Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Le misure del decreto COVID per le farmacie.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 08:37:35

POST 100/2021

Nel picco della terza ondata con circa 500 morti giornaliere, il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Draghi e su proposta dei Ministri Cartabia (Giustizia), Speranza (Salute), Brunetta (Pubblica Amm.ne) e Orlando (Lavoro), al fine di favorire il contenimento della pandemia in corso, nella serata di ieri (mercoledì 31 marzo) ha approvato un Decreto Legge (cd “Decreto Covid”) concernente misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il Decreto, nel prorogare fino al 30 aprile 2021 l’applicazione di molte delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge n.30/2021 e introduce anche alcune misure innovative.

Tra queste ve ne sono due di particolare rilievo per le Farmacie.

La prima prevede l’introduzione di uno “scudo penale” per tutti i soggetti vaccinatori e quindi, a seguito del Decreto sostegni, anche per quei farmacisti che eventualmente svolgeranno tale attività.

La seconda introduce l’obbligo vaccinale per tutto il personale medico-sanitario, inclusi i farmacisti.

In particolare circa lo “scudo penale” l’art. 3 del Decreto prevede l’impunibilità in caso di delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice penale) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, qualora le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

Con riguardo invece all’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario, l’art. 4 del Decreto prevede che, stante la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, onde tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salvo un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. 

La norma infatti precisa che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

È quindi prevista una rigorosa procedura al fine di garantire l’obbligatorietà.

Pertanto al fine di realizzare la campagna vaccinale obbligatoria:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente deve trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede;
  • entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
  • entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
  • ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o i motivi di una sua omissione o differimento;
  • in caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo;
  • in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  • decorsi invece inutilmente i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
  • l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  • l’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione al datore di lavoro;
  • ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino un rischio di contagiosità, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
  • quando invece l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

È facile attendersi che tali misure, da un lato, aumentino sia la platea dei soggetti disponibili a effettuare le vaccinazioni che il numero dei vaccinati, mentre dall’altro, contribuiscano a ridurre le occasioni di contagio. 

Si tratta comunque di due disposizioni dal forte impatto etico e legale, che denotano la determinazione del Governo nella gestione della crisi sanitaria e che potrebbero alimentare un significativo contenzioso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



COVID: nuovo Decreto del Governo.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 08:34:13

POST 99/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, secondo quanto risulta dal COMUNICATO STAMPA del GOVERNO la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.



Fuori dalla “proroga” il termine di 18 mesi per acquisto di case ristrutturate.

Uncategorised Posted on Tue, March 30, 2021 05:26:20

POST 98/2021

L’Agenzia Entrate, con la risposta ad Interpello n. 205 del 25 marzo 2021, ha affermato che il termine di 18 mesi per l’alienazione o l’assegnazione degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuata da imprese o cooperative edilizie (articolo 16-bis, comma 3 del TUIR), non rientra nell’ambito della sospensione prevista dell’art. 24 del decreto legge 23 del 2020, poi modificato con il decreto legge  183/2020, c.d.“Milleproroghe”  (vedi post 76 del 3 marzo 2021).

Il termine di 18 mesi fissato dall’art. 16-bis, comma 3 TUIR, riguarda infatti un termine entro il quale effettuare l’acquisto o l’assegnazione di un immobile facente parte di un edifico interamente ristrutturato, per poter ottenere, in capo all’acquirente o assegnatario, una detrazione ai fini IRPEF

L’art. 24 del DL 23/2020, invece, disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. L’Agenzia fa presente che tale detrazione (art. 16-bis, comma 3 TUIR) risulta del tutto estranea alla normativa in tema di prima casa e precisa che, trattandosi di una norma speciale (art. 24 DL 23/2020), non è possibile una interpretazione analogica oltre i casi ed i tempi  in essa considerati. La proroga non può essere invocata neanche ai sensi dell’art. 103 DL 18/ 2020 che riguarda la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Si conclude quindi negando ogni possibile proroga o sospensione.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Dl Sostegni: definizione agevolata per gli avvisi bonari.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:40:53

POST 97/2021 

L’articolo 5 del Decreto Sostegni prevede una nuova definizione agevolata che riguarda le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (ex art. 36 bis dpr 600/1973 e 54bis del dpr 633/1972) per il periodo 2017 e 2018, relativamente alle comunicazioni di irregolarità elaborate, ma non ancora inviate per via della sospensione, dall’Agenzia delle Entrate.

Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto (quindi al 23 marzo 2021), che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019, secondo quanto risultante dalla dichiarazione IVA.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si dovrà invece considerare l’ammontare dei compensi o ricavi risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Sarà dunque la stessa Agenzia delle Entrate, a fronte delle risultanze dei dichiarativi presentati, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari ovvero di compensi o ricavi. La stessa infatti invierà a questi soggetti, via PEC o raccomandata, una proposta di definizione agevolata indicando l’importo ridotto da versare.

Ricevuta la comunicazione per poter perfezionare la definizione sarà necessario procedere al versamento delle imposte, degli interessi e dei contributi, escluse le sanzioni e somme aggiuntive. Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato pagamento la definizione non produce effetti e tornano applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Per l’attuazione completa delle misure previste si resta comunque in attesa di un successivo provvedimento che dovrà essere emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: annullate le cartelle fino al 2010 inferiori a 5 mila euro.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:36:51

POST 96/2021

L’articolo 4 comma 4 del Dl Sostegni ripropone, con alcune differenze, l’azzeramento delle cartelle già contenuta nella disposizione dell’articolo 4 del DL 119/2018 che aveva previsto l’annullamento delle cd “mini cartelle”.

