POST 197/2023

L’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 467/2023 dello scorso 24 novembre 2023 ha finalmente chiarito in modo definitivo la corretta procedura della remissione in bonis finalizzata a sanare la tardiva presentazione dell’allegato B richiesto per gli interventi sismici nel caso di detrazione per il c.d. “sisma bonus acquisti”.

Tale tipologia di detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi di adozione di misure antisismiche mediante la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio che determinano la riduzione di una o più classi del rischio sismico dell’edificio.

La norma fiscale, tra gli specifici requisiti richiesti affinché l’intervento rientri tra quelli agevolabili dalla detrazione, prevede che l’Allegato B ex DM 58/2017 – allegato che attesta il rischio sismico dell’edificio ante e post intervento – debba essere presentato unitamente al titolo abilitativo o al massimo entro la data di inizio lavori, pena la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Grazie ad una serie di interventi legislativi è stata concessa la possibilità di sanare attraverso l’istituto della “remissione in bonis” le posizioni in cui la presentazione di tale modello è avvenuta successivamente alla data di inizio lavori.

Ricordiamo, in modo semplicistico, che la remissione in bonis consente di sanare la violazione ponendo in essere l’adempimento omesso e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

L’interpello 467/2023 chiarisce che, nel caso di sisma bonus acquisti, la procedura da seguire è la seguente:

1. la sanzione deve essere versata dal soggetto che ha omesso la tempestiva presentazione dell’Allegato B, pertanto dalla società costruttrice che ora vende le unità immobiliari;

2. la sanzione da versare è unica per l’intero edificio (indipendentemente dal numero delle unità iniziali o unità finali oggetto di vendita) in quanto unico è l’adempimento che deve essere sanato;

3. la remissione in bonis deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale il soggetto acquirente della unità immobiliare beneficia del relativo credito d’imposta;

4. nel caso di applicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui il soggetto esercita tale opzioni.  

L’Agenzia precisa inoltre che è “corretto e costituisce buona prassi” che il versamento della sanzione avvenga a) entro la data del contratto definitivo di compravendita e b) nel caso vi siano una pluralità di unità da alienare, antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile.

Di conseguenza, l’impresa venditrice dovrà obbligatoriamente consegnare agli acquirenti delle unità immobiliari tutta la documentazione idonea all’esercizio della detrazione, nonchè l’Allegato B, con la relativa ricevuta di presentazione presso i competenti uffici, e il modello F24 relativo al versamento della sanzione per la remissione in bonis debitamente quietanzato.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso