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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DECRETO RISTORI: Credito di imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d’azienda.

Uncategorised Posted on Fri, October 30, 2020 09:58:04

POST 216/2020

L’art 8 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), proroga, per le imprese che operano con i codici attività compresi nella lista allegata al Decreto (VEDI POST PRECEDENTE), il credito di imposta sulle locazioni di immobili strumentali, ai canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il credito di imposta spetta anche ai contribuenti con ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro.

La misura del credito è pari al:

-60% del canone di locazione pagato su immobili non abitativi, strumentali all’attività;

– 30% del canone pagato per affitto d’azienda;

-50% del canone pagato per affitti di azienda di strutture turistiche ricettive.

Le condizioni per poterne avere diritto sono:

-riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di ottobre 2020 rispetto ad ottobre 2019 e così per il fatturato dei successivi mesi di novembre e dicembre 2020, che vanno confrontati con i rispettivi ricavi di novembre e dicembre 2019;

-i canoni devono essere pagati entro il 2020.

Per chi ha iniziato l’attività nel 2019 oppure ha sede in un comune con stato di calamità già in essere al 31 gennaio 2020, non è richiesto il calcolo del calo del fatturato ed il credito di imposta spetta a prescindere. 

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



DECRETO RISTORI: Contributo a fondo perduto.

Uncategorised Posted on Fri, October 30, 2020 06:00:59

POST 215/2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il “Decreto Ristori”, D.L. 28.10.2020 n. 137, contenente, tra le altre, delle misure urgenti per il sostegno economico delle attività che hanno subito un fermo a seguito del D.p.c.m del 24 ottobre 2020.

Tra le misure è previsto un contributo a fondo perduto destinato ai soggetti:

– che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e svolgono una delle attività caratterizzate dai seguenti codici attività (non spetta a chi attiva la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020):

– hanno realizzato un fatturato e/o corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi dell’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2019 (spetta anche a coloro che hanno iniziato l’attività l’1 gennaio 2019 anche in assenza dei requisiti di fatturato);

sono ammessi anche i soggetti con fatturato maggiore a 5 milioni di Euro;

inoltre, il contributo a fondo perduto non può essere superiore ad Euro 150.000.

Il pagamento avverrà, entro il 15 novembre, direttamente sul conto corrente di coloro che avevano già beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Rilancio, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore domanda e verrà determinato applicando all’importo che si era ricevuto come contributo a fondo perduto con il Decreto Rilancio, la percentuale individuata dall’attuale Decreto Ristoro in base al codice attività caratterizzante l’attività svolta (vedi allegato).

Per cui, per fare un esempio, una ditta individuale che svolge attività di gelateria e pasticceria (codice attività 56.10.30) che ha ricevuto un contributo a fondo perduto con il Decreto Rilancio, per Euro 1.500 riceverà automaticamente sul proprio conto corrente un ulteriore contributo a fondo perduto, per effetto del Decreto Ristoro, pari al 150% di Euro 1.500, per cui Euro 2.250.

Coloro che non hanno presentato domanda per ottenere il precedente contributo a fondo perduto e svolgono un’attività rientrante nei codici attività individuati nell’attuale Decreto, devono attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà i termini e le modalità di trasmissione delle nuove istanze: il contributo sarà determinato in questo caso applicando la percentuale prevista dal Decreto Ristoro, in base al codice attività esercitato, all’importo risultante dalla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019, il pagamento dovrebbe essere effettuato entro il mese di dicembre.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il Governo ha approvato il “Decreto Ristori”.

Uncategorised Posted on Wed, October 28, 2020 06:16:13

POST 214/2020

Il Consiglio dei Ministri ieri 27 ottobre 2020 ha approvato il “DECRETO RISTORI” che contiene ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo interviene con fondi destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Di seguito le principali misure introdotte, così come da comunicato stampa emanato dal Governo. Si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

1. Contributi a fondo perduto 

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

2. Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. 

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. 

4. Credito d’imposta sugli affitti

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

5. Cancellazione della seconda rata IMU

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

6. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono previste:

  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

7 Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

8. Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

9. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

10. Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

11. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

12. Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

13. Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.


DPCM 24 ottobre 2020 – Nuove misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Uncategorised Posted on Sun, October 25, 2020 14:23:48

POST 213/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato oggi un nuovo DPCM con nuove misure urgenti in tema di emergenza sanitaria.