Rispetto al 2018 viene ora previsto che saranno oggetto di annullamento automatico i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 ed il 2010 il cui debito residuo alla data di entrata in vigore del DL (quindi al 23 marzo 2021) non superi i 5 mila euro.

Per il calcolo dei 5 mila euro bisognerà considerare il singolo carico e non la cartella complessiva. Nel conteggio inoltre non entrano interessi di mora e aggio.

Pertanto una cartella che contenga, ad esempio, multe stradali per 3 mila euro, importi da liquidazione della dichiarazione dei redditi (IRPEF, sanzioni e interessi) per 5 mila euro e tassa rifiuti per 4 mila euro potrebbe potenzialmente essere annullata.

La misura agevolativa è rivolta a tutti i soggetti, persone fisiche e non, purché il contribuente interessato abbia percepito nel 2019 un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro.

L’azzeramento dei carichi vale anche per quelli inseriti nella Rottamazione Ter e nel Saldo e Stralcio.

La norma prevede inoltre che le disposizioni attuative del processo di annullamento saranno rese note con un apposito decreto del MEF che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in Legge del Decreto. Restano tuttavia acquisite le somme già versate.

Sino ad allora sono sospese, di conseguenza, tutte le attività di recupero da parte dell’Agente della Riscossione relative ai debiti non superiori a 5 mila euro, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Non rientrano comunque all’interno della sanatoria:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie UE (ad esempio i dazi);
  • l’iva all’importazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: proroga per la dichiarazione precompilata.

Uncategorised Posted on Sat, March 27, 2021 11:33:20

POST 95/2021

L’Articolo 5 commi da 19 a 22 stabilisce alcune proroghe nei termini ordinari per certificazioni uniche, spese e dichiarazione precompilata.

Vengono infatti spostate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 le scadenze relativa a:

  • invio da parte dei sostituti di imposta delle Certificazioni Uniche;
  • la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • il termine entro cui i sostituti di imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
  • il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate relative alle spese sostenute dai contribuenti nel 2020, delle spese sanitarie rimborsate e degli altri dati riguardanti deduzioni e detrazioni.

In considerazioni delle proroghe sopra riportate viene quindi spostato al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: nuove scadenze per i pagamenti di cartelle, Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio.

Uncategorised Posted on Fri, March 26, 2021 08:29:44

POST 94/2021

Come preannunciato nel comunicato del Mef pubblicato lo scorso 27 febbraio 2021 il Dl Sostegni interviene prevedendo nuove scadenze per i versamenti delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio.

L’articolo 4 del Decreto prevede infatti che:

– tutte le rate del 2020 riferite alla Rottamazione Ter e al Saldo e Stralcio dovranno essere versate in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2021;

– le rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 dovranno essere pagate entro il prossimo 30 novembre 2021.

Per i pagamenti sopra richiamati la norma ammette il cd “lieve inadempimento” previsto dall’articolo 3 DL 119/2018 ovvero la possibilità di pagare con lieve ritardo e quindi massimo entro i cinque giorni dalla scadenza. Tale aspetto costituisce elemento di novità rispetto alle precedenti proroghe del pagamento che prevedevano una scadenza perentoria pena la immediata decadenza dai benefici dell’agevolazione.

Per quanto attiene invece le cartelle di pagamento, avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione sempre l’articolo 4 del Dl Sostegni estende il periodo di sospensione dei termini di versamento al 30 aprile 2021. Secondo la modifica apportata quindi all’articolo 68 comma 1 del Dl 18/2020 tutti i versamenti, derivanti da cartelle e avvisi, in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2021 sono sospesi e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 maggio 2021.

Durante la fase di sospensione inoltre è fatto divieto all’Agente della Riscossione di notificare nuove cartelle di pagamento nonché di avviare azioni esecutive, adottare misure cautelari (fermo veicoli e ipoteche) nonché effettuare pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni.

La proroga infine determina l’allungamento al 30 aprile 2021 dello stop alle verifiche da parte della PA di regolarità fiscale per i pagamenti superiori a 5 mila euro di cui all’articolo 48bis del DPR 602/1973.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Sostegni: i nuovi termini della riscossione.

Uncategorised Posted on Fri, March 26, 2021 08:26:48

POST 93/2021

La sospensione dei pagamenti relativi alle cartelle previsto fino al 30 aprile 2021 dal Dl Sostegni determina anche alcune inevitabili modifiche anche ai termini di prescrizione e decadenza dell’azione dell’Agente della Riscossione. 

Viene infatti completamente riscritto il comma 4bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020 prevedendo che per i carichi affidati alla riscossione tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 operi una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Il dl sostegni interviene anche in merito ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’articolo 157 del Dl 34/2020 ovvero ai controlli automatizzati.

Questi controlli afferiscono alle dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 nonchè dei controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018. Per queste procedure, a prescindere dalla data di trasmissione dei ruoli (quindi anche dopo il 31 dicembre 2021), i termini delle notifiche delle cartelle di pagamento sono prorogati di 24 mesi. 

Nulla viene detto invece per quanto attiene le cartelle in scadenza al 31 dicembre 2020. Per queste non pochi sono i dubbi interpretativi, sono pertanto attesi futuri chiarimenti in merito.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



« PreviousNext »