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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti a bilancio: la risposta della DRE Lombardia.

Uncategorised Posted on Tue, March 02, 2021 06:00:43

POST 75/2021

Con la risposta ad interpello n. 904-2406/2020 la DRE della Lombardia si è espressa in tema di rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), dei beni intangibili mai iscritti in bilancio.

In particolare, la società interpellante chiedeva di poter procedere alla rivalutazione di “Know How” aziendale, mai precedentemente iscritto nell’attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato, né evidenziati in alcun modo nelle note integrative ai bilanci depositati relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019, nel presupposto che lo stesso “Know How”, sia tutelato legalmente, sia al termine dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, sia al termine dell’esercizio al 31.12.2020.

La DRE Lombardia ha risposto all’interpello affermando che, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente, può essere rivalutato ai sensi del citato art. 110 del D.L. 104/2020.

Seppur la risposta costituisca un ulteriore passo in avanti nell’ammettere la possibilità di rivalutare i beni immateriali mai capitalizzati, né separatamente contabilizzati, permangono dubbi circa il requisito della iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente, citato dalla DRE Lombardia.

E’ auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore a livello nazionale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, stante l’importanza e la diffusione della casistica trattata.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Pace fiscale: il MEF blocca in extremis i pagamenti del 1° marzo 2021.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:28:43

POST 74/2021          

Con un comunicato stampa del 27 febbraio 2021 pubblicato sul sito del MEF il Ministero dell’Economia ha reso noto che nei prossimi giorni sarà emanato un provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”.

Viene poi precisato che il differimento riguarda tutte le rate in scadenza il 1° marzo 2021 e più precisamente:

–           tutte le rate scadenti nel 2020 per la “rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” (il cui pagamento era stato da ultimo posticipato dal DL 7/2021 al 1° marzo 2021) ;

–           la prima rata 2021 della “rottamazione ter” (che scade appunto, da piano ordinario, il 1° marzo 2021).

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e, si legge nel comunicato, i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati entro la data che sarà ivi indicata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga bonus pubblicità per il 2021 e 2022.

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 08:26:02

POST 73/2021

Dal 2018 è stato istituito un credito di imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari incrementali, effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche in versione digitale e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021/2022 il bonus pubblicità, abbassandone la misura al 50% da calcolare sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in versione digitale, mantenendo, soltanto, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio televisive il credito nella misura del 75% sull’incremento – pari o superiore all’1%- degli investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

La comunicazione per la prenotazione all’accesso al credito, per le spese di pubblicità sostenute o ancora da sostenere nel 2021, va fatta, dal 1 al 31 marzo, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali o tramite Spid, all’area riservata, attraverso il seguente percorso: “Servizi per” – “comunicare” – “credito di imposta per investimenti pubblicitari”; l’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile unicamente in compensazione tramite F24.

Non è importante l’ordine di presentazione della comunicazione per poter accedere al credito: nel caso di insufficienza di risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti, che, avendone i requisiti, hanno presentato la domanda.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista -Studio EPICA – Treviso 



Detrazioni edilizie 2020: entro il 31 marzo 2021 la comunicazione opzione sconto in fattura o cessione credito.

Uncategorised Posted on Sun, February 28, 2021 14:16:08

POST 72/2021

I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare -in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi- per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” relativo alla detrazione. 

Ricordiamo (brevemente) che le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e cessione del credito sono: 

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.

La comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2021 attraverso canali telematici dal: 

–  beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari;

–  amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediari;

–  professionista che rilascia il visto di conformità nel caso si acceda al superbonus 110%.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e nei modi sopra descritti rende vana l’opzione e non permette al soggetto che ha concesso lo sconto in fattura o ha acquistato il credito di poterlo utilizzare in compensazione.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: tassato l’utilizzo della riserva di rivalutazione a copertura dei prelievi dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Sat, February 27, 2021 09:20:44

POST 71/2021

L’utilizzo della riserva di rivalutazione civilistica a chiusura del credito per prelevamento c/titolare dell’impresa individuale è fiscalmente rilevante e quindi tassato in capo al titolare stesso.È questo in sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3440 depositata lo scorso 11 febbraio 2021.

La pronuncia arriva in un momento particolarmente “caldo” come quello della rivalutazione dei beni di impresa previsto dall’articolo 110 del cd. Decreto agosto che consente la rivalutazione sia civilistica che fiscale di beni aziendali materiali e immateriali.

Per la rivalutazione civilistica il vantaggio consiste nel poter patrimonializzare l’azienda a “costo zero” in quanto la previsione normativa consente di derogare alle disposizioni civilistiche e iscrivere in bilancio il valore rivalutato del bene a fronte della creazione di una apposita riserva di rivalutazione da inserire a patrimonio netto.

Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio il giudizio di secondo grado nella parte in cui questo evidenziava che la compensazione tra riserva di rivalutazione e il saldo dare per prelevamenti effettuati dal titolare della ditta individuale evidenziando l’utilizzo improprio della riserva (ammesso invece per quanto concerne la copertura di perdite) utilizzata per annullare importi (i prelievi del titolare) ai quali si deve presuntivamente attribuire natura di reddito. 

L’utilizzo improprio della riserva determinerebbe pertanto la definitività dei prelievi da parte del socio in modo che questi debbano quindi considerarsi soggetti a tassazione come redditi dell’impresa.

Tale impostazione tuttavia pare in netto contrasto con la posizione espressa dalle Entrate (cfr. Circ. 22/2009) rispetto alla distribuzione del saldo attivo civilistico che non genera tassazione in capo all’imprenditore individuale e ai soci di società di persone.

Dal tenore dell’ordinanza in commento non è chiaro però se il presupposto impositivo debba legarsi al mero utilizzo improprio della riserva (non utilizzata per copertura di perdite) ovvero al fatto che la stessa sia stata utilizzata per la copertura di prelievi presuntivamente derivanti da redditi prodotti dall’impresa.

Non è neanche chiaro, per altro, il destino “fiscale” del maggior valore del bene iscritto che, dapprima rivalutato solo civilisticamente, dovrebbe in questo caso (in seguito alla tassazione della riserva) assumere anche rilevanza fiscale al fine di evitare una altrimenti inevitabile doppia imposizione ad esempio in caso di cessione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bando ristori regione Veneto.

Uncategorised Posted on Thu, February 25, 2021 16:24:21

POST 70/2021

Tratto da:

http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8227

La misura è rivolta alle aziende iscritte al registro delle imprese e aventi una sede legale od operativa attiva in Veneto che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19 ed operanti nelle filiere di seguito specificate, in settori individuati da specifici codici Ateco:

  • filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.);
  • ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi);
  • filiera trasporti persone;
  • filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante);
  • filiera attività culturali e spettacolo;
  • commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria;
  • esercizi all’interno di centri o parchi commerciali la cui attività è stata totalmente sospesa per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

Il bando è gestito da Unioncamere Veneto, con il supporto operativo delle Camere di commercio. 

Qualora l’impresa presenti i requisiti richiesti nel bando e sia in regola dal punto di vista contributivo, le domande di contributo verranno accolte, non si tratta di un bando che assegna i contributi in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi, non si tratta quindi di un “click day”.

I contributi che verranno erogati saranno calcolati in base al numero di domande che verranno presentate dalle imprese, le risorse finanziarie disponibili verranno divise equamente tra i richiedenti i ristori.

I termini per la compilazione e la presentazione della domanda scadono alle ore 17.00 del giorno 3 marzo 2021.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica (restart.infocamere.it), attraverso le modalità indicate nel Bando.

Si allega bando e FAQ pubblicati :



Farmacia: precisazioni sull’esenzione IVA relativa alle cessione di strumenti di diagnostica COVID-19.

Uncategorised Posted on Wed, February 24, 2021 14:40:42

POST 69/2021

Con i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del D.L. 183/2020 (decreto c.d. Milleproroghe che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo) è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica (art. 3-ter) con la quale viene circoscritta l’applicabilità dell’esenzione IVA per strumenti di diagnostica Covid-19.

Le norme UE, infatti, limitano l’esenzione, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro (“Ivd”).

Nella classe Ivd per Covid-19 rientrano, ad esempio, solo i tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici.

L’art. 452 della Legge di Bilancio 2021, invece, effettuava un richiamo al solo regolamento UE 2017/745 facendo presumere che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-19 anche dispositivi quali saturimetri e pulsossimetri. 

Il Decreto Milleproroghe, nella versione ora in corso di conversione, stabilisce che tali dispositivi hanno l’Iva al 5% dal 1° gennaio 2020.

Le vendite finora effettuate al dettaglio, comunque, non saranno sanzionate per evidente errore del testo normativo originario. Per le vendite effettuate tra soggetti titolari di partita IVA è comunque ammessa l’emissione della nota di variazione per l’applicazione della corretta aliquota del 5%.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



L’incompatibilità per il socio della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, February 14, 2021 18:59:18

POST 68/2021

Uno dei temi più dibattuti a seguito delle modifiche normative disposte negli ultimi anni a favore della liberalizzazione del Settore, che ha portato la “Farmacia di soli farmacisti (che fanno solo i farmacisti)” a diventare la “Farmacia di tutti (farmacisti e non farmacisti, società di persone e di capitali)”, riguarda il vincolo della non-incompatibilità del titolare e del socio di società titolare di Farmacia. 

