione dei beni contenuta nell’art. 124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa. In tale elencazione sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. Non sono invece riportate le mascherine generiche (o filtranti), che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI). 

Infine merita menzione anche un’altro importante chiarimento con riguardo alle modalità di documentazione con fattura elettronica delle operazioni esenti da iva per la fase di emergenza e sino a tutto il fine 2020, previste dall’art. 124 del Decreto Rilancio è arrivato da Assosoftware (l’Associazione che riunisce i produttori di software gestionale e fiscale).

L’Associazione ha infatti precisato che si deve utilizzare il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020».  

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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