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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Riforma della fiscalità internazionale: residenza delle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Thu, January 04, 2024 23:17:26

POST 3/2024

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 209 del 2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

L’articolo 1 del Decreto apporta tra l’altro, a far data dal 1° gennaio 2024, significative modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche (articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Prima della riforma, fino al 2023, la norma definiva residente nel territorio dello Stato la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

– è iscritta all’anagrafe della popolazione residente del Comune;

– ha nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”;

– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

A far data dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Quindi, considerando specificatamente anche le “frazioni di giorno”, oggi si considera residente nel territorio dello Stato la persona che nella maggior parte del periodo di imposta alternativamente:

– ha la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile: “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

– è “presente” nel territorio dello Stato;

– ha il domicilio definito specificatamente dalla norma come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”;

inoltre, salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

La riforma non ha variato le disposizioni per cui si presumono altresì residenti in Italia, salvo prova contraria (a carico del contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”). 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: adeguamento delle rimanenze di magazzino.

Uncategorised Posted on Tue, January 02, 2024 09:08:36

POST 2/2024

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (di cui all’articolo 92 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: “rimanenze”). 

L’adeguamento delle rimanenze di cui sopra può essere effettuato:

– mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, nonché

– mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto. 

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: 

a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; 

b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato. 

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2023 da presentare nel 2024.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. 

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. 

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata della Legge di Bilancio 2024. 

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: nuova possibilità per affrancare quote e terreni.

Uncategorised Posted on Tue, January 02, 2024 09:06:36

POST 1/2024

La Legge di bilancio 2024 prevede (ancora una volta) la proroga della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto è determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024

Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: sanzioni dal 1/1/2024.

Uncategorised Posted on Thu, December 28, 2023 16:28:09

POST 207/2023

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente

  • nell’esercizio dell’attività di impresa,
  • dagli enti non commerciali

se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa come già previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria vale anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Ad oggi, per le società che redigono il bilancio di esercizio in forma micro non è stato chiarito se l’indicazione in calce allo stato patrimoniale ottemperi a tale obbligo, per cui anche per queste società si ritiene ancora indispensabile la pubblicazione sul sito internet.

La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La decorrenza delle sanzioni riguardanti le erogazioni incassate nell’anno 2022 è stata prorogata dal DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) al 1° gennaio 2024.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021: 

https://www.epicanews.it/2021/12/28/obbligo-di-pubblicazione-sul-sito-internet-aziendale-di-aiuti-e-contributi-pubblici/

Raffaella Garbin

Andrea Salmistraro



DL Anticipi: confermata la proroga al 30 giugno 2024 per il riversamento del credito Ricerca e Sviluppo.

Uncategorised Posted on Wed, December 20, 2023 12:04:15

POST 206/2023

Lo scorso 15 dicembre 2023 la Legge 191 ha convertito il cd “DL Anticipi” collegato alla Legge di bilancio 2024.

Come noto, l’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del DL 145/2013, che comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e la non punibilità del delitto di indebita compensazione.

A tale riguardo l’articolo 5 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2024, il DL 145/2023, ha stabilito che:

  • il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024;
  • il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Vengono inoltre differite, di conseguenza, le scadenze relative alle successive due rate da versare ora entro il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026.

Infine, viene prorogata di un anno la decadenza per l’emissione degli atti di recupero (o degli altri atti) in riferimento ai crediti ricerca e sviluppo utilizzati nei periodi di imposta 2016 e 2017.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



ROTTAMAZIONE QUATER: possibile regolarizzare il versamento delle prime due rate entro il prossimo 18 dicembre 2023.

Uncategorised Posted on Sun, December 17, 2023 20:13:51

POST 205/2023

Con un comunicato stampa emanato il 14 dicembre 2023, l’Agenzia Entrate Riscossione rende noto che a seguito di un emendamento al cosiddetto “Decreto Anticipi” (DL n. 145/2023), approvato in via definitiva dal Parlamento, sarà possibile effettuare il pagamento delle prime due rate della Definizione agevolata delle cartelle entro il prossimo lunedì 18 dicembre 2023.

L’emendamento in questione stabilisce infatti che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

Si ricorda che il mancato versamento delle rate del piano alle scadenze previste comporta la perdita del beneficio della definizione agevolata rispetto all’azzeramento di interessi e sanzioni.

Ultima chiamata, dunque, per quei contribuenti che, pur avendo aderito alla cd. Rottamazione Quater, non avessero rispettato le scadenze di versamento nei mesi di ottobre e novembre 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Locazioni brevi e turistiche: obbligo di codice identificativo nazionale

Uncategorised Posted on Wed, December 13, 2023 13:05:09

POST 204/2023

Il decreto legge 18.10.2023 n. 145 ha introdotto l’obbligo per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).

Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo previa istanza telematica da parte del locatore e sarà inserito in una banca dati nazionale.

Il CIN dovrà essere apposto all’esterno dell’immobile e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (compresi i portali telematici).

L’obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

La sanzione per l’assenza del CIN andrà da 800,00 a 8.000,00 Euro in relazione alle dimensioni dell’immobile mentre la mancata esposizione ed indicazione del CIN negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Riduzione tasso interesse legale 2024

Uncategorised Posted on Wed, December 13, 2023 12:58:48

POST 203/2023

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale verrà sensibilmente ridotto dall’attuale 5% al 2,5% in ragione d’anno.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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