POST 195/2023

L’art. 4 del DL 145/2023 prevede la proroga al 16 gennaio 2024 del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2023 anno imposta 2022 solo in presenza di determinati requisiti.

I soggetti che possono beneficiare della proroga sono solamente le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Sono quindi escluse le persone fisiche non titolari di partita IVA, i soci di società e associazioni trasparenti, le società di capitali e di persone e gli enti commerciali e non.

Per chi deve versare la seconda o unica rata, quindi coloro che non hanno versato il primo acconto in quanto l’importo era inferiore al minimo, saranno tenuti a rispettare il termine ordinario del 30 novembre 2023.

La proroga è prevista per le imposte che riguardano.

  • IRPEF;
  • Imposte sostitutive per il regime dei minimi e regime forfettario;
  • Cedolare secca sulle locazioni immobiliari;
  • IVIE;
  • IVAFE.

Sono esclusi dalla proroga gli importi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione separata o alla gestione Artigiani e commercianti e i premi assicurativi INAIL.

È stata prevista inoltre la possibilità di rateizzare l’importo in cinque rate mensili a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Area Adempimenti

Studio Epica Treviso – Vicenza