POST 67/2021

Con Provvedimento n. 36282/2021 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda di contributo a fondo perduto, per i soggetti :

  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
  • altri soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020;
  • che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani (come da elenco ISTAT o elenco ricompreso nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993, che non siano già stati inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2020), colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020;
  • che non hanno presentato domanda di contributo a fondo perduto, nella precedente finestra temporale, compresa tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020;
  • che hanno iniziato l’attività prima del 1 maggio 2020.

Le istanze possono essere inviate telematicamente nel periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 24 febbraio 2021.

Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente, anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Il contributo spetta a condizione che il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte: se quest’ultimo risulta inferiore al limite di spesa, la percentuale riconosciuta sarà pari al 100 per cento.

Il contributo riconosciuto sarà accreditato direttamente sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso