Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rivalutazione dei beni: istituiti i codici tributo delle imposte sostitutive.

Uncategorised Posted on Mon, May 03, 2021 13:19:51

POST 111/2021

Con risoluzione ministeriale n. 29/E del 30 aprile 2021, sono stati istituiti i codici per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 6- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

In particolare, i codici tributo sono i seguenti:

  • 1857” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, per il versamento delle tre rate dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione;
  • 1858” denominato “Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, per il versamento delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento;
  • 1859” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”, per il versamento delle tre o sei rate (a seconda del superamento o meno dei 3 milioni di euro) per l’eventuale affrancamento del saldo attivo derivante dalla “rivalutazione gratuita” per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.

Si ritiene che il codice istituito per la rivalutazione possa essere utilizzato anche per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.

La risoluzione, inoltre, ricorda che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna



Il Recovery plan, un’occasione da non perdere per il Paese, la sanità e la Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, May 02, 2021 16:02:57

POST 110/2021

Entro il termine del 30 aprile, l’Italia ha inviato il Recovery plan, anche denominato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla Commissione europea che nei prossimi due mesi lo dovrà valutare e quindi finanziare.

Il Piano si inserisce all’interno di quel corposo pacchetto di interventi (meglio noto come “Next Generation EU”) da € 750 miliardi, stanziato nel pieno della pandemia dalla UE per favorire nel “vecchio continente” l’uscita dalla crisi e la ripresa economica.

Come ampiamente riportato dai media, al nostro Paese è destinata la parte più consistente di questi fondi: oltre € 235,14 miliardi, finanziati per € 191,5 miliardi attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, per € 30,6 miliardi attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio e infine per € 13,0 miliardi attraverso i fondi del React-EU.

Del resto -ha spiegato il Presidente Draghi- l’Italia non solo è stata investita dall’epidemia da Covid-19 prima e più duramente di tutti gli altri Paesi europei, ma lo è stata quando era già fragile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, subendone le conseguenze più gravi.

Per il nostro Paese si tratta quindi di un’occasione senza precedenti per recuperare il gap accumulato negli ultimi vent’anni e rimettersi al pari delle migliori economie.

Seguendo le indicazioni di Bruxelles, il Piano si articola in sedici capitoli di spesa (“Componenti”), raggruppate in sei Missioni. Ogni Componente presenta riforme e priorità di investimento per un determinato settore o area di intervento, il tutto secondo un pacchetto coerente di misure tra loro complementari. 

Entrando nel merito dei contenuti del Piano, le aree di intervento si distinguono in: 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (3 componenti): Sono previsti investimenti per €50,07 miliardi per sostenere la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. L’obiettivo è garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione delle imprese. Infine, rilanciare i settori del turismo e della cultura, particolarmente strategici e caratterizzanti il nostro Paese. 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica (4 componenti): Sono stanziati €69,96 miliardi per la realizzazione della transizione verde ed ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Sono compresi interventi per l’agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti; programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili; investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Sono anche previsti investimenti per l’efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato nonché iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. 

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile (2 componenti): Sono previsti €31,46 miliardi per rafforzare ed estendere l’alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Sono previsti interventi sui servizi di trasporto merci secondo una logica intermodale in relazione al sistema degli aeroporti ed è favorita l’ottimizzazione e la digitalizzazione del traffico aereo. Sono inoltre previsti interventi per garantire l’interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. 

Missione 4 – Istruzione e ricerca (2 componenti): Vengono destinati €33,81 miliardi per colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative dell’offerta di servizi di istruzione in tutto in ciclo formativo. Sono previste misure per l’aumento dei posti negli asili nido, fino all’accessibilità all’università. Sono rafforzati gli strumenti di orientamento e i sistemi di reclutamento e formazione degli insegnanti. È infine previsto il potenziamento della ricerca di base e applicata e strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita. 

Missione 5 – Inclusione e coesione (3 componenti): €29,62 miliardi sono destinati alle infrastrutture sociali, al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e all’imprenditoria femminile. Sono previsti interventi a favore del sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Interventi a favore dello sport come fattore di inclusione. Investimenti per migliorare la coesione territoriale, potenziando le Zone Economiche Speciali e la Strategia nazionale delle aree interne, il Servizio Civile Universale e il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche. 

Missione 6 – Salute (2 componenti): sono appostati €20,22 miliardi per la salute, focalizzati su due obiettivi: (A) il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integrazione tra servizi sanitari e sociali; (B) l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale, il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e lo sviluppo della telemedicina, lo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario nonché la promozione della ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario. 

Attraverso gli investimenti in queste diverse aree, l’Italia avrà la possibilità di superare questo momento buio, uscendone migliorata, più moderna, con minori diseguaglianze, con più competenze, con maggiore cultura, più unita, più ricca.

Dal punto di vista sanitario -come dichiarato dal Governo- l’obiettivo inseguito con la Missione 6 è quello di garantire equità di accesso alle cure, rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, la modernizzazione e la digitalizzazione del Ssn. Una sanità più territoriale, con una più diffusa assistenza di prossimità sul territorio, attraverso l’istituzione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità, il potenziamento dell’assistenza domiciliare (per raggiungere il 10% della popolazione con più di 65 anni), della telemedicina e dell’assistenza remota (con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali). 

Non solo, anche una sanità più digitale grazie agli investimenti nell’aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, inclusa la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico.

La Farmacia, da sempre presidio sanitario di prossimità, distribuito sull’intero territorio nazionale sulla base delle Piante organiche (ora “Zone”), ha di fronte a sé un’occasione senza precedenti per valorizzare il proprio ruolo, anche se ciò comporta la maturazione verso un modello evoluto di “Farmacia dei servizi”, che sappia andare oltre la sola dispensazione di medicinali. 

La “Farmacia di domani” potrà essere coinvolta nei processi di deospedalizzazione e assistenza domiciliare, coordinando le diverse professionalità necessarie sul territorio e favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di tali servizi.

La Farmacia avrà la possibilità di ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle attività di screening della popolazione, di farmacovigilanza, ed anche nella gestione delle campagne vaccinali. In un sistema sanitario territoriale integrato e digitalizzato, attraverso la condivisione e l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico potrà anche contribuire ad una efficiente gestione delle prenotazioni delle visite ed esami, al ritiro dei referti, fino ad arrivare alla verifica dell’appropriatezza delle cure e dell’aderenza terapeutica.

La Farmacia, in particolare la Farmacia rurale, è poi esplicitamente richiamata nel Piano dalla Missione 5 (“Inclusione e coesione”), dove assurge a perno della strategia di potenziamento delle “aree interne”.

Le aree interne -si legge sul Piano- rappresentano circa tre quinti dell’intero territorio nazionale. La “Strategia nazionale per le aree interne” -descritta dal PNRR- prevede “Interventi speciali per la coesione territoriale” (Investimento 1.1) per il “Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità e nei Servizi sanitari di prossimità”. 

A tal riguardo il Piano punta al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti, per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate. 

Per realizzare tali obiettivi il Piano prevede l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche che sappiano incentivare i privati, secondo il meccanismo del co-investimento privato (pari a circa il 50% dell’intervento pubblico stanziato) a investire nell’adeguamento delle farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico- terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico. 

Il Piano inviato ieri a Bruxelles rappresenta quindi una grandissima occasione non solo per il nostro Paese, ma anche per la Farmacia. Un’occasione unica per riacquistare in chiave moderna quella posizione di centralità di cui tutti abbiamo bisogno, come il Covid-19 ha drammaticamente dimostrato.

Si profilano mesi cruciali. 

Se si sapranno fare le scelte giuste, il futuro che ci attende sarà ricco di opportunità e soddisfazioni.

Buon viaggio, Recovery plan. Buon futuro, Italia!

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Cassazione: credito per imposte estere anche se la dichiarazione è omessa.

Uncategorised Posted on Fri, April 16, 2021 13:11:49

POST 109/2020       

Con l’ordinanza n. 9725 depositata il 14 aprile 2021 la Corte di Cassazione si è espressa circa la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi qualora con il paese della fonte e l’Italia sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

In questo caso il principio generale convenzionale che prevede in ogni caso la necessità di evitare la doppia imposizione tra i due Stati contraenti prevale sul dettato normativo interno rappresentato dall’articolo 165 comma 8 del TUIR.

La normativa italiana, sulla quale gli Uffici basano le loro verifiche, prevede l’impossibilità per il soggetto residente in Italia di scomputare dalle imposte complessivamente dovute il credito per le imposte versate all’estero qualora il loro ammontare non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in esame la Corte ha invece riconosciuto per un contribuente residente in Italia, che aveva conseguito dei redditi in Germania omettendo poi di dichiarali, la possibilità di scomputare le imposte pagate all’estero in virtù del principio di evitare la doppia imposizione presente nella convenzione tra Italia e Germania ed in particolar modo del diritto ivi stabilito, per il contribuente, di poter godere del credito di imposta per le imposte estere.

In questo caso quindi l’omissione della dichiarazione italiana non può, secondo i giudici di legittimità, essere ritenuta quale elemento suscettibile di precludere il riconoscimento dell’imposta pagata all’estero dal contribuente qualora tale limitazione risulti in contrasto con i divieti di doppia imposizione previsti dalle convenzioni.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Prededuzione a rischio per l’advisor.

Uncategorised Posted on Fri, April 09, 2021 08:43:32

POST 108/2021

Con la sentenza n. 4710/2021, la Suprema Corte esclude la prededuzione del professionista per il credito sorto in occasione dello studio e predisposizione di un piano di concordato rinunciato prima dell’ammissione, sul solco della precedente decisione (nr. 639/2021) che nega la funzionalità della prestazione professionale qualora la procedura non venga ammessa.

Viene così anticipato l’effetto di quanto previsto dall’art. 6, lett. c) e d) del Codice della Crisi che subordina detta prededuzione all’ammissione della procedura minore.

In un momento storico in cui la sorte di molte realtà imprenditoriali è legata a colori più che a dati numerici e a capacità manageriali, la ricerca della soluzione meno dolorosa per sfuggire al fallimento trova ora un ostacolo di non poco conto.

Invero, il rischio per il professionista di non vedersi riconosciuta la prededuzione per l’attività svolta nella ricerca, studio e predisposizione del piano concordatario che poi non dovesse essere ammesso per i più disparati motivi, reca in seno due serie problematiche: i) maggiori difficoltà per l’imprenditore a trovare professionisti disposti a correre tale rischio; ii) impiego di disponibilità immediate anche solo per avviare uno studio di fattibilità dell’operazione di soluzione della crisi.

Infatti, il professionista che dovesse accettare l’incarico è portato a farsi pagare il compenso il prima possibile onde potersi avvalere dell’esenzione da revocatoria ex art. 67, ancor prima di terminare il proprio incarico.

Tale posizione farà di certo discutere in quanto crea un notevole divario di trattamento tra il professionista che chiede immediatamente il pagamento del proprio compenso e il professionista che decide di attendere a chiederlo stante la già nota difficoltà economica del cliente.

La questione è ora alle Sezioni Unite al fine di decidere se tornare all’interpretazione storica, o consolidare il nuovo orientamento. 

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Tassazione piena degli utili extra-bilancio distribuiti dalle società di capitali a “ristretta base” (Cass. Civ., 30/3/2021, ordinanza n. 8730).

Uncategorised Posted on Wed, April 07, 2021 12:30:03

POST 107/2021

E’ noto che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette la presunzione di distribuzione ai soci, sotto forma di utili occulti, dei ricavi non dichiarati dalle società di capitali a ristretta base partecipativa, con facoltà di prova contraria (negativa) da parte del contribuente.

Il Supremo Collegio, con una recente ordinanza, ribadisce altresì che gli utili extra-bilancio, “una volta accertati per altra via, -appunto presuntiva- vanno imputati in misura intera e non ridotta”, dovendosi escludere l’estensione alla fattispecie della regola secondo cui gli utili distribuiti dalle società di capitali concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

E’ ben vero -come afferma la Corte nella propria decisione- che “la norma di riferimento all’epoca dei fatti applicabile (art. 47, comma 1 d. lgs. n. 917 del 1986) faceva riferimento agli ‘utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società’.

E’, tuttavia, altrettanto vero che la norma proseguiva citando, come fonti della presunzione reddituale, il bilancio dell’esercizio e le riserve non in sospensione d’imposta.

Il che, logicamente, conduce a interpretare la disposizione nel senso che la limitazione alla percentuale del 40% operava solo con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, di talchè l’atipicità (quanto alle modalità della distribuzione) era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società, ma rimaneva condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento in bilancio” (ordinanza 30/3/2021, n. 8730).

Poiché gli utili presunti in base ai ricavi extracontabili sono, per definizione, distribuiti al di fuori delle risultanze del bilancio, gli stessi sono tassabili senza la limitazione al 40% del loro ammontare.

Questa regola torna applicabile qualora (e nella misura in cui) i maggiori ricavi siano definiti con il pagamento dell’Ires dalla società partecipata nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (o in sede di conciliazione giudiziale dopo il ricorso), secondo una prassi dell’Agenzia delle Entrate volta ad evitare una doppia imposizione economica dello stesso provento reddituale.

Avv. Claudio Tiberti



L’OIC conferma la possibilità di rivalutazione dei beni immateriali non iscritti a bilancio.

Uncategorised Posted on Mon, April 05, 2021 09:22:24

POST 106/2021

E’ stata pubblicata la versione definitiva del Documento Interpretativo nr. 7 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità) in tema di trattamento contabile della rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art.110 del D.L. 104 del 2020.

Il documento contiene importanti chiarimenti, tra i quali spicca la conferma della possibilità di rivalutare i beni immateriali mai iscritti in bilancio, i cui costi sono transitati a conto economico, seppur capitalizzabili, a condizione che i beni siano ancora giuridicamente tutelati.

Le motivazioni riportate in calce al documento chiariscono che non sarebbe corretto generare una disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Imponibilità delle donazioni indirette.

Uncategorised Posted on Mon, April 05, 2021 09:19:17

POST 105/2021

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8275 del 24 marzo 2021 ha ribadito il principio secondo cui “Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta” di donazione di cui al D.L. 262/2006″.

Le donazioni indirette, che si concretano nella maggior parte dei casi in situazioni nelle quali non vi è un atto scritto (es. bonifico bancario, intenzionale decorso di un termine di prescrizione o di usucapione), sono dunque soggette a tassazione anche se non esplicate in un atto scritto.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: costi pluriennali sempre accertabili anche se l’anno che li ha determinati è decaduto.

Uncategorised Posted on Fri, April 02, 2021 09:56:31

POST 104/2021

L’Agenzia delle Entrate può sempre rettificare la componente di reddito determinata dall’onere pluriennale anche nel caso in cui l’anno nel quale detto onere è stato iscritto per la prima volta in bilancio sia ormai non più accertabile.

È questo in estrema sintesi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021.

Secondo i Giudici di legittimità la possibilità di accertamento da parte dell’Ufficio non può essere preclusa dal fatto che l’elemento originario del costo pluriennale sia derivato in un annualità ormai non più accertabile a causa della decadenza dei termini ordinari.

Ogni rateo infatti ha un’autonoma rilevanza rispetto al periodo di imposta sul quale incide. 

In questo modo l’accertamento deve essere possibile su ogni annualità anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione.

Con questo quindi il mancato accertamento della dichiarazione dove l’elemento pluriennale emerge per la prima volta non compromette l’attività accertativa degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle annualità successive. Più precisamente le Sezioni Unite affermano che “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 D.P.R. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

Dal punto di vista operativo quindi questa posizione porta con se dei rilievi non secondari. Si pensi ad esempio al caso dell’immobile strumentale acquistato nel 2000 per il quale viene applica un’aliquota d’ammortamento del 3%. Questo determinerà quote di ammortamento per 33 anni ovvero fino al 2032. L’ultima quota dell’ammortamento sarà quindi, stando alle regole odierne sul decadimento, accertabile fino al 31 dicembre 2039 ponendo così a carico del contribuente la necessità di conservare la documentazione relativa al bene per un periodo ben più lungo rispetto a quello dell’ordinario periodo di accertamento.

Stesse considerazioni possono poi valere, ad esempio, anche per le detrazioni edilizie dei privati per le quali la detrazione di imposta si estende per più esercizi.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



« PreviousNext »