Il testo è riportato in allegato.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si segnala in particolare quanto segue con riferimento alle attività economiche.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; 
  • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; 
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020; 
  • in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 

4) l’accesso dei fornitori esterni; 

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza. 



Piani attestati di risanamento: maggiori benefici sino al 31.12.2021.

Uncategorised Posted on Sun, October 25, 2020 10:17:49

POST 212/2020

Come noto, varie sono le soluzioni della crisi alternative al fallimento (R.D. n. 267/1942 detta anche L.F.), tra le quali si annoverano, in via principale, il concordato preventivo (ex art. 160ss L.F.), il piano attestato di risanamento [ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.], e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F).

L’alternativa certamente meno disciplinata da un punto di vista normativo è rappresentata dal piano attestato di risanamento, per il quale è “soltanto” prevista l’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, nonché l’inapplicabilità degli art. 216 (bancarotta fraudolenta preferenziale) e 217 L.F. (bancarotta semplice), ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione del piano di risanamento.

I presupposti per accedere a tale alternativa sono rappresentati da: 

  1. situazione di difficoltà non irreversibile dell’impresa;
  2. scopo di risanamento del piano, con esclusione della finalità meramente liquidatoria;

il tutto con la finalità del risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, cioè il recupero di una normale situazione economico/finanziaria che consenta la conservazione della continuità aziendale.

Non essendo previsto altro, se ne desume la caratteristica privata degli accordi che allo stesso siano collegati, consentendone la riservatezza e la protezione da una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con i quali i rapporti continuano regolarmente in quanto sarà solo necessario che gli accordi presi con i propri creditori siano finalizzati all’esecuzione del piano di risanamento i cui dati sono attestati da un esperto indipendente nominato dal debitore.

Non è previsto l’intervento del Tribunale sia nella fase delle trattative che nel processo di definizione degli accordi. Ergo, non è una procedura concorsuale, non è governabile, né è controllato, da parte di un’autorità preposta e non prevede il coinvolgimento dell’intero ceto creditorio.

Forse, a tal motivo nella Legge Fallimentare per tale strumento alternativo di risoluzione della crisi non è prevista la più ampia tutela degli interessi del ceto creditorio mediante il blocco delle azioni esecutive e la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi alla data di presentazione del piano, siccome invece previsto per il concordato preventivo.

Tuttavia, con l’art. 9, co. 5-bis, D.L. 23/2020 (decreto liquidità), al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti risolutivi della crisi d’impresa, si apre una finestra temporale sino alla data del 31.12.2021 nella quale il beneficio degli effetti “protettivi preventivi” propri della domanda di concordato viene esteso esplicitamente ai piani ex art. 67 L.F. (nonché agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.).

Operativamente, dovrà depositarsi in Tribunale normale domanda di concordato in bianco con richiesta di assegnazione dei termini, e successivamente, prima dello spirare di questi – che devono necessariamente essere concessi entro il 31 dicembre 2021 – depositare atto di rinuncia in cui si dovrà dichiarare di aver predisposto un piano attestato di cui depositerà la documentazione pubblicata presso il Registro delle Imprese.

In tal modo, il Tribunale, eseguite le valutazioni del caso, dichiarerà l’improcedibilità del ricorso di concordato in bianco, e potrà proseguirsi nelle attività conseguenti al piano attestato.

L’utilizzo di tale soluzione alternativa deve quindi essere oggetto di precise valutazioni in ordine alla convenienza di tale possibilità non solo avuto riguardo alla sua economicità e credibilità agli occhi dei creditori ma anche alla responsabilità degli organi gestori.

Infatti, se da un lato il piano attestato mantiene inalterata la governance della società e il presidio dei soci, dall’altro rischia di intraprendere un percorso che senza un vaglio del Tribunale può non ottenere il beneplacito da parte del ceto creditorio interessato.

La scelta di optare per tale strumento resta dunque preferibile in situazioni non eccessivamente complesse in quanto se si rivelasse una soluzione non idonea alla situazione da risanare, potrebbero essere sollevate eccezioni di responsabilità in capo all’organo amministrativo.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



L’amministratore di fatto in Italia è stabile organizzazione della società estera.