La Legge n.362/1991, come modificata nell’agosto 2017 dalla Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017), prevede infatti:

  • all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8;
  • all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile:

a) nei casi di cui al citato art. 7;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Al Ministero della salute, subissato da una moltitudine di richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini, federazioni di ordini professionali, enti del Servizio sanitario nazionale in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni, si accorsero immediatamente delle notevoli difficoltà interpretative, al punto che il Ministero stesso, con la nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017, dovette chiedere soccorso al Consiglio di Stato, che sul finire del 2017 fornì i seguenti chiarimenti:

  1. Medici: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio di società titolare di farmacia, qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale;
  2. Titolari, gestori provvisori, direttori, collaboratori di farmacia: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, indipendentemente dal fatto che sia un “socio operativo”, un “socio di capitali”, un “socio persona fisica” o un “socio società”, chiunque sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
  3. Rapporto di lavoro: È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, intendendo con questo non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma qualsiasi rapporto di lavoro (anche autonomo) che abbia carattere continuativo e la cui regolarità delle prestazioni sia tale da risultare assorbente;
  4. Farmacie del concorso straordinario: Le incompatibilità previste dalla norma sono applicabili sia alle farmacie vinte con concorso ordinario sia a quelle vinte con concorso straordinario.

Il dibattito tuttavia, anche a livello dottrinale, era tutt’altro che chiuso e pochi mesi dopo, nell’aprile del 2018, anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.75-2018/I intitolato “Le Società per la gestione delle farmacie private”, si volle esprimere sulle novità introdotte dalla Legge n. 124/2017 (art. unico, commi 157 e ss.) e quindi sul regime delle incompatibilità.

Al riguardo i tre autori dello Studio (P. Guida, A. Ruotolo e D. Boggiali) arrivarono alla sconsolata conclusione che, seguendo l’indirizzo dettato dal Consiglio di Stato, la partecipazione alle società di farmacia sarebbe stata di fatto impedita a quasi tutte le persone fisiche, rimanendo compatibili solo i disoccupati, pensionati, studenti e le casalinghe.

Al fine di superare questa impasse, lo Studio trovò nella ratio della norma due ambiti soggettivi di applicazione dell’incompatibilità: uno, concernente “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché (…) l’esercizio della professione medica” rivolto a qualsiasi socio; l’altro, cui afferiscono tutte le ipotesi di cui all’art. 8, rivolto ai soli farmacisti. A supporto di tale conclusione il Notariato richiamò le disposizioni normative riguardanti il regime sanzionatorio, operante solo per i farmacisti (Legge n. 362/1991, art. 8, c.3) e quelle in materia successoria (Legge n. 361/1991, art. 7, c. 9).

Com’era facile prevedere, negli anni seguenti il tema dell’incompatibilità si è spostato dal piano dottrinale a quello giurisprudenziale, arrivando ad una prima sintesi con le sentenze della Corte Costituzionale n. 11 del 5 agosto 2020, del Consiglio di Stato n. 4634 del 20 luglio 2020 e del TAR Toscana n. 233 del 20 febbraio 2020.

Con riguardo al tema dell’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro”, la giurisprudenza ha stabilito infatti che possono legittimamente partecipare ad una società titolare di farmacia sia farmacisti che non farmacisti, anche se dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi a condizione che siano soci di mero capitale e non siano in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società. Eccezion fatta per le società costituite dai vincitori di una farmacia a concorso straordinario per i quali per il primo triennio valgono in via restrittiva tutte le condizioni di incompatibilità previste nel comma 2 dell’art. 7 e nel comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, compresa dunque quella “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Superato il triennio i soci delle società vincitrici saranno equiparabili agli altri soci di farmacia in termini di norme di incompatibilità.

Sul tema dell’incompatibilità e in particolare dell’incompatibilità con la professione medica ovvero “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica” (art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 362 del 1991, come novellato dalla Legge n. 124 del 2017) si è recentemente espresso il TAR Marche con la sentenza n. 106/2021 pubblicata l’8 febbraio 2021.

Il TAR ha affermato che “la ratio della disciplina delle incompatibilità che riguardano la titolarità della farmacia e i rapporti con altre professioni sanitarie risiede nella necessità di garantire al massimo l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci, soprattutto rispetto all’attività di prescrizione degli stessi, evitando così possibili conflitti di interessi”. 

Pertanto agli esercenti professioni sanitarie non è sufficiente “schermarsi” attraverso la costituzione di un “soggetto intermedio” (ovvero di una società) per superare l’incompatibilità. 

La sentenza spiega che l’incompatibilità tra l’esercizio della professione medica con la professione di farmacista è posta dall’ordinamento a presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interessi.

La sentenza stabilisce che l’incompatibilità è un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie e va estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione, quindi anche ai soci che partecipano con il solo conferimento di capitali.

In conclusione, qualunque sia la forma di partecipazione sociale da parte dei medici (anche solo la presenza nel Consiglio di Amministrazione o nella compagine societaria della “società controllante”) configura i presupposti dell’incompatibilità.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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