Uncategorised Posted on Sat, October 24, 2020 09:37:03

POST 211/2020   

Con la sentenza n. 21693, depositata l’8 ottobre 2020, la corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di stabile organizzazione in Italia di soggetto estero.

Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno configurato quale stabile organizzazione in Italia l’attività svolta sul territorio nazionale di una società estera attraverso l’analisi di due aspetti fondamentali.

Con il primo aspetto, stando alla nozione di stabile organizzazione, i giudici hanno constatato che è necessario verificare se mediante la sede fissa d’affari la società estera svolge la propria attività nel territorio italiano ovvero un’attività economicamente rilevante, intesa in senso ampio, che comprende lo svolgimento di una prestazione di servizi o in generale qualunque attività di impresa purché riferibile al soggetto che la esercita.

Viene altresì precisato come tuttavia debbano essere escluse dal concetto di stabile organizzazione le attività non suscettibili di produrre un reddito autonomo (attività meramente preparatorie o ausiliarie). 

In altre parole non può configurarsi stabile organizzazione quando non sussiste un collegamento con l’attività produttiva dell’impresa.

Nel caso esaminato la Corte ha però specificato come detta esenzione non operi nel caso in cui le attività ausiliarie siano svolte unitamente ad un processo produttivo ancorché limitato a clienti italiani. Inoltre è stato precisato che per aversi stabile organizzazione la sede italiana deve essere utilizzata dall’impresa non residente per l’esercizio della sua attività il che non implica necessariamente che l’attività in questione debba coincidere con quella esercitata dalla casa madre, essendo sufficiente il fatto che sia svolta anche solo una qualunque attività d’impresa purché, come già sopra ricordato, riconducibile al soggetto che la esercita.

Nel caso di specie non è stata reputata mera attività ausiliaria l’attività di finanziamento svolta in favore di altre società, sempre facenti parte del medesimo gruppo, in quanto inquadrata come vera e propria attività d’impresa per la quale era dunque ipotizzabile il perseguimento di un autonomo risultato economico rispetto a quello conseguito dalla sede centrale.

Il secondo aspetto analizzato riguarda il ruolo svolto in Italia da un “amministratore di fatto” della stabile il quale avrebbe compiuto per conto della società una pluralità di attività:

– perfezionamento di contratti di acquisto e vendita;

– reimpiego del denaro ottenuto con l’attività di impresa attraverso:

– investimenti;

– finanziamenti;

– mutui a garanzia a beneficio suo e di soggetti terzi.

Attività queste che secondo la corte hanno invece integrato il requisito previsto dal comma 6 dell’articolo 162 del TUIR relativo al concetto di agente dipendente poiché, nello specifico, tale soggetto:

– emetteva fatture per conto della società;

– conservava la documentazione nell’interesse della società;

– perfezionava contratti di vendita (con propria firma autografa);

– curava i rapporti con le banche in Italia;

– pagava i fornitori;

– dava disposizioni alle banche per procedere all’incasso.

La Corte ha in ultimo specificato che, ai fini della verifica della fattispecie di cui al comma 6 dell’articolo 162 del TUIR, deve porsi dovuta attenzione, nel caso di specie, alla pluralità di attività concretamente esercitate, in particolare:

– l’attività di acquisto per conto delle consociate;

– la circostanza che i corrispettivi venissero inviati direttamente sui conti correnti accesi in Italia e l’eventuale natura di intermediazione della medesima; 

– la specifica funzione di finanziamento svolta;

– l’attività di reimpiego del denaro. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione del Decreto Agosto.

Uncategorised Posted on Thu, October 22, 2020 12:29:04

POST 210/2020

Lo scorso 13 ottobre 2020 è stato definitivamente convertito in Legge il cd. “Decreto Agosto”. In allegato proponiamo un approfondimento sul tema.



Emergenza sanitaria: nuovo DPCM

Uncategorised Posted on Mon, October 19, 2020 07:35:58

POST 209/2020

A distanza di pochi giorni dall’ultimo DPCM in materia sanitaria

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato ieri un nuovo DPCM che apporta alcune modifiche al precedente.

In allegato il nuovo DPCM.

Con riferimento alle attività economiche si segnala in particolare quanto segue per le attività dei servizi di ristorazione:

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;